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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15764/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente, in qualità di soccidario di un contratto di soccida con una società agricola, aveva acquistato beni strumentali per l'attività di allevamento svolta in comune e aveva chiesto il rimborso dell'IVA relativa agli acquisti per l'anno 2014. La Commissione tributaria regionale aveva negato il rimborso ritenendo che il soccidario non fosse soggetto passivo IVA, perché la commercializzazione dei prodotti era stata effettuata dal solo soccidante e perché, secondo il contratto, la quota di accrescimento spettante al soccidario era monetizzata. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972 in connessione con gli artt. 2170, 2178 e 1362 c.c., sostenendo che nella soccida semplice sia soccidante sia soccidario sono imprenditori agricoli e soggetti passivi IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti strumentali e, ricorrendone i presupposti, al rimborso del credito IVA; ha inoltre contestato che la monetizzazione interna della quota di accrescimento potesse escludere la soggettività IVA o la detraibilità dell'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che nella soccida semplice l'attività di allevamento è attività agricola e che soccidante e soccidario sono contitolari dell'impresa di allevamento, entrambi imprenditori agricoli e soggetti passivi IVA. Da ciò deriva il diritto di entrambi a detrarre l'IVA sugli acquisti di beni strumentali destinati all'attività e, se ne ricorrono i presupposti, a chiedere il rimborso del relativo credito. La circostanza che il contratto preveda la monetizzazione della quota di accrescimento del soccidario è stata ritenuta irrilevante, perché attiene ai rapporti interni tra le parti e non incide sulla qualificazione dell'attività d'impresa; inoltre, tale operazione interna non integra di per sé un'operazione imponibile. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente. Spese integralmente compensate per il consolidarsi recente della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per sostenere la soggettività passiva IVA dell'attività svolta in soccida.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale base del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

  • art. 2170 c.c.

    la soccida è qualificata come contratto agrario in cui soccidante e soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame.

  • art. 2178 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della soccida e della qualificazione dei rapporti tra le parti.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del contratto secondo il senso letterale e sistematico.

  • art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972

    il regime speciale IVA agricolo è ritenuto applicabile alle operazioni compiute verso terzi dai soggetti contitolari dell'impresa di allevamento.

Massime di principio

  • Nel contratto di soccida semplice l'attività di allevamento conserva natura agricola e rende soccidante e soccidario contitolari dell'impresa, con conseguente qualità di imprenditori agricoli e soggetti passivi IVA.
  • Quando l'attività è esercitata congiuntamente in soccida, entrambi i contraenti possono detrarre l'IVA assolta sugli acquisti di beni strumentali destinati all'impresa e, se ricorrono i presupposti, chiederne il rimborso.
  • La ripartizione interna degli utili o la loro monetizzazione a favore di una delle parti non incide sulla qualificazione fiscale dell'attività imprenditoriale e non esclude, di per sé, la soggettività passiva IVA.
  • Un'operazione meramente interna di riparto degli utili, anche se fatturata, non integra automaticamente un'operazione imponibile in assenza dei requisiti di onerosità e di conseguimento di introiti propri di una cessione verso terzi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioCompravendita
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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