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Sentenza

Sentenza n. 14434/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento: del provvedimento della Questura di Roma del 24.2.2023 con cui è stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in motivi di lavoro subordinato, notificato in data 8.0.2023; di ogni atto presupposto, preparatorio e consequenziale e, comunque, connesso.

Giustizia amministrativa202306672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, entrata in Italia con visto e titolare dal 2019 di un permesso di soggiorno per motivi di studio, aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con una società con sede a Roma e aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura ha respinto l'istanza rilevando che erano stati prodotti documenti relativi al corso di lingua italiana, al livello linguistico conseguito, alle buste paga e all'assunzione, ma non la richiesta inoltrata allo Sportello unico per l'immigrazione, competente per la conversione, e che la verifica telematica non aveva evidenziato alcuna richiesta di conversione a favore dell'interessata. La ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta, ingiustizia manifesta e vizio della funzione, sostenendo che il provvedimento non avesse adeguatamente considerato la sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo e il pregiudizio derivante dal diniego. Il ricorso non ha tuttavia contestato specificamente la ragione concreta del rigetto, ossia l'assenza della richiesta allo Sportello unico e il negativo riscontro telematico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto. Applicando l'art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999, ha ricordato che la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro è subordinata, tra l'altro, alla presentazione della richiesta e alla stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione, nei limiti delle quote previste. Le censure di difetto di motivazione e di istruttoria sono state giudicate generiche e decontestualizzate, perché non hanno confutato il motivo ostativo puntualmente indicato dalla Questura. La parte avrebbe dovuto spiegare per quale ragione la richiesta allo Sportello unico fosse stata presentata o perché il riscontro telematico negativo fosse erroneo; non era sufficiente affermare in termini generali la sussistenza dei requisiti sostanziali per il permesso. Gli ulteriori vizi dedotti non sono stati specificamente dimostrati. Le spese sono state compensate, considerata la limitata attività difensiva dell'Avvocatura erariale.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 6, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico

    La conversione richiede il rispetto delle condizioni procedurali previste dalla norma, inclusa la richiesta presso lo Sportello unico per l'immigrazione; la mera disponibilità di un contratto di lavoro e la produzione di buste paga non sostituiscono tale adempimento.

  • art. 3 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamato dall'art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999 quale base per la disciplina delle quote di ingresso e conversione.

  • art. 35, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Richiamato dall'art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999 in relazione alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico.

  • art. 39, comma 9, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Richiamato dall'art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999 per gli ulteriori adempimenti curati dallo Sportello unico.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato è subordinata al rispetto degli adempimenti procedurali previsti dall'art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999, inclusa la presentazione della richiesta presso lo Sportello unico per l'immigrazione e la stipula del contratto di soggiorno, oltre ai requisiti sostanziali e ai limiti delle quote applicabili.
  • Il possesso di un contratto di lavoro subordinato, di buste paga o di documentazione relativa agli studi non dimostra, da solo, l'avvenuta presentazione della richiesta di conversione allo Sportello unico per l'immigrazione e non supera il difetto di tale adempimento.
  • Le censure di difetto di motivazione e di istruttoria devono confrontarsi specificamente con la motivazione concreta dell'atto impugnato; sono inammissibili sul piano sostanziale o comunque infondate le doglianze generiche che si limitino ad affermare la sussistenza dei requisiti del titolo senza contestare il presupposto ostativo individuato dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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