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Legge

L.R. Sicilia 14/2006

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione . Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 14/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma in modo organico la disciplina forestale della Sicilia: pianificazione, inventario, vincolo idrogeologico, prevenzione incendi, gestione dei boschi e del lavoro forestale, espropri e acquisizioni di terreni. Istituisce anche l’A.R.S.E.A. come organismo pagatore regionale per gli aiuti agricoli. Diverse misure hanno termini di prima applicazione nel 2006-2008.

Riordino della legislazione forestale siciliana e istituzione dell’ARS E A.

Riordino della legislazione forestale siciliana e istituzione dell’ARS E A.

La legge aggiorna la disciplina forestale della Regione Siciliana, intervenendo sulla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e introduce l’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura (A.R.S.E.A.). Il provvedimento incide su pianificazione, tutela del territorio, incendi boschivi, gestione del personale forestale, espropriazioni e acquisizione di terreni, con diverse disposizioni a termine riferite soprattutto agli anni 2006-2008.

Finalità e principi generali

La Regione valorizza le risorse ambientali e agro-silvopastorali per lo sviluppo sostenibile, il miglioramento della qualità della vita, la tutela del territorio rurale e montano, l’incremento della superficie boscata e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Restano centrali la difesa dagli incendi, la tutela del paesaggio, degli ecosistemi e delle funzioni sociali dei boschi. È prevista una cabina di regia con compiti di studio, monitoraggio, proposta e verifica degli interventi.

Ambito normativo e rinvii al diritto statale

Nel testo della legge forestale regionale vengono sostituiti i riferimenti all’“Amministrazione forestale” con quelli agli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, secondo le rispettive competenze. In attesa di una disciplina organica di settore, trovano applicazione, se compatibili, varie norme statali in materia forestale, boschiva, incendi e sistemazione del territorio. Per la definizione di bosco opera anche la normativa nazionale vigente, salvo diversa previsione regionale.

Inventario forestale e carta forestale regionale

L’Assessorato regionale competente, tramite il dipartimento foreste, redige e aggiorna l’inventario forestale regionale, che costituisce strumento permanente di conoscenza e supporto alle politiche di settore. All’inventario è allegata una carta forestale regionale, con classificazione dei boschi per tipo fisionomico e stadio evolutivo, da aggiornare di norma ogni cinque anni. I comuni devono trasmettere entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge l’elenco particellare dei terreni boscati di proprietà comunale.

Pianificazione forestale regionale e vincolatività

È previsto il piano forestale regionale, predisposto sulla base dell’inventario e della carta forestale, con validità quinquennale e aggiornabile in ogni momento per ragioni di opportunità o adeguamento normativo. Nelle more della sua redazione, si applicano linee guida approvate dall’Assessore. I piani di gestione e di assestamento dei boschi pubblici e privati devono essere conformi al piano o alle linee guida; ogni altro strumento di pianificazione territoriale che incida sulle aree inventariate deve essere coerente, a pena di nullità.

Comitato forestale regionale

È istituito presso il dipartimento forestale il comitato forestale regionale, nominato dall’Assessore e composto da rappresentanti dell’amministrazione regionale, degli enti territoriali, delle organizzazioni professionali, ambientali, universitarie e di categoria. Il comitato esercita le funzioni già attribuite ai comitati forestali dal regio decreto-legge n. 3267/1923, esprime pareri sulle linee guida del piano forestale, verifica la conformità dei piani di gestione e di assestamento e può fornire pareri tecnici su richiesta. I componenti durano tre anni, salvo i membri di diritto, e non percepiscono compensi. È abrogato l’articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

Prescrizioni di massima, attività regolamentate e vincolo idrogeologico

Le prescrizioni di massima e di polizia forestale sono aggiornate con decreto assessoriale, su proposta degli ispettorati e sentito il comitato forestale, di norma ogni dieci anni; in prima applicazione devono essere aggiornate entro 180 giorni. Gli enti pubblici che gestiscono boschi devono adottare regolamenti su pascolo e raccolta dei frutti del sottobosco; decorso un anno dall’entrata in vigore della legge, in mancanza dei regolamenti, tali attività sono vietate. Il vincolo idrogeologico deve essere rivisto e aggiornato entro 180 giorni, tenendo conto anche della pianificazione idrogeologica; il rilascio di autorizzazioni e nulla osta è attribuito agli ispettorati ripartimentali, mentre nelle aree PAI il Corpo forestale svolge funzioni di tutela e vigilanza.

Piani di gestione forestale sostenibile e utilizzo dei boschi

Per la gestione del patrimonio boschivo, soggetti pubblici e privati operano di norma sulla base di piani di gestione forestale sostenibile. I piani sono approvati dall’Assessore previo parere del comitato forestale, con procedure di pubblicazione e osservazioni pubbliche; l’approvazione sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere. Nelle more dell’approvazione, entro un anno i soggetti interessati devono elaborare linee programmatiche transitorie. I contratti e le concessioni di materiale legnoso destinato a biomassa energetica non possono avere durata inferiore a nove anni.

Gestione complementare, vivai e forme associative

La gestione tecnica dei boschi e dei pascoli può essere svolta tramite aziende speciali, agenzie o altre forme singole o associate, anche in base al TUEL e alla normativa regionale sugli enti locali. I comuni devono adeguare entro il 31 dicembre 2006 le aziende speciali già esistenti. La Regione e gli enti locali possono promuovere forme associative e accordi di programma, anche con privati, cooperative e imprese. Il centro vivaistico regionale opera alle dirette dipendenze dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, con priorità alle esigenze istituzionali e alla conservazione e miglioramento genetico della flora indigena.

Incentivi alle pluriattività e certificazione

Nel territorio regionale si applicano le disposizioni statali sugli incentivi alle attività plurime nel settore agricolo-forestale; l’estensione vale anche per aree naturali protette e isole minori. Le cooperative che svolgono prevalentemente servizi e lavori forestali sono equiparate agli imprenditori agricoli. La Regione promuove inoltre la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.

Espropriazione, occupazione, indennità e conferimenti volontari

Gli interventi di conservazione del suolo finalizzati a prevenzione dell’erosione, del dissesto idrogeologico, della desertificazione e dei cambiamenti climatici assolvono funzione di pubblica utilità; l’approvazione dei progetti vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Espropriazioni e occupazioni d’urgenza sono disciplinate dal d.P.R. n. 327/2001, con termini specifici per l’efficacia del provvedimento di occupazione e per la sua durata. È prevista una disciplina delle indennità per aree edificabili, agricole e servitù coattive.

Per i procedimenti di modesto valore, se l’indennità non supera 10.000 euro è consentito il pagamento diretto o lo svincolo previa dichiarazione sostitutiva del proprietario. I proprietari che conferiscono volontariamente i terreni al demanio regionale presentano istanza entro il 31 marzo di ogni anno; la disponibilità dura cinque anni ed è revocabile dopo due anni. Sono previsti maggiorazioni indennitarie, criteri particolari per fabbricati rurali e di pregio, e regole specifiche per rimboschimenti, terreni in occupazione temporanea e aree protette.

Piano di acquisizione dei terreni e gestione dei beni pubblici

L’Assessorato può predisporre un piano di acquisizione di terreni, entro i limiti delle risorse disponibili, per rimboschimento, ampliamento e razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, seguendo criteri di priorità dettagliati. È autorizzata anche l’acquisizione di aree di interesse naturalistico e paesaggistico. La gestione di boschi e complessi boscati di enti economici vigilati o controllati dalla Regione, compresa l’ESA, è affidata all’Azienda regionale delle foreste demaniali, con possibilità di affidamento anche agli enti parco; specifici beni museali regionali rientrano anch’essi nella gestione dell’Azienda.

Interventi idraulico-forestali e bacini montani

È previsto un programma triennale di interventi idraulico-forestali con elenco annuale, finalizzato alla difesa e conservazione del suolo e alla tutela ambientale, con priorità alle aree a rischio idraulico e di frana. Il programma è articolato in sezioni affidate rispettivamente al dipartimento foreste e all’Azienda regionale delle foreste demaniali. Il perimetro dei bacini idrografici montani deve essere rideterminato entro sei mesi; fino ad allora valgono i bacini già individuati. In tali bacini, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere sono di competenza esclusiva delle strutture forestali regionali secondo le rispettive attribuzioni.

Attività di prevenzione territoriale e presidio idraulico

Nel territorio dei bacini montani il dipartimento foreste esercita competenze in materia di difesa dei corsi d’acqua previste dal r.d. n. 523/1904 e concorre al presidio territoriale idraulico e idrogeologico. Le autorizzazioni restano rilasciate dagli uffici del Genio civile, che devono comunicarle entro 15 giorni agli ispettorati forestali competenti.

Incendi boschivi: prevenzione, piano, lotta attiva e interventi urgenti

La legge rafforza la prevenzione e la lotta agli incendi, anche nelle aree protette e nei siti Natura 2000. La definizione di incendio boschivo rinvia alla legge n. 353/2000. È approvato un piano per la difesa della vegetazione dagli incendi, con efficacia a tempo indeterminato e aggiornabile; esso individua cause, aree e periodi a rischio, indici di pericolosità, infrastrutture, risorse, formazione, informazione, prevenzione e previsioni economiche. Il piano si attua tramite programmi annuali da predisporre entro il 31 marzo.

Le attività di previsione e prevenzione del rischio possono beneficiare di contributi ai privati per pulizia e manutenzione selvicolturale; la pianificazione urbanistica deve considerare il rischio incendi. La lotta attiva comprende ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento, con coordinamento regionale delle attività aeree da parte del servizio antincendi boschivi del Corpo forestale. Il Corpo può avvalersi di vigili del fuoco, forze armate, forze di polizia e mezzi aerei di altre regioni secondo accordi di programma. Nelle more del piano, sono autorizzati interventi urgenti nei punti sensibili per l’eliminazione di vegetazione secca e materiale combustibile.

Fuochi controllati e manutenzione dei bordi stradali

I comuni devono revisionare o confermare entro 180 giorni i regolamenti sui fuochi controllati in agricoltura, comunicandoli agli uffici forestali competenti e, se del caso, all’ente gestore dell’area protetta. In caso di inerzia, l’Assessore nomina un commissario ad acta. Per la prevenzione incendi lungo le strade pubbliche e nei terreni contermini, l’Azienda forestale e le province regionali eseguono lavori periodici secondo i programmi annuali; in mancanza di accordi, operano rispettivamente nelle aree montane, nei parchi e nelle riserve, e nel resto del territorio provinciale.

Boschi degradati e misure coercitive

Per i boschi in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento ordina ai proprietari gli interventi di ripristino fissando il termine. In caso di inottemperanza, il dipartimento può disporre espropriazione o occupazione temporanea anche fuori dal programma triennale; nell’occupazione temporanea non è dovuta indennità. Gli interventi sono a totale carico dell’Amministrazione forestale e i dati sono comunicati all’Osservatorio paritetico del lavoro forestale.

Lavoro forestale: elenco speciale, contingenti e garanzie occupazionali

È istituito l’elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. Possono iscriversi, su domanda entro 90 giorni, i lavoratori già inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano svolto i turni richiesti dal 1996 o nel triennio 2003-2005. L’iscrizione è condizione essenziale per l’avviamento al lavoro alle dipendenze delle strutture forestali regionali.

La legge introduce misure per la stabilizzazione del personale, nuovi contingenti di operai, incrementi delle dotazioni, criteri di riparto provinciale e distrettuale, contingenti ad esaurimento e regole di mobilità. Sono previste incompatibilità con altre attività autonome, decadenza per mancato espletamento del lavoro, gestione del passaggio tra contingenti e salvaguardie per i lavoratori già utilizzati negli anni precedenti. Sono inoltre previste agevolazioni per soggetti pubblici e privati che si avvalgono dei lavoratori iscritti, con obbligo di applicare la contrattazione collettiva e con sanzione di esclusione quinquennale dagli aiuti in caso di violazioni.

Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale e contratto

È istituito un Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale presso l’Assessorato, con funzioni di monitoraggio, uniformazione applicativa e anche arbitrato in questioni concordemente devolute dalle parti. L’Osservatorio definisce criteri per la distribuzione territoriale degli incrementi di organico, la mobilità interdistrettuale e l’applicazione uniforme delle norme di legge e contratto. Il recepimento della parte normativa del contratto collettivo avviene con decreto assessoriale entro 30 giorni dalla sottoscrizione; la parte economica è recepita dalla Giunta entro 60 giorni.

Corpo forestale della Regione: ruoli, dirigenza e trattamento economico

La legge riordina i ruoli del Corpo forestale regionale, distinguendo personale non direttivo, direttivo e dirigente, con inquadramenti in categorie B, C e D e con soppressione dei ruoli previgenti della tabella M. La dirigenza del Corpo è confermata e articolata in qualifiche specifiche, con riconoscimento delle funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. È prevista l’adozione, entro 90 giorni, di un decreto presidenziale che definisca organico, ordinamento professionale e inquadramento del personale.

Il trattamento economico del personale del Corpo non può essere inferiore a quello dei dipendenti regionali di pari categoria e posizione economica; la spesa viene quantificata per gli esercizi 2006-2008. Sono previste norme transitorie per il personale già in servizio, per il passaggio di personale tecnico-amministrativo e per il transito del personale con qualifiche di polizia nei nuovi ruoli.

Aspetti organizzativi e lavori in economia

Gli edifici demaniali che ospitano i distaccamenti forestali sono assegnati alla piena ed esclusiva disponibilità del dipartimento forestale, che ne cura la manutenzione. I lavori in economia sono soggetti alla normativa sui lavori pubblici e a un regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Regione; nelle more, l’Assessore può emanare direttive.

A.R.S.E.A.: istituzione, funzioni e organizzazione

È istituita l’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura (A.R.S.E.A.), con personalità giuridica pubblica e autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile, sottoposta alla vigilanza dell’Assessorato all’agricoltura e foreste e con sede a Palermo. L’Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore regionale per gli aiuti della politica agricola comunitaria e per gli interventi FEOGA sezione garanzia; può essere affidataria anche di ulteriori funzioni di pagamento per altri enti pubblici regionali.

Sono disciplinati organi, nomina del direttore, comitato di indirizzo e collegio dei revisori, regime del personale, contabilità, conti destinati agli aiuti comunitari, rendicontazione, utilizzo di strutture informatiche e rapporti con AGEA e Commissione europea. Fino al riconoscimento AGEA, la Regione individua A.R.S.E.A. come organismo regionale utilizzabile da AGEA. Gli organi devono essere nominati entro 30 giorni; sono previste assegnazioni patrimoniali e finanziarie e controlli di vigilanza sugli atti fondamentali.

Disposizioni finanziarie e copertura

La legge stanzia risorse per il programma triennale 2006-2008 degli interventi forestali, per l’acquisizione di terreni, per la prevenzione incendi, per l’Osservatorio del lavoro forestale e per l’istituzione e il funzionamento dell’A.R.S.E.A. Le coperture sono individuate mediante specifiche riduzioni di spesa e utilizzo di assegnazioni e fondi già autorizzati dalla normativa statale e regionale richiamata.

Abrogazioni, pubblicazione ed entrata in vigore

Sono abrogati espressamente diversi articoli della legge forestale regionale del 1996 e tutte le norme incompatibili. Il testo coordinato della legge 6 aprile 1996, n. 16, come modificato, deve essere pubblicato entro 30 giorni. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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