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Sentenza

Sentenza n. 14436/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del provvedimento emesso in data 13 gennaio 2023 e notificato in data 23 gennaio 2023 con cui la Questura di Roma ha rigettato la richiesta di rilascio del titolo di viaggio.

Giustizia amministrativa202305458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del titolo di viaggio adottato dalla Questura di Roma ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3, d.lgs. n. 251/2007 e dell’art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967. Ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe attribuito rilievo automatico alle numerose condanne penali, senza considerare adeguatamente il tempo trascorso dai fatti e senza verificare in concreto la sua pericolosità sociale, anche perché i reati non sarebbero riconducibili a quelli pericolosi per la sicurezza nazionale. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito agli alias, sostenendo che la propria identità sarebbe stata accertata dalla Commissione territoriale e che la Questura non avrebbe indicato adeguatamente le occasioni nelle quali avrebbe utilizzato generalità diverse. L’Amministrazione ha resistito. Il diniego era fondato, in particolare, sulle numerose condanne per gravi reati, sul mancato pagamento delle pene pecuniarie e sui dubbi circa l’identità del richiedente. Il ricorrente non ha contestato il mancato pagamento delle multe.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha preliminarmente qualificato il diniego come atto plurimotivato e ha applicato il principio secondo cui è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa per sostenere il provvedimento e respingere il ricorso. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva contestato il mancato pagamento delle multe, ragione autonoma posta a fondamento del diniego. Il Collegio ha comunque esaminato anche gli ulteriori profili. Ha ritenuto congruo il rilievo delle numerose condanne penali, non tutte risalenti, quali indici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Ha inoltre affermato che il mancato pagamento delle multe ostacola la pretesa creditoria pubblica dello Stato e che l’art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967 impone il diniego del titolo di viaggio al ricorrere dei presupposti previsti, configurando un potere vincolato dell’Amministrazione. Infine, ha ritenuto sussistenti seri e ragionevoli motivi di dubbio sull’identità del richiedente in ragione dell’uso, in diverse occasioni, di generalità differenti; l’identificazione effettuata dalla Commissione territoriale non è stata considerata incompatibile con la precedente dichiarazione di generalità false alle autorità di pubblica sicurezza. Spese compensate per ragioni di equità.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007

    Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.

    La presenza di seri e ragionevoli dubbi sull’identità del richiedente giustifica il rifiuto o il ritiro del titolo di viaggio.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 251/2007

    è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio

    Il titolo di viaggio può essere rifiutato quando ricorrono gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico.

  • art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967

    non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza

    Il mancato pagamento delle pene pecuniarie costituisce presupposto per il diniego del titolo di viaggio; al ricorrere dei presupposti normativi l’Amministrazione esercita un potere vincolato e non dispone di margini di discrezionalità.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma indicata quale base di alcune delle condanne penali valorizzate dall’Amministrazione e dal TAR come elemento di inaffidabilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, è sufficiente accertare la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa per respingere integralmente il ricorso, poiché l’eventuale illegittimità delle ulteriori motivazioni non determinerebbe comunque l’annullamento dell’atto.
  • Il mancato pagamento di multe o ammende può giustificare il diniego del titolo di viaggio ai sensi dell’art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967; al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, l’Amministrazione esercita un potere vincolato, senza margini di discrezionalità.
  • La presenza di numerose condanne penali, anche quando alcuni fatti siano risalenti nel tempo, può essere valutata quale indice di inaffidabilità e di mancata compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale ai fini del rilascio del titolo di viaggio.
  • L’utilizzo, in diverse occasioni, di generalità differenti può integrare seri e ragionevoli motivi per dubitare dell’identità del richiedente e giustificare il rifiuto del titolo di viaggio; l’identificazione successiva da parte di un’autorità amministrativa non esclude, di per sé, la precedente utilizzazione di generalità false.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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