Sentenza del 26/02/2024 n. 1373 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro - Atto di transazione enunciato in decreto ingiuntivo - Nuovo rapporto costitutivo di obbligazioni autonome diverse dalle originarie - Transazione novativa - Inapplicabilità del principio di alternatività Iva-Registro proprio del rapporto originario - Imposta di registro in misura proporzionale - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo al decreto ingiuntivo n. 6***/2017 del Tribunale di Roma, che enunciava un accordo transattivo con cui YYYYYY si impegnava a pagarle € 700.000. L’avviso richiedeva complessivamente € 51.308,75, inclusa la sanzione. La contribuente sosteneva che le prestazioni concordate fossero soggette a IVA e che, per il principio di alternatività IVA-registro, la registrazione fosse dovuta solo in caso d’uso o in misura fissa; contestava inoltre la base imponibile di € 700.000, indicando come importo residuo dovuto € 160.980, e la considerazione degli interessi.
La decisione
La Corte ha respinto l’appello. Ha qualificato l’accordo come transazione novativa, sulla base anche delle clausole che estinguono per novazione i rapporti precedenti e sostituiscono alle obbligazioni originarie quelle previste dall’accordo. Ha quindi escluso l’alternatività IVA-registro riferibile al rapporto originario e rilevato che la rinuncia al contenzioso non costituisce, di per sé, una prestazione di servizi imponibile IVA; le fatture prodotte riguardavano inoltre periodi anteriori all’accordo. Poiché la transazione comportava obblighi di pagamento, non ricorreva la tassazione fissa prevista dall’art. 29 del d.P.R. 131/1986. È stata confermata la base imponibile di € 700.000: la tassazione sulla sola parte non eseguita prevista dall’art. 22 non era applicabile, trattandosi di atto soggetto a registrazione in termine fisso. La censura sugli interessi è stata respinta perché non erano stati conteggiati nell’avviso. La CTP di Roma, con sentenza n. 4641/30/2022 depositata il 19 aprile 2022, aveva già rigettato il ricorso e condannato la contribuente alle spese del primo grado, liquidate in € 3.000 oltre accessori; tali spese restano ferme. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La regola della registrazione in caso d’uso invocata dalla contribuente non è stata applicata: la transazione novativa non beneficia dell’alternatività IVA-registro propria del rapporto originario e l’accordo non è stato ritenuto relativo a prestazioni imponibili IVA.
Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'art. 22 D.P.R. 131/1986 stabilisce, infatti, che l'imposta di registro si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita soltanto se l'atto non è soggetto a registrazione in termine fisso, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
La tassazione sulla sola parte non ancora eseguita opera soltanto quando l’atto enunciato non è soggetto a registrazione in termine fisso. Poiché ciò non ricorreva, la base imponibile non poteva essere ridotta al residuo di € 160.980.
Art. 29 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Quanto, poi, alla concreta determinazione dell'imposta, l'art. 29 D.P.R. 131/1986 prevede espressamente che l'imposta in misura fissa sia dovuta soltanto "se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento", circostanza evidentemente non ravvisabile nella fattispecie.
La misura fissa è prevista solo se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento. L’accordo in esame prevedeva invece il pagamento di € 700.000, perciò era dovuta l’imposta proporzionale.
Massime di principio
- Per distinguere una transazione novativa da una conservativa occorre verificare se le parti sostituiscono alle obbligazioni originarie obbligazioni autonome, con esclusiva fonte nel nuovo accordo, oppure modificano quelle preesistenti mantenendo il collegamento con il rapporto originario.
- Quando la transazione è novativa, il trattamento IVA-registro del rapporto originario non si trasferisce automaticamente al nuovo accordo: la tassazione va valutata in relazione alla natura e agli effetti della transazione stessa.
- La sola rinuncia a proseguire o avviare controversie non integra necessariamente una prestazione di servizi imponibile IVA; occorre considerare il contenuto effettivo dell’accordo e la presenza di una prestazione che comporti un consumo.
- La tassazione fissa prevista dall’art. 29 del d.P.R. 131/1986 presuppone che dalla transazione non derivino obblighi di pagamento; se l’accordo ne prevede, si applica l’imposta proporzionale.
- La riduzione della base imponibile alla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 131/1986, è ammessa solo per atti non soggetti a registrazione in termine fisso.
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