Sentenza n. 14437/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del decreto di rifiuto del titolo di viaggio emesso dalla Questura di Roma il 30.01.2023 e notificato il 28.02.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri, successivamente seguito da un nuovo provvedimento di conferma adottato all'esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 30 gennaio 2023, notificato il 28 febbraio 2023, con cui era stata respinta la richiesta di rilascio del titolo di viaggio. L'Amministrazione aveva ritenuto non provata l'esistenza di fondate ragioni ostative alla richiesta del passaporto presso le autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. Il ricorrente ha dedotto che la titolarità di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria costituisse, di per sé, una ragione idonea a impedire l'interlocuzione diretta con le autorità del Paese d'origine. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, la Questura ha adottato il 6 ottobre 2023 un nuovo decreto, con diversa e più articolata motivazione, confermando il diniego dopo una rinnovata valutazione della posizione. Il ricorrente non ha impugnato tale secondo provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il decreto del 6 ottobre 2023 è stato qualificato come atto di conferma in senso proprio, e non come atto meramente confermativo, poiché è stato adottato dopo una nuova istruttoria e una nuova autonoma ponderazione della situazione del ricorrente, con approfondimento e rivalutazione degli elementi già considerati e con motivazione più ampia, comprendente anche la non equiparabilità della posizione del titolare di protezione sussidiaria a quella del titolare dello status di asilo politico. Tale nuovo atto aveva quindi autonoma portata lesiva e doveva essere impugnato autonomamente. La mancata impugnazione ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul precedente diniego. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Un atto successivo è meramente confermativo e non autonomamente impugnabile quando l'amministrazione si limita a ribadire l'esistenza e il contenuto del precedente provvedimento senza svolgere una nuova istruttoria né formulare una nuova motivazione.
- Un atto successivo costituisce conferma in senso proprio, autonomamente lesiva e soggetta a autonoma impugnazione, quando sia adottato all'esito di una nuova istruttoria o di una nuova ponderazione degli interessi, anche mediante rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto già esaminati, e presenti una motivazione nuova o più articolata.
- Quando un'amministrazione adotta, dopo un'ordinanza cautelare di riesame, un nuovo provvedimento sulla base di una rinnovata e autonoma valutazione della posizione dell'interessato, il nuovo atto ha natura di conferma in senso proprio e deve essere impugnato autonomamente.
- La mancata impugnazione dell'atto di conferma in senso proprio, dotato di autonoma portata lesiva, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso proposto contro il precedente provvedimento e comporta l'improcedibilità del ricorso originario.
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