Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25639/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto contributi e sanzioni relativi al reddito da lavoro autonomo dell'anno 2011, ritenendo dovuta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di una professionista avvocata che non risultava iscritta alla Cassa forense per il versamento del contributo soggettivo, ma soltanto per il contributo integrativo. In primo grado l'opposizione era stata accolta, mentre in appello la decisione era stata riformata e l'opposizione respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto legittima l'iscrizione alla Gestione separata, aveva escluso la prescrizione e aveva confermato le sanzioni per evasione contributiva. Nel ricorso per cassazione erano proposti tre motivi: con il primo si censurava la ritenuta legittimità dell'iscrizione alla Gestione separata e la qualificazione abituale dell'attività professionale; con il secondo si contestava la decorrenza della prescrizione dalla dichiarazione dei redditi e la sussistenza del dolo per effetto della mancata compilazione del quadro RR; con il terzo si deduceva l'erronea applicazione del regime dell'evasione contributiva anziché di quello dell'omissione, in difetto di dolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'orientamento secondo cui il professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve iscriversi alla Gestione separata, in un sistema di copertura previdenziale di carattere universalistico; ha inoltre escluso vizi nella motivazione sull'abitualità dell'attività professionale, perché il giudice di merito aveva valorizzato iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione di studio legale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui il pagamento è dovuto per legge e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e che non esiste automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e dolo idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., occorrendo un autonomo accertamento di fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per i conseguenti accertamenti sulla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995

    la norma, letta alla luce della funzione di universalizzazione della copertura assicurativa, impone l'iscrizione alla Gestione separata del professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo; il contributo integrativo, avendo funzione solidaristica, non basta a costituire una posizione previdenziale esonerativa.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    conferma il quadro normativo che conduce all'iscrizione alla Gestione separata del professionista privo di copertura previdenziale categoriale obbligatoria.

  • artt. 3 e 8, D.Lgs. n. 103/1996

    richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sull'iscrizione previdenziale di categoria, ma ritenuti non idonei a sovvertire l'orientamento della Corte sulla Gestione separata.

  • art. 22, commi 1 e 3, L. n. 576/1980

    richiamato nel contrasto interpretativo sull'assetto previdenziale dell'avvocato, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 6 D.M. n. 281/1996

    norma invocata nel primo motivo, senza incidere sulla conclusione di legittimità dell'iscrizione alla Gestione separata.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    richiamato nel primo motivo, senza superare il principio della complementarietà tra cassa professionale e Gestione separata.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova non è violato se il giudice accerta positivamente l'abitualità dell'attività sulla base di elementi fattuali e rileva l'assenza di elementi contrari sulla occasionalità.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    invocato per la prescrizione dei contributi, ma la Corte applica il diverso principio secondo cui il dies a quo coincide con il momento in cui il pagamento è dovuto per legge.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione non decorre dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi, che è dichiarazione di scienza, ma dal momento in cui il credito contributivo è esigibile secondo legge.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    la sospensione per dolo del debitore non può essere affermata automaticamente per la sola mancata compilazione del quadro RR; occorre un autonomo accertamento di fatto dell'occultamento doloso.

  • art. 55 R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato nel secondo motivo insieme alle altre norme sulla prescrizione, ma non decisivo rispetto alla ratio della sentenza.

  • D.Lgs. n. 462/1997

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dei versamenti e della prescrizione, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 3 D.M. n. 282/1995

    citato nel secondo motivo a sostegno della tesi sulla decorrenza della prescrizione, ma disatteso.

  • art. 17 D.P.R. n. 435/2001

    richiamato nel secondo motivo per individuare il termine di versamento dei contributi, ritenuto rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 116, comma 8, L. n. 388/2000

    invocato per contestare l'applicazione del regime dell'evasione contributiva; il motivo resta assorbito dopo l'accoglimento del secondo.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione della prova e qualificazione della condotta contributiva.

  • art. 38 Cost.

    evocato dalla Corte costituzionale, richiamata dalla Cassazione, a conferma della compatibilità dell'interpretazione sulla Gestione separata con la tutela previdenziale universale.

  • art. 35 Cost.

    richiamato insieme all'art. 38 Cost. quale base costituzionale della tutela previdenziale universalistica.

Massime di principio

  • Il professionista iscritto all'albo ma non tenuto al versamento del contributo soggettivo alla cassa di categoria deve essere iscritto alla Gestione separata INPS se svolge attività professionale con reddito assoggettabile a contribuzione, in coerenza con la funzione universalistica della copertura previdenziale.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo coincide con il momento in cui il contributo è dovuto per legge, non con la presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza.
  • La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente il dolo richiesto per la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.; occorre un accertamento in fatto dell'effettivo occultamento doloso del debito contributivo.
  • L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunta da elementi come iscrizione all'albo, apertura di partita IVA e organizzazione di uno studio professionale; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Non è violato l'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito accerta positivamente il fatto costitutivo dell'obbligo contributivo e rileva l'assenza di prova contraria sulla occasionalità dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.