Sentenza del 26/02/2024 n. 23 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti di recupero dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi ai periodi 2016 e 2017 (controversie di €114.624 e €244.756) e le cartelle conseguenti, per complessivi €404.214,28. Ha contestato la mancata acquisizione del parere MISE, l’uso del Manuale di Frascati, la qualificazione dei crediti come inesistenti e il disconoscimento dei requisiti di agevolabilità dei progetti svolti nel 2015 e 2016. Contro la cartella ha inoltre dedotto che il ruolo straordinario era stato formato senza i presupposti richiesti e che, in pendenza del giudizio, si dovesse applicare la riscossione frazionata.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine, con sentenza del 20 novembre 2023, ha riunito i ricorsi. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’Ufficio: benché gli atti della società fossero poco chiari, i motivi erano individuabili e l’Ufficio aveva potuto controdedurre. Ha rigettato la censura sul parere MISE, ritenuto facoltativo, e quella sul Manuale di Frascati, considerato coerente con i criteri ricavabili dalla legge. Ha respinto anche la domanda di riconoscimento dell’agevolazione: la società non ha provato, progetto per progetto, attività con novità scientifica o tecnologica e rischio d’insuccesso, anziché adattamenti, miglioramenti o integrazioni di tecnologie note destinati a finalità commerciali. Ha invece accolto il motivo sulla qualificazione dei crediti: poiché le attività e i costi erano reali, i crediti erano non spettanti, non inesistenti; le sanzioni sono state quindi rideterminate al 30%. Ha inoltre annullato le cartelle nella parte relativa all’iscrizione a ruolo straordinario dell’intero importo, disponendo l’applicazione della riscossione frazionata prevista dall’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973. Ricorsi accolti solo su questi ultimi profili e rigettati nel resto; spese compensate.
Norme richiamate
Art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
L’eccezione di inammissibilità per incertezza dei motivi non è accolta quando, nonostante una redazione poco intellegibile, le ragioni di impugnazione sono comunque individuabili e hanno consentito all’Ufficio di difendersi.
Art. 3, commi 4, 5 e 10, D.L. n. 145/2013
L'Agenzia è, quindi, l'ente titolare del potere di verificare la spettanza del credito d'imposta e la sussistenza o meno delle condizioni richieste dalla normativa agevolativa. Essa ha, quindi, il potere di disconoscere il credito d'imposta in mancanza dei requisiti prescritti ai fini agevolativi.
L’Agenzia delle Entrate può verificare direttamente i requisiti del credito e recuperarlo se ne accerta l’indebita fruizione. Le attività agevolabili devono rientrare nelle categorie legislative di ricerca e sviluppo; non bastano modifiche ordinarie o miglioramenti di prodotti e processi esistenti.
Art. 8, comma 2, D.M. 27 maggio 2015
Non può pertanto ritenersi a priori che l'Ufficio debba rivolgersi in ogni caso al MISE/MIMIT.
La richiesta di un parere tecnico al Ministero è una facoltà dell’Agenzia, utilizzabile quando servano valutazioni tecniche, e non un passaggio obbligatorio per ogni recupero.
Art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 471/1997
La sanzione più elevata prevista per il credito inesistente presuppone l’inesistenza sostanziale del credito secondo i criteri richiamati dalla decisione. Se l’operazione e i costi sono reali, ma manca il diritto all’agevolazione, il credito è non spettante e si applica la sanzione del 30%.
Art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008
La decisione richiama il termine di otto anni per il recupero dei crediti d’imposta indebitamente compensati; precisa però che tale termine di verifica non determina, nel caso concreto, la qualificazione del credito come inesistente ai fini sanzionatori.
Art. 27, comma 19, D.L. n. 185/2008
in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'art.15 bis del D.P.R. n. 602 del 1973
La disciplina del ruolo straordinario invocata per i crediti inesistenti non giustifica, nel caso deciso, l’iscrizione integrale, perché i crediti sono stati qualificati come non spettanti.
Art. 15 e art. 15-bis D.P.R. n. 602/1973
La ratio della norma è quella di contemperare le contrapposte esigenze dell'erario, di riscuotere celermente i tributi, e dei contribuenti, di evitare le anticipazioni di somme che all'esito del giudizio tributario potrebbero risultare non dovute.
In pendenza del giudizio, la riscossione frazionata si applica anche agli avvisi di recupero di crediti d’imposta non spettanti, poiché questi hanno natura impositiva e accertano somme dovute. Non è quindi legittimo iscrivere a ruolo straordinario l’intero importo in assenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Un parere tecnico ministeriale non è automaticamente obbligatorio: se la normativa lo configura come facoltativo, la sua mancata acquisizione non invalida di per sé l’atto, purché l’Ufficio motivi adeguatamente la valutazione tecnica.
- Per il credito d’imposta R&S non è sufficiente che un prodotto sia nuovo per l’impresa o più competitivo sul mercato. Occorre provare, con riferimento al singolo progetto, un effettivo avanzamento scientifico o tecnologico, elementi di novità e un’incertezza o rischio d’insuccesso tecnico, non il solo rischio commerciale.
- La combinazione o l’adattamento di tecnologie già note, l’aggiornamento di software, l’aggiunta di funzionalità e il miglioramento di prodotti esistenti non sono, da soli, attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
- Un credito basato su attività realmente svolte e costi effettivamente sostenuti, ma privo dei requisiti per il beneficio, è non spettante e non inesistente secondo la distinzione applicata dalla sentenza; la qualificazione incide sulla misura della sanzione.
- In pendenza del contenzioso, per i crediti qualificati come non spettanti opera la riscossione frazionata: l’iscrizione dell’intero importo a ruolo straordinario non è legittima se non ricorrono i presupposti specifici previsti dalla legge.
- Motivi di ricorso formulati in modo poco ordinato non comportano necessariamente inammissibilità se il loro contenuto è comunque comprensibile e consente alla controparte di difendersi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 266 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 631 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 74 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 1373 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 4986 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 feb 2024Sentenza del 26/02/2024 n. 5003 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →