Sentenza del 26/02/2024 n. 74 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Silenzio-rifiuto dell'amministrazione in materia di rimborso precedentemente accolto in parte- inammissibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso di somme versate per l’IRPEF relativa al 2013 e delle relative addizionali, sostenendo che un credito emerso dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione integrativa presentata il 21 dicembre 2018 dovesse essere rimborsato d’ufficio. In appello ha contestato l’inammissibilità del ricorso contro il silenzio-rifiuto, affermando che l’istanza del 25 febbraio 2020 riguardava una pretesa creditoria nuova e autonoma; ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 41, comma 2, D.P.R. 602/1973, dell’art. 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 e degli artt. 6 e 10 della legge 212/2000. Le somme richieste in appello erano indicate, in via principale, in 50.558 euro di IRPEF, 894 euro di addizionale regionale e 413 euro di addizionale comunale, oltre interessi; in una memoria successiva il contribuente ha formulato richieste, rispettivamente, di 51.865 euro e, in subordine, 1.865 euro, oltre interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 444/01/2022 dell’11 maggio 2022, depositata l’8 giugno 2022, aveva dichiarato inammissibile il ricorso e compensato le spese. In appello la decisione è stata confermata: la richiesta del 25 febbraio 2020 riguardava il medesimo versamento IRPEF del 28 aprile 2015 già oggetto dell’istanza del 28 maggio 2019, respinta dall’Ufficio il 10 dicembre 2019 per decadenza dal termine di 48 mesi. Poiché quel diniego non era stato impugnato, era divenuto definitivo; la seconda istanza costituiva una reiterazione e il silenzio-rifiuto non era autonomamente impugnabile, in quanto implicitamente confermativo del diniego definitivo. Il primo motivo d’appello è stato respinto; gli ulteriori motivi non sono stati esaminati perché assorbiti dalla conferma dell’inammissibilità. Appello integralmente rigettato e spese del grado compensate integralmente.
Norme richiamate
La motivazione sul punto risulta conforme al dettato dell'art. 38 DPR 602/73, il quale dispone che le istanze di rimborso debbano essere presentate entro il termine di 48 mesi dalla data in cui il versamento è stato effettuato.
La domanda di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento. Nel caso concreto, il decorso del termine ha fondato il diniego della richiesta relativa al pagamento del 28 aprile 2015.
Non essendo stato impugnato il suddetto provvedimento di rigetto, esso è diventato definitivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.lgs. 546/92.
Il diniego di rimborso non impugnato nei termini diviene definitivo e non può essere rimesso in discussione mediante una nuova istanza sostanzialmente identica.
Il contribuente invocava l’obbligo dell’Amministrazione di rimborsare d’ufficio il credito, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura: accertata l’inammissibilità del ricorso per la definitività del precedente diniego, gli ulteriori motivi d’appello sono rimasti assorbiti.
Art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973
La disposizione era invocata per sostenere l’obbligo di comunicare l’esito della liquidazione automatizzata; la Corte non ha deciso questa questione nel merito, perché ha confermato l’inammissibilità del ricorso.
Artt. 6 e 10 della legge 212/2000
Il contribuente li invocava a fondamento dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti fiscali. La Corte non ha valutato nel merito la censura, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Il contribuente lo invocava per sostenere l’autonoma impugnabilità del silenzio-rifiuto; la Corte ha invece ritenuto che, quando la nuova istanza riguarda lo stesso versamento già definito da un diniego non impugnato, il silenzio successivo non è autonomamente impugnabile perché implicitamente confermativo del precedente provvedimento.
Massime di principio
- Un’istanza di rimborso ripresentata per il medesimo versamento, dopo un diniego espresso non impugnato nei termini, non riapre la possibilità di contestare quel diniego: il provvedimento è definitivo.
- Il silenzio-rifiuto formatosi su una richiesta sostanzialmente identica a una precedente domanda già respinta non costituisce, in questa situazione, un nuovo diniego autonomamente impugnabile.
- Per valutare se una seconda richiesta sia davvero nuova occorre verificare la sua sostanza e il versamento cui si riferisce, non soltanto la diversa formulazione o il richiamo a una dichiarazione integrativa o a una liquidazione automatizzata.
- La mancata impugnazione tempestiva del diniego può precludere l’esame delle successive contestazioni sul diritto al rimborso e sugli obblighi procedimentali dell’Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 266 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 631 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 23 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 1373 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 4986 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 5003 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →