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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24117/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, tra il 2010 e il 2012, di somme qualificate come arretrati e successivamente recuperate dall'amministrazione mediante trattenute in busta paga, dopo che la giurisprudenza di legittimità aveva escluso l'immediata applicabilità alla Regione Sicilia del CCNL di settore 2006/2009 in difetto di recepimento. Il lavoratore ha chiesto la ripetizione di quanto trattenuto, invocando una clausola di non ripetibilità contenuta nell'art. 30 del CIRL dell'1/1/2017; l'amministrazione ha resistito sostenendo, in sostanza, che tale clausola non potesse impedire il recupero di somme indebitamente corrisposte e che, comunque, il quadro contrattuale e finanziario non consentisse di riconoscere arretrati privi di copertura. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che la clausola di non recupero dovesse riferirsi al già pagato in eccedenza e che, letto sistematicamente, l'accordo escludesse la ripetizione. In cassazione l'Assessorato ha dedotto: omesso esame del fatto decisivo costituito dalla stipula di un successivo CIRL del 2018, entrato in vigore il 1/9/2018 e non contenente la clausola di non ripetizione; omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla circostanza che l'unico CIRL efficace fosse quello del 2018; nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la Corte territoriale esaminato tale decisiva deduzione. La censura centrale era che la Corte d'appello aveva deciso sul presupposto di un testo contrattuale non vigente e aveva trascurato il successivo assetto negoziale, potenzialmente idoneo a privare di fondamento il diritto azionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, ritenendo fondati i motivi connessi all'omesso esame del fatto storico rappresentato dalla dedotta stipula di un CIRL successivo e alla mancata considerazione della relativa istanza di produzione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì chiarito che la clausola di non ripetizione, se intesa in modo meramente letterale e avulso dal contesto, potrebbe risultare nulla, mentre una lettura conservativa ex art. 1367 c.c. è astrattamente possibile ma appartiene al merito; tuttavia il giudice di appello non poteva omettere l'esame del fatto storico della sopravvenuta stipula del nuovo contratto collettivo e delle sue ricadute sulla pretesa restitutoria.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro attraverso cui vengono censurati l'omesso esame di un fatto decisivo, l'omessa pronuncia e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; la sua violazione è stata dedotta per l'omesso esame dell'eccezione sul CIRL 2018.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della motivazione della decisione giudiziale.

  • art. 1367 c.c.

    evocato come criterio di conservazione del contratto, idoneo a preferire un'interpretazione della clausola utile a produrre effetti, ma la sua applicazione concreta spetta al giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione complessiva del contratto e dei suoi allegati.

  • art. 437 c.p.c.

    invocato per la produzione in appello del successivo CIRL.

  • artt. 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001

    richiamati per escludere l'applicabilità diretta ai rapporti contrattuali della Regione Sicilia con gli addetti ai lavori forestali.

  • art. 46 d.lgs. n. 165/2001

    indicato come norma che consente alle regioni a statuto speciale di avvalersi di agenzie tecniche istituite con legge regionale per la contrattazione collettiva.

  • art. 45 ter L.R. Sicilia n. 16/1996

    indicato come base della gestione giuridica ed economica del personale forestale mediante contrattazione collettiva di settore.

  • art. 49 L.R. Sicilia n. 14/2006

    richiamato per il procedimento di recepimento della parte normativa ed economica della contrattazione collettiva.

  • artt. 24 e seguenti L.R. Sicilia n. 10/2000

    richiamati per la disciplina della contrattazione regionale e dell'ARAN Sicilia.

  • art. 28, comma 3, L.R. Sicilia n. 10/2000

    richiamato per il requisito della copertura finanziaria dei contratti collettivi e la possibilità di sospensione o proroga in caso di esorbitanza dai limiti di spesa.

  • art. 30 CIRL 1/1/2017

    "non si darà corso ad alcun recupero retributivo"

    la sua portata non può essere definita solo in astratto o con lettura letterale isolata; può essere nulla se intesa come deroga al dovere pubblico di ripetere l'indebito, ma può anche essere interpretata in senso conservativo come regolazione degli effetti del tardivo recepimento contrattuale.

Massime di principio

  • L'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., può riguardare non la mera interpretazione di un contratto, ma il fatto storico della stipula di un contratto successivo il cui contenuto, se diverso dal precedente, sia astrattamente idoneo a incidere sulla pretesa fatta valere.
  • Quando una domanda si fonda su una clausola di un contratto collettivo, il giudice di merito deve esaminare le deduzioni relative alla sopravvenuta stipula di un successivo testo contrattuale e alla sua eventuale mancata riproduzione della clausola decisiva, perché tale circostanza può integrare una volontà di ritrattazione o di modifica del regime negoziale.
  • Il requisito della decisività del fatto omesso va valutato in astratto: è sufficiente che il fatto non esaminato sia potenzialmente idoneo a sovvertire l'esito della controversia, senza che la Corte di cassazione debba compiere una nuova valutazione di merito.
  • In materia di pubblico impiego contrattualizzato regionale, il recepimento della contrattazione collettiva è subordinato ai vincoli normativi e finanziari fissati dalla legge regionale; la pattuizione collettiva non può prescindere dalla previa verifica della copertura e dei limiti di spesa.
  • Una clausola negoziale che, interpretata letteralmente e isolatamente, deroghi al dovere dell'amministrazione di ripetere l'indebito può essere nulla; una lettura conforme al principio di conservazione del contratto è possibile, ma richiede un apprezzamento di merito fondato sul complessivo contenuto dell'accordo e dei suoi allegati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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