Sentenza del 26/02/2024 n. 4986 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio ha impugnato la sentenza della CTR della Liguria del 17 dicembre 2019, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso pronunciato dalla CTP di Genova contro l’atto di contestazione delle sanzioni e di confisca dell’autoveicolo. La contestazione riguardava l’ingresso, il 28 gennaio 2017, dalla Tunisia nel territorio doganale UE, alla guida di una Hyundai Tucson immatricolata in Libia, senza i requisiti per l’ammissione temporanea: l’Ufficio contestava contrabbando doganale e mancato pagamento dei diritti di confine e dell’IVA all’importazione. Con un unico motivo, articolato in più profili, l’Ufficio ha sostenuto che l’esenzione ordinaria richiede che sia il proprietario sia l’utilizzatore del veicolo siano stabiliti fuori dall’UE; ha inoltre contestato che la situazione politica libica giustificasse l’eccezione per emergenza e che il modesto valore del veicolo potesse escludere il contrabbando.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. Ha precisato che, in via ordinaria, l’ammissione temporanea in esenzione daziaria presuppone che proprietario e utilizzatore siano stabiliti fuori dall’UE; tuttavia la CTR aveva fondato la decisione anche sull’autonoma eccezione dell’uso del mezzo in una situazione di emergenza, applicabile anche a persone stabilite nell’Unione. La censura sulla prova dell’emergenza era inammissibile perché investiva un accertamento di fatto e risultava contraddetta dalle stesse deduzioni dell’Ufficio; quella secondo cui l’emergenza cesserebbe con l’ingresso nell’UE è stata respinta: la situazione va valutata al momento dell’introduzione, in rapporto al territorio di provenienza. Poiché questa ratio autonoma era sufficiente a sostenere la sentenza, la Corte ha dichiarato privo di interesse l’esame della censura sulla Convenzione di Istanbul e degli ulteriori profili, compreso quello relativo al valore del veicolo. Restano quindi fermi l’annullamento dell’atto disposto in primo grado e la conferma della CTR; nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituito il contribuente.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 952/2013, art. 250, par. 2 (Codice doganale dell’Unione)
L'art. 250, par. 2 CDU, applicabile ratione temporis, prevede che merci non unionali destinate all'esportazione possono andare esenti totalmente dal regime daziario a condizione che le merci non siano destinate a modifiche, siano identificabili e il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio dell'Unione, salvo che sia diversamente disposto.
Il regime ordinario di ammissione temporanea in esenzione richiede, tra le condizioni indicate, che il titolare del regime sia stabilito fuori dall’Unione, salvo specifiche eccezioni previste dalla disciplina.
Regolamento delegato (UE) 2015/2446, art. 212, par. 3
Il Reg. (UE) n. 2446/2015 ribadisce all'art. 212, par. 3, in materia di esenzione totale dai dazi in caso di introduzione nel territorio doganale di mezzi di trasporto che l'esenzione daziaria spetta per i soli mezzi di trasporto (anche stradale) che siano immatricolati "al di fuori del territorio doganale dell'Unione", "a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio" (art. 212, par. 3, lett. a) Reg. cit.) e che siano "utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione" (art. 212, par. 3, lett. b).
Per il regime ordinario di esenzione relativo ai mezzi di trasporto, sia l’intestatario dell’immatricolazione sia l’utilizzatore devono essere stabiliti fuori dal territorio doganale dell’Unione, ferma la possibilità di regimi speciali.
Regolamento delegato (UE) 2015/2446, art. 214, par. 1, lett. c)
Tra questi rientra il caso in cui i mezzi di trasporto, quali che siano, siano "utilizzati in una situazione di emergenza" (art. 214, par. 1, lett. c) Reg. ult. cit.).
La situazione di emergenza costituisce un caso speciale che può consentire l’ammissione temporanea anche a persone stabilite nell’Unione. La sua esistenza va valutata al momento dell’introduzione nel territorio doganale, considerando il territorio di provenienza della persona.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
La disposizione è richiamata quale parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non consente, sotto tale veste, di rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Massime di principio
- Per l’ammissione temporanea ordinaria di un veicolo immatricolato fuori dall’UE, l’esenzione daziaria richiede, in linea generale, che sia il proprietario intestatario sia l’utilizzatore siano stabiliti fuori dall’Unione; la sola immatricolazione extra-UE non basta.
- La disciplina contempla eccezioni specifiche per persone stabilite nell’UE, tra cui l’utilizzo del veicolo in una situazione di emergenza. L’emergenza deve essere valutata al momento dell’ingresso e in relazione al territorio dal quale proviene la persona.
- Se la sentenza impugnata poggia su più ragioni autonome e una di esse resta valida, le censure contro le altre non possono condurre alla cassazione quando il loro esame non cambierebbe l’esito.
- In cassazione, la contestazione della prova o della ricostruzione fattuale dell’emergenza non può essere proposta come semplice violazione di legge; inoltre, una censura può risultare inammissibile se contraddice quanto ammesso dallo stesso ricorrente.
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