Sentenza n. 14410/2026 - Roma, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota che comunicava l’inesistenza dell’atto di nomina della commissione sanitaria e verbale di accertamento dell’inidoneità permanente al servizio nella Guardia di Finanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a. e dell’art. 21-septies l. 241/1990, della nota del 5 dicembre 2022 con cui il Dipartimento Militare di Medicina Legale comunicava che l’atto di nomina di una commissione stanziale per le attività previste dall’art. 193 del codice dell’ordinamento militare era materialmente inesistente. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità del verbale sanitario del 4 febbraio 2021, recante il giudizio di non idoneità permanente e assoluta al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza. La censura si fondava sull’assunto che, in mancanza di un formale atto di nomina della commissione, gli ufficiali medici avessero operato in carenza di potere e fossero privi del titolo per adottare e sottoscrivere gli accertamenti sanitari.
La decisione
Nel corso del giudizio il ricorrente, con memoria notificata all’Amministrazione, ha formalmente rinunciato al ricorso chiedendo l’estinzione del processo. Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., senza esaminare nel merito la dedotta nullità della nota e del verbale sanitario. In considerazione della tempestività della rinuncia e dell’andamento complessivo della controversia, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, c.p.a.
Indicato quale base processuale dell’azione diretta alla declaratoria di nullità, ma non applicato nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti adottati in asserita carenza di potere, ma la relativa censura non è stata esaminata.
art. 193 d.lgs. 66/2010
Richiamato in relazione alle attività della commissione sanitaria militare, senza che il giudice abbia definito la questione relativa alla necessità o meno di un formale atto di nomina.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Applicato unitamente all’art. 84 c.p.a. per dichiarare estinto il giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Applicato per prendere atto della rinuncia al ricorso e dichiarare l’estinzione del giudizio; il comma 2 è stato inoltre richiamato per la compensazione delle spese.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso, ritualmente proposta nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di estinzione del processo e preclude l’esame nel merito delle censure dedotte.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la questione sostanziale relativa alla validità o nullità degli atti impugnati rimane non decisa e non può essere ricavato dalla sentenza alcun principio di merito su tale questione.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione della tempestività della rinuncia e dell’andamento complessivo della controversia.
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