Cassazione Civile, Ordinanza n. 02389/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
Un iscritto pensionato aveva agito per ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia decorrenza 1/8/2008, sostenendo che la Cassa avesse illegittimamente ricalcolato la quota retributiva del trattamento sulla base delle delibere del 22/06/2002, 07/06/2003 e 20/12/2003, in violazione del principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, L. 335/1995 nella formulazione originaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo legittimo il superamento del pro rata alla luce della modifica introdotta dall’art. 1, comma 763, L. 296/2006. Con il ricorso per cassazione il pensionato deduceva: (i) violazione degli artt. 3, comma 12, L. 335/1995, 1, comma 763, L. 296/2006 e 1, comma 488, L. 147/2013, sostenendo che al momento delle delibere non era ancora vigente la norma del 2006 e che doveva applicarsi integralmente il pro rata; (ii) violazione dell’art. 1, comma 488, L. 147/2013, che a suo dire avrebbe natura innovativa e non interpretativa, oltre a profili di contrasto con gli artt. 14, 6 e 13 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di novità e formulati contro un orientamento ormai consolidato della Corte: per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati, la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2007 può legittimamente avvenire sulla base dell’art. 3, comma 12, L. 335/1995 come riformulato dall’art. 1, comma 763, L. 296/2006. Tale disciplina non impone l’applicazione assoluta del principio del pro rata, ma solo una sua considerazione insieme a criteri di gradualità ed equità intergenerazionale, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima della L. 296/2006 e con riconoscimento, ex art. 1, comma 488, L. 147/2013, della legittimità ed efficacia degli atti finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
La disposizione, come riformulata, non impone più una salvaguardia assoluta e integrale delle anzianità pregresse, ma richiede che il pro rata sia solo tenuto presente, insieme a gradualità ed equità tra generazioni, nei provvedimenti degli enti previdenziali privatizzati.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
Ha modificato l’art. 3, comma 12, L. 335/1995 consentendo agli enti previdenziali privatizzati di adottare misure per l’equilibrio finanziario, incidendo legittimamente sui criteri di calcolo delle pensioni liquidate dal 1° gennaio 2007.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
Gli atti dei medesimi enti, approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della L. 296/2006, si intendono legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché conformi a un orientamento di legittimità consolidato.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte e l’impugnazione non offriva elementi per mutare orientamento.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 14 CEDU
Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale asseritamente leso dalla disciplina applicata.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale asseritamente leso dalla disciplina applicata.
art. 13 CEDU
Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale asseritamente leso dalla disciplina applicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nelle pensioni erogate da enti previdenziali privatizzati, per i trattamenti liquidati dal 1° gennaio 2007 il criterio del pro rata non opera come regola di intangibilità assoluta, ma deve essere bilanciato con la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, la gradualità e l’equità tra generazioni.
- Le delibere degli enti previdenziali privatizzati approvate dai Ministeri vigilanti prima della L. 296/2006 restano legittime ed efficaci se finalizzate all’equilibrio finanziario di lungo termine.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a riproporre questioni già risolte in modo stabile dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti nuovi idonei a mutare indirizzo.
- L’eccezione di contrasto convenzionale non è sufficiente, da sola, a superare un orientamento consolidato se non è supportata da specifiche ragioni di incompatibilità concreta con il decisum impugnato.
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