Sentenza n. 14435/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - della Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento del 14 dicembre 2022 n. 13812 ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” non comunicata a parte ricorrente; nonché, per quanto occorra, - della nota del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento del 10 novembre 2022 ad oggetto “comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”; - della Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento del 13 gennaio 2023 n. 124 ad oggetto “disposizioni in ordine ai termini di scadenza relativi alla procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui alla determinazione del Dipartimento Salute e politiche sociali n. 13812 del 14 dicembre 2022”; - della Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento del 30 marzo 2023 n. 3257 ad oggetto “ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Sospensione efficacia della determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento salute e politiche sociali n. 13812 del 14 dicembre 2022” resa nota alla ricorrente con comunicazione dirigenziale via PEC del 31 marzo 2023 nonché, sempre per quanto occorra, di tale ultima nota con cui “si comunica la sospensione, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024, della procedura di “ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018””; nonché per l'annullamento previa sospensione - del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana del 14 dicembre 2022 n. 24681, ad oggetto “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, resa nota ai ricorrenti con comunicazione via PEC del medesimo Direttore del 20 dicembre 2022; - nonché, per quanto occorra, della predetta comunicazione del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana del 20 dicembre 2022 e della nota del medesimo Direttore inviata a parte ricorrente il 14 novembre 2022 ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015”; nonché per l'annullamento previa sospensione - della Determinazione del Direttore generale dell'Assessorato dell'igiene e dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna del 28 novembre 2022 n. 1356 ad oggetto “articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” resa nota ai ricorrenti con comunicazione via PEC del medesimo Direttore generale del 29 novembre 2022 n. 27077; - nonché, per quanto occorra, della predetta comunicazione del Direttore generale dell'Assessorato dell'igiene e dell'assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna del 29 novembre 2022 e della Determinazione del medesimo Direttore generale del 12 dicembre 2022 n. 1471 ad oggetto “Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 concernente “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”. Sospensione efficacia”; nonché per l'annullamento previa sospensione - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022 n. 216, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - nonché del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, n. 251, recante “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Servizio Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022 (Atto DD 2426/A1400A/2022) ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”. - nonché per quanto occorra: - della nota del Direttore del Servizio Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 24 novembre 2022 ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”. - dell'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 settembre 2022 (prot. 22/179/CR6/C7); - dell'Intesa ai sensi della Legge 21 settembre 2022, n. 142, sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 (Rep. Atti n. 213/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - dell'Accordo ai sensi dell'art. 9-ter, del D.L. del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 7 novembre 2019 (Rep. Atti n. 181/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute per la “individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - del Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2019 recante “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale”. - della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, comma 6, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 21 aprile 2016 ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, comma 6, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 – integrazioni della nota del 19 febbraio 2016”; - della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute dell'8 febbraio 2019 ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 26 febbraio 2020, ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - nonché di tutti gli ulteriori atti illegittimi preordinati, presupposti, consequenziali o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di quantificazione degli importi dovuti a titolo di payback per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi, a seguito di opposizione statale, mediante trasposizione davanti al TAR, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, gli accordi e le intese presupposti, nonché i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e di quantificazione delle somme dovute. Ha dedotto: violazione dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, dell'art. 1, comma 557, l. n. 145/2018 e della l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di trasparenza, istruttoria e motivazione, travisamento, disparità di trattamento, illogicità e sviamento; illegittimità costituzionale della disciplina primaria per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost.; contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e con gli artt. 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, ha contestato il computo del fatturato, sostenendo che fossero stati inclusi anche i costi dei servizi accessori connessi al noleggio di dispositivi durevoli, e ha sostenuto che le Regioni avessero determinato i tetti di spesa in modo acritico, senza autonoma istruttoria.
La decisione
Il TAR ha distinto tra atti statali e atti regionali. Quanto agli atti ministeriali e agli ulteriori atti statali presupposti, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback per gli anni 2015-2018 ragionevole e proporzionato, compatibile con la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. e non lesivo dell'affidamento, dell'irretroattività e dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. È stata respinta anche la contestazione sul computo dei costi: il fatturato rilevante ai fini del payback riguarda il prezzo dei dispositivi medici e non i servizi accessori; tuttavia, l'eventuale inclusione di tali servizi deriva da una non corretta contabilizzazione aziendale, non da un'illegittima attività ministeriale. È stato respinto anche il motivo relativo alla determinazione dei tetti regionali, poiché la fissazione del tetto, la certificazione del suo superamento e la quantificazione dello scostamento spettano allo Stato, mentre Regioni e Province autonome svolgono soltanto compiti attuativi e tecnico-contabili. Quanto agli atti regionali e provinciali di individuazione delle aziende e di quantificazione degli importi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: tali attività sono vincolate, prive di margini di discrezionalità e non implicano esercizio di potere autoritativo; la posizione dell'impresa è un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo, la cui tutela spetta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano a carico regionale.
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e, per gli anni 2015-2018, la procedura di individuazione delle imprese e di imposizione del pagamento.
art. 1, comma 557, l. n. 145/2018
Ha modificato il comma 8 dell'art. 9-ter, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e la relativa certificazione ministeriale.
art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, attribuendo a Regioni e Province autonome la definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano e l'imposizione dei versamenti.
art. 8 d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
Ha istituito un fondo e previsto, nella disciplina originaria, il pagamento ridotto del 48 per cento da parte delle aziende fornitrici.
art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Prevede, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, secondo le condizioni stabilite dalla norma.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione, entro il termine perentorio indicato in sentenza.
Ha consentito la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell'opposizione delle amministrazioni statali.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.
art. 41 Cost.
La disciplina del payback è stata ritenuta ragionevole e proporzionata rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
La disciplina non è stata ritenuta lesiva della tutela proprietaria né del legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile fin dal 2015.
Il TAR ha richiamato, quale motivazione semplificata, principi già affermati in controversie analoghe.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento del rinvio ai precedenti motivazionali del giudice.
Massime di principio
- Nel sistema del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la fissazione del tetto di spesa, la certificazione del suo superamento e la quantificazione dello scostamento regionale costituiscono competenze statali; Regioni e Province autonome non possono rideterminare autonomamente tali elementi.
- I provvedimenti regionali e provinciali che individuano le aziende soggette al ripiano e quantificano gli importi dovuti svolgono attività meramente tecnico-contabile, vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità amministrativa, anche tecnica.
- La controversia relativa al corretto calcolo dell'importo dovuto da un'azienda fornitrice a titolo di payback, quando investe i provvedimenti regionali o provinciali di quantificazione, riguarda un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Ai fini del payback, il fatturato rilevante riguarda il prezzo dei dispositivi medici forniti e non i servizi accessori; se questi ultimi sono stati inclusi nella spesa per dispositivi medici, l'errata imputazione è riconducibile alla contabilizzazione aziendale quando l'impresa avrebbe dovuto distinguere le diverse prestazioni.
- Il meccanismo del payback dei dispositivi medici applicabile agli anni 2015-2018 è compatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e con la tutela dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era previsto nei suoi tratti essenziali già dal 2015.
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