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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02389/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

Un iscritto pensionato aveva agito per ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia decorrenza 1/8/2008, sostenendo che la Cassa avesse illegittimamente ricalcolato la quota retributiva del trattamento sulla base delle delibere del 22/06/2002, 07/06/2003 e 20/12/2003, in violazione del principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, L. 335/1995 nella formulazione originaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo legittimo il superamento del pro rata alla luce della modifica introdotta dall’art. 1, comma 763, L. 296/2006. Con il ricorso per cassazione il pensionato deduceva: (i) violazione degli artt. 3, comma 12, L. 335/1995, 1, comma 763, L. 296/2006 e 1, comma 488, L. 147/2013, sostenendo che al momento delle delibere non era ancora vigente la norma del 2006 e che doveva applicarsi integralmente il pro rata; (ii) violazione dell’art. 1, comma 488, L. 147/2013, che a suo dire avrebbe natura innovativa e non interpretativa, oltre a profili di contrasto con gli artt. 14, 6 e 13 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di novità e formulati contro un orientamento ormai consolidato della Corte: per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati, la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2007 può legittimamente avvenire sulla base dell’art. 3, comma 12, L. 335/1995 come riformulato dall’art. 1, comma 763, L. 296/2006. Tale disciplina non impone l’applicazione assoluta del principio del pro rata, ma solo una sua considerazione insieme a criteri di gradualità ed equità intergenerazionale, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima della L. 296/2006 e con riconoscimento, ex art. 1, comma 488, L. 147/2013, della legittimità ed efficacia degli atti finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    La disposizione, come riformulata, non impone più una salvaguardia assoluta e integrale delle anzianità pregresse, ma richiede che il pro rata sia solo tenuto presente, insieme a gradualità ed equità tra generazioni, nei provvedimenti degli enti previdenziali privatizzati.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    Ha modificato l’art. 3, comma 12, L. 335/1995 consentendo agli enti previdenziali privatizzati di adottare misure per l’equilibrio finanziario, incidendo legittimamente sui criteri di calcolo delle pensioni liquidate dal 1° gennaio 2007.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    Gli atti dei medesimi enti, approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della L. 296/2006, si intendono legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché conformi a un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte e l’impugnazione non offriva elementi per mutare orientamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale asseritamente leso dalla disciplina applicata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale asseritamente leso dalla disciplina applicata.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale asseritamente leso dalla disciplina applicata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle pensioni erogate da enti previdenziali privatizzati, per i trattamenti liquidati dal 1° gennaio 2007 il criterio del pro rata non opera come regola di intangibilità assoluta, ma deve essere bilanciato con la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, la gradualità e l’equità tra generazioni.
  • Le delibere degli enti previdenziali privatizzati approvate dai Ministeri vigilanti prima della L. 296/2006 restano legittime ed efficaci se finalizzate all’equilibrio finanziario di lungo termine.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a riproporre questioni già risolte in modo stabile dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti nuovi idonei a mutare indirizzo.
  • L’eccezione di contrasto convenzionale non è sufficiente, da sola, a superare un orientamento consolidato se non è supportata da specifiche ragioni di incompatibilità concreta con il decisum impugnato.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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