Cassazione Civile, Ordinanza n. 30949/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società immobiliare)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio la controparte per ottenere l’accertamento negativo dell’esistenza di un diritto di passaggio esercitato su una strada privata di cui era comproprietaria e la condanna al risarcimento del danno per il transito ritenuto illecito. La convenuta, in via riconvenzionale, aveva chiesto l’accertamento dell’acquisto di una servitù per usucapione o, in subordine, della destinazione del tracciato a uso pubblico. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la società soccombente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte considerato una prescrizione contenuta in una concessione edilizia, che secondo la ricorrente deporrebbe per l’esistenza di una servitù pubblica sulla stradina; 2) omesso e immotivato diniego di ammissione di prove, con violazione dell’art. 22 c.d.s. e dell’art. 1052 c.c., ex art. 360, n. 3 c.p.c., perché sarebbe stata erroneamente esclusa la servitù pubblica sul tracciato. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a una diversa lettura delle risultanze istruttorie e dello stato dei luoghi, mentre la Corte territoriale aveva accertato in fatto che la strada era privata, cieca e utilizzata solo per il passaggio del ricorrente, con esclusione sia dell’uso da parte di una collettività indeterminata sia di una destinazione a soddisfare un interesse generale; ha quindi escluso la configurabilità della dicatio ad patriam. Ha aggiunto che eventuali prescrizioni contenute in atti della pubblica amministrazione non incidono sui diritti soggettivi derivanti dai rapporti di vicinato, regolati dalle norme civilistiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori. Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta, ha applicato anche l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inidoneo perché, sotto la veste dell’omesso esame di fatto decisivo, tendeva a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e dello stato dei luoghi, attività riservata al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta, nella sostanza, una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, e quindi non idonea a superare l’accertamento compiuto in appello.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3, ultima parte, richiamate dalla Corte.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le sanzioni per lite temeraria previste dai commi 3 e 4, condannando la ricorrente a un importo ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 22 del codice della strada
La Corte ha ritenuto che la sua invocazione non mutasse la natura della controversia, che restava regolata dalle norme civilistiche sui rapporti di vicinato e sulla servitù di passaggio.
La norma è stata richiamata nel secondo motivo, ma la Corte ha reputato la censura sostanzialmente volta a contestare un accertamento di fatto sull’inesistenza di una servitù pubblica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di omesso esame di fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dello stato dei luoghi, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata fonda il proprio decisum su un accertamento di fatto coerente e logicamente motivato, il ricorrente non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- L’esistenza di una servitù di uso pubblico richiede che il bene sia effettivamente utilizzato da una collettività indeterminata per soddisfare un interesse generale; l’uso esclusivo o prevalentemente individuale di un passaggio, specie se su strada cieca, è incompatibile con tale configurazione.
- Le prescrizioni o indicazioni contenute in atti amministrativi non sono di per sé idonee a incidere sui diritti soggettivi nascenti dai rapporti di vicinato, che restano regolati dal diritto civile.
- Se il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie per lite temeraria previste dall’art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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