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Sentenza

Sentenza del 26/02/2024 n. 631 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 122/3/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, depositata il 2 maggio 2023 e notificata il 19 maggio 2023, che aveva annullato lo scarto della domanda di contributo perequativo di 10.691 euro previsto dal D.L. 73/2021. L’istanza era stata respinta perché, secondo l’Ufficio, la partita IVA non risultava attiva. In appello l’Agenzia ha sostenuto che il contributo presupponeva la continuità dell’attività negli anni 2019 e 2020 e che la cessazione della partita IVA nel giugno 2021, prima della presentazione dell’istanza, faceva venir meno tale presupposto; ha inoltre contestato la motivazione della sentenza e la condanna alle spese. La contribuente ha chiesto il rigetto dell’appello, deducendo che la partita IVA era attiva alla data rilevante e che possedeva gli altri requisiti.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con decisione del 13 febbraio 2024, ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provati e non contestati i requisiti: partita IVA attiva alla data rilevante del 25 maggio 2021, cessata solo il 30 giugno 2021; peggioramento del risultato economico del periodo d’imposta 2020 rispetto al 2019; presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020 entro il 30 settembre 2021, essendo stato presentato il Modello Unico 2021 il 27 settembre. La cessazione successiva della partita IVA non ha quindi giustificato lo scarto. Confermato l’annullamento del provvedimento di scarto e riconosciuta la legittimità della richiesta del contributo di 10.691 euro. Respinta anche la contestazione dell’Ufficio sulle spese: in applicazione della soccombenza, l’Agenzia è stata condannata a pagare 2.000 euro, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • Art. 1 del D.L. 73/2021

    il contributo perequativo spetti a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, circostanza dimostrata dalla ricorrente e non contestata dall'Ufficio

    Il requisito economico del contributo consiste nel peggioramento del risultato d’esercizio 2020 rispetto a quello 2019. Nel caso deciso, il giudice lo ha considerato soddisfatto perché dimostrato dalla contribuente e non contestato dall’Agenzia.

  • Art. 2, comma 24, del D.L. 73/2021

    il quale prevede che l'istanza possa essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia stata presentata entro il 30/9/2021 e la ricorrente ha presentato il modello Unico 2021 in data 27 settembre 2021 come rilevabile dagli atti.

    La trasmissione dell’istanza richiede che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 sia presentata entro il 30 settembre 2021. La presentazione il 27 settembre ha soddisfatto il termine nel caso concreto.

  • Art. 91 c.p.c.

    alla soccombenza come diretta conseguenza ex art. 91 cpc, contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio anche in sede di gravame, segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo in favore della contribuente.

    La parte soccombente deve rifondere le spese di lite. Poiché l’Agenzia ha perso l’appello, è stata condannata a pagare le spese alla contribuente.

Massime di principio

  • Per il contributo perequativo previsto dal D.L. 73/2021, occorre verificare in concreto i requisiti fissati dalla disciplina: partita IVA attiva alla data rilevante, peggioramento del risultato economico 2020 rispetto al 2019 e presentazione tempestiva della dichiarazione dei redditi.
  • La cessazione della partita IVA dopo la data rilevante non basta, da sola, a giustificare lo scarto della domanda quando i requisiti richiesti risultano soddisfatti. In questa decisione, il giudice non ha ritenuto che la successiva cessazione facesse venir meno il diritto al contributo.
  • Quando il contribuente prova i requisiti e l’Amministrazione non contesta specificamente uno di essi, tale circostanza può concorrere a fondare l’accoglimento della domanda.
  • La parte che perde il giudizio è normalmente condannata alle spese di lite secondo il principio di soccombenza.

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