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Sentenza

Sentenza n. 14438/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento: - del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Roma il 30.7.2020, con il quale è stato disposto l'annullamento del permesso di soggiorno n. I13853689 e l'irricevibilità dell'istanza di rinnovo del permesso medesimo; - di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.

Giustizia amministrativa202306769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Roma che ha annullato il permesso di soggiorno e dichiarato irricevibile l'istanza di rinnovo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma del 30 luglio 2020, notificato l'8 marzo 2023, con cui era stato annullato il permesso di soggiorno e dichiarata irricevibile l'istanza di rinnovo. L'unico motivo di ricorso, articolato in più censure, deduceva il mancato invio del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere sotto plurimi profili. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato di avere presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Roma e di avere ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, dichiarando conseguentemente il sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione della controversia, ma chiedendo la liquidazione delle spese in proprio favore.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta modifica della situazione di fatto e di diritto, costituita dalla presentazione della domanda di protezione internazionale e dal rilascio del permesso di soggiorno provvisorio, ha fatto venir meno l'utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto ottenere dall'eventuale annullamento del provvedimento impugnato e quindi la condizione dell'azione rappresentata dall'interesse a ricorrere. Il giudice non ha esaminato la fondatezza delle censure relative all'omesso preavviso di rigetto e all'eccesso di potere. Ha inoltre compensato integralmente le spese, rilevando che la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica il riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale e che il ricorrente non aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ne aveva dedotto la violazione per mancato invio del preavviso di rigetto, ma il TAR non ha esaminato la censura a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015

    Il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio conseguente alla domanda di protezione internazionale è stato considerato elemento idoneo a far venir meno l'utilità dell'eventuale annullamento dell'atto impugnato.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori; tale accertamento non è stato disposto perché il ricorrente non aveva manifestato interesse a ottenerlo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stata posta a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una modificazione della situazione di fatto o di diritto intervenuta dopo la proposizione del ricorso rende non più utile, per il ricorrente, l'eventuale accoglimento della domanda; essa determina l'improcedibilità del ricorso per venir meno di una condizione dell'azione.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di per sé, alcun accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale o sull'illegittimità dell'atto impugnato.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori richiede che il ricorrente manifesti uno specifico interesse in tal senso ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.; in mancanza, il giudice non è tenuto a procedervi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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