Sentenza del 26/02/2024 n. 266 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. T8FXX70/2019 relativo al 2015, emesso dopo una verifica della Guardia di Finanza che aveva contestato alla società, qualificata come società non operativa o «di comodo», irregolarità contabili e costi passivi non inerenti per euro 2.655,87, nonché redditi e valore della produzione non dichiarati. L’accertamento comportava maggiori imposte pari a euro 88.756,00 per IRES, euro 13.896,00 per IRAP ed euro 584,00 per IVA. La società sosteneva: che ricorressero cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo, anche per il pignoramento dell’immobile alberghiero; che l’immobile dovesse essere considerato una «scorta» e non un’immobilizzazione nel test di operatività; che i ricavi fossero congrui rispetto all’attività e al canone di locazione; e che il contratto di affitto costituisse prova contraria sufficiente, chiedendo anche un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina. In subordine chiedeva il ricalcolo delle imposte sul minor valore dell’immobile e l’annullamento delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ha respinto l’appello, confermando il rigetto del ricorso pronunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto; le spese sono state compensate. Ha escluso che il pignoramento immobiliare rientrasse nelle cause di disapplicazione automatica indicate dal provvedimento direttoriale: non equivale a una procedura concorsuale né a sequestro o confisca con amministrazione giudiziaria. Ha respinto anche la tesi secondo cui l’immobile fosse una scorta, perché la stessa società lo aveva contabilizzato tra le immobilizzazioni. Quanto alla prova contraria, ha ritenuto non dimostrata una situazione oggettiva che rendesse impossibile conseguire i ricavi presunti: le perdite negli anni 2013-2015 e il limitato saldo attivo del 2016 dipendevano da scelte gestionali autonome, mentre la successiva aggiudicazione dell’immobile per circa un milione di euro, rispetto alla base indicata di euro 1.612.500,00, non provava un evento eccezionale o imprevedibile. Ha infine escluso i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale, rilevando che si trattava di una società di comodo. La sentenza non riporta una decisione autonoma sulla richiesta di sospensione né una specifica statuizione separata sulle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in particolare comma 4-bis
Infatti, all'atto della nascita della società a seguito del conferimento di un ramo di azienda da parte di "La D. srl" la stessa subentrava nei contratti di affitto d'azienda in essere che chiaramente evidenziavano una non particolare redditività economica atteso che alla data del 1.2.2013 "La D." aveva un debito di 865.000,00 euro con una procedura di pignora mento in corso; ciò nonostante M. A. anche negli anni successivi proseguiva con gli stessi criteri di gestione tanto da maturare perdite sia nel 2013 che nel 2014 e nel 2015, con un saldo attivo di soli euro 400,00 nel 2016.
La presunzione collegata al mancato superamento del test di operatività può essere superata dimostrando circostanze oggettive che abbiano reso impossibile conseguire i ricavi previsti. Non bastano, secondo la Corte, perdite riconducibili a scelte imprenditoriali autonome né le difficoltà già conoscibili quando la società è subentrata nell’attività.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, n. 2XX1
Dalla lettura delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) si rileva come il pignoramento non rientri tra quelle menzionate; la fattispecie di cui alla lett. b), infatti, richiama chiaramente una procedura concorsuale e non a carattere individuale quale il pignoramento; l'ipotesi di cui alla lett. c) va riferita, diversamente da quanto sostenuto dalla parte, a società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli artt. 2-sexies e 2-nonies della L. 31.5.1965 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario.
Le cause di disapplicazione automatica previste dal provvedimento non comprendono il pignoramento individuale di un immobile. Le ipotesi richiamate riguardano procedure concorsuali oppure sequestro o confisca accompagnati dalle condizioni indicate dal provvedimento, tra cui la nomina di un amministratore giudiziario.
Legge 31 maggio 1965, n. 575, artt. 1, 2-bis, 2-sexies e 2-nonies
L'ipotesi di cui alla lett. c) va riferita, diversamente da quanto sostenuto dalla parte, a società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli artt. 2-sexies e 2-nonies della L. 31.5.1965 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera, inoltre, con riferimento al periodo d'imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi d'imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria.
Nel ragionamento della Corte, il richiamo alla legge riguarda misure di sequestro o confisca di natura penale o analoghe misure con amministrazione giudiziaria; la relativa disapplicazione opera per il periodo di nomina dell’amministratore giudiziario e per quelli successivi in cui tale amministrazione permane.
Massime di principio
- Il pignoramento di un bene, da solo, non costituisce una causa automatica di esclusione dalla disciplina delle società non operative: occorre che ricorra una delle fattispecie tassativamente previste, come una procedura concorsuale o un sequestro o confisca con i presupposti richiesti.
- La qualificazione di un bene ai fini del test di operatività deve essere coerente con la contabilità della società: non è sufficiente definirlo «scorta» se è stato iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni.
- Per superare la presunzione di non operatività non basta dimostrare risultati economici negativi o la scarsa convenienza dell’attività. Serve una prova concreta di circostanze oggettive, estranee alle scelte gestionali, che abbiano reso impossibile conseguire i ricavi presunti.
- Difficoltà economiche già presenti quando la società avvia o prosegue l’attività e decisioni imprenditoriali di continuare con la stessa gestione non dimostrano, di per sé, un evento eccezionale o imprevedibile.
- Un valore di aggiudicazione inferiore alla stima o alla base d’asta, soprattutto se maturato anni dopo in una procedura esecutiva, non prova automaticamente che nel periodo d’imposta la società fosse impossibilitata a produrre i ricavi richiesti.
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