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Sentenza

Sentenza del 26/02/2024 n. 5068 - Corte di Cassazione

IRAP - Diniego rimborso - Plusvalenze da cessione di calciatori

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto il rimborso di € 29.463, oltre interessi, per IRAP versata sulle componenti positive derivanti dai trasferimenti di calciatori negli esercizi 1° luglio 2005-30 giugno 2006, 1° luglio 2006-30 giugno 2007 e 1° luglio 2007-30 giugno 2008. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Agenzia, ha impugnato il diniego. In Cassazione ha proposto due motivi, esaminati congiuntamente: ha sostenuto che il trasferimento non fosse una cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., ma un accordo per risolvere anticipatamente il rapporto seguito dalla stipula di un nuovo contratto; perciò, a suo avviso, non si trasferiva alcun bene e il corrispettivo era un provento straordinario escluso dalla base imponibile IRAP. Ha inoltre contestato che le somme potessero essere considerate plusvalenze relative a beni strumentali ai sensi della disciplina IRAP applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Udine, anch’essa sfavorevole alla società. Il trasferimento oneroso del calciatore prima della scadenza contrattuale è una cessione del contratto: con il consenso dell’atleta, la società acquirente subentra nella posizione contrattuale e acquisisce il diritto esclusivo alla prestazione sportiva. Tale diritto è un bene immateriale strumentale ammortizzabile; il corrispettivo può quindi generare una plusvalenza rilevante ai fini IRAP. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 2, legge 23 marzo 1981, n. 91

    Questa interpretazione, peraltro, è confermata anche dal tenore letterale dell'art. 5 della l. n. 91/1981, che definisce proprio "cessione del contratto" il trasferimento di un atleta da una società ad un'altra.

    Il trasferimento oneroso di un atleta professionista prima della scadenza del rapporto è qualificato dalla legge come cessione del contratto, non come mera risoluzione del vecchio rapporto seguita da un contratto del tutto autonomo.

  • Art. 1406 c.c.

    Trattasi, all'evidenza, di una operazione economica rientrante nello schema della cessione del contratto, in quanto la società di provenienza cede alla nuova società, con il consenso del giocatore, la propria posizione contrattuale (e, in particolare, il diritto alle prestazioni sportive dell'atleta), secondo lo schema tipico di cui all'art. 1406 cod. civ.

    Il consenso dell’atleta consente alla società destinataria di subentrare nella posizione contrattuale della società cedente, acquisendo diritti e obblighi connessi al rapporto.

  • Art. 68, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Ne consegue che oggetto della cessione è il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, che è senz'altro un bene da inquadrarsi tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ( testo unico delle imposte sui redditi ), suscettibili, come tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini IRES ed IRAP, ai sensi degli artt. 56 del d.P.R. n. 917/1986 e 5, comma 1, e 11, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997.

    Il diritto esclusivo alla prestazione sportiva è un bene immateriale strumentale ammortizzabile e può produrre plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti.

  • Art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Ne consegue che oggetto della cessione è il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, che è senz'altro un bene da inquadrarsi tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ( testo unico delle imposte sui redditi ), suscettibili, come tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini IRES ed IRAP, ai sensi degli artt. 56 del d.P.R. n. 917/1986 e 5, comma 1, e 11, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997.

    La Corte richiama la disciplina delle plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi per sostenere che il trasferimento del diritto, qualificato come bene immateriale strumentale, può generare una componente fiscalmente rilevante.

  • Artt. 5, comma 1, e 11, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Ne consegue che oggetto della cessione è il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, che è senz'altro un bene da inquadrarsi tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ( testo unico delle imposte sui redditi ), suscettibili, come tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini IRES ed IRAP, ai sensi degli artt. 56 del d.P.R. n. 917/1986 e 5, comma 1, e 11, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997.

    La plusvalenza derivante dalla cessione del diritto strumentale alla prestazione sportiva concorre alla rilevanza IRAP secondo la disciplina applicabile ai periodi d’imposta controversi; la sua natura straordinaria non determina, da sola, l’esclusione.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il trasferimento oneroso di un atleta professionista a un’altra società prima della scadenza del contratto, con il consenso dell’atleta, va normalmente qualificato come cessione del contratto e subentro nella posizione contrattuale, non come semplice pagamento per ottenere la risoluzione del rapporto.
  • Il diritto esclusivo alle prestazioni sportive dell’atleta costituisce un bene immateriale strumentale autonomamente negoziabile. Il corrispettivo per la sua cessione può quindi generare una plusvalenza fiscalmente rilevante ai fini IRAP, anche se contabilmente o economicamente è descritto come provento straordinario.
  • Per valutare il trattamento fiscale occorre guardare alla sostanza e alla struttura dell’operazione, inclusi gli accordi tra società e il consenso dell’atleta, e non soltanto alla denominazione attribuita dalle parti.

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