Cassazione Civile, Sentenza n. 24119/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda il recupero di somme pari a euro 931,15, erogate tra il 2010 e il 2012 a titolo di arretrati ritenuti dovuti sulla base del CCNL di settore di diritto privato 2006/2009, e poi trattenute in busta paga dopo arresti di legittimità che avevano escluso l'applicabilità diretta di quel CCNL alla Regione Siciliana in difetto di recepimento. Il lavoratore aveva chiesto la ripetizione di quanto trattenuto, invocando la clausola di non ripetibilità contenuta nell'art. 30 del CIRL 1/1/2017, recepito dalla Regione con delibera del 13/9/2017. La Corte d'appello aveva ritenuto che la clausola, letta sistematicamente, impedisse il recupero delle somme già corrisposte. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall'esistenza di un diverso CIRL, stipulato nel 2018 ed entrato in vigore il 1/9/2018, che non conteneva la clausola di non ripetizione, nonché omessa pronuncia sull'istanza di produzione di tale contratto; 2) omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui l'unico CIRL efficace sarebbe stato quello del 2018 e sull'istanza di produzione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte territoriale avrebbe ignorato tale eccezione; 4) nullità della sentenza per mancata ammissione della produzione del CIRL 2018, ritenuta indispensabile ex artt. 421 e 437 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto fondati i motivi perché la sentenza di merito non aveva esaminato il fatto storico della stipula del contratto collettivo successivo del 2018 né l'istanza di relativa produzione. Ha distinto tra interpretazione del contratto, riservata al merito, e omesso esame di un fatto storico potenzialmente decisivo, censurabile in cassazione. Ha inoltre precisato che, se la clausola fosse intesa come deroga al dovere di ripetere l'indebito oggettivo della pubblica amministrazione, sarebbe nulla; se invece fosse letta come disciplina negoziale degli effetti del recepimento tardivo della contrattazione nazionale, la relativa valutazione interpretativa spetterebbe al giudice di merito, il quale avrebbe dovuto confrontarsi con entrambi i contratti e con le regole sulla successione degli stessi.
Norme richiamate
art. 30 CIRL 1/1/2017
"non si darà corso ad alcun recupero retributivo"
la clausola, se letta letteralmente e isolatamente, potrebbe risultare nulla perché inciderebbe sul dovere della pubblica amministrazione di ripetere l'indebito; in chiave sistematica potrebbe invece riferirsi alla regolazione negoziale degli effetti del recepimento tardivo dei minimi contrattuali.
richiama il principio di conservazione del contratto, che può orientare l'interpretazione utile della clausola, ma la relativa scelta interpretativa è riservata al giudice di merito.
impone l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali e dell'allegato 1, valorizzando il contesto testuale per ricostruire la portata della clausola di non recupero.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
consente di censurare l'omesso esame del fatto storico della stipula del contratto collettivo successivo, quando esso sia potenzialmente decisivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
fondamento delle censure per omessa pronuncia e nullità della sentenza per motivazione apparente o per mancata ammissione di prove indispensabili.
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sulle eccezioni e sulle istanze istruttorie svolte in appello.
richiamato ai fini della nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della necessaria motivazione della decisione.
richiamato per sostenere l'ammissibilità della produzione documentale ritenuta indispensabile.
richiamato per sostenere la produzione in appello del contratto collettivo successivo, ritenuta indispensabile per il decidere.
richiamato nel quadro del sistema, ma la Corte osserva che non si applica direttamente ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN nella Regione Siciliana per il personale considerato.
richiamato nel medesimo contesto sistematico, con esclusione dell'efficacia cogente diretta dei contratti nazionali ARAN sulla contrattazione regionale siciliana.
indica che le regioni a statuto speciale possono avvalersi di agenzie tecniche istituite con legge regionale per la contrattazione collettiva di competenza.
art. 45-ter L.R. Sicilia n. 16/1996
stabilisce che la gestione giuridica ed economica del personale forestale avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
art. 49 L.R. Sicilia n. 14/2006
disciplina il recepimento della parte normativa ed economica del contratto collettivo nazionale di diritto privato da parte della Regione.
artt. 24 e seguenti L.R. Sicilia n. 10/2000
disciplinano il procedimento di contrattazione regionale e impongono la verifica della compatibilità finanziaria dei contratti collettivi.
art. 28, comma 3, L.R. Sicilia n. 10/2000
"I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa"
conferma che i contratti collettivi regionali devono essere corredati da copertura finanziaria e possono essere modulati o sospesi in caso di superamento dei limiti di spesa.
evocato solo indirettamente nel riferimento all'indebito oggettivo e al dovere di ripetizione della pubblica amministrazione; non è la norma specificamente applicata in dispositivo.
Massime di principio
- Nel processo di legittimità è censurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame del fatto storico della stipula di un contratto collettivo successivo quando tale fatto, per il suo contenuto, sia astrattamente idoneo a incidere sulla sorte del diritto controverso.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale è giudizio di fatto riservato al merito; tuttavia il giudice di merito non può omettere di considerare un contratto successivo dedotto in giudizio, se esso può incidere sulla permanenza o meno della clausola controversa e sulla volontà negoziale delle parti.
- Una clausola di non recupero delle somme, se intesa come deroga al dovere della pubblica amministrazione di ripetere l'indebito oggettivo, è nulla perché incide su un potere-dovere sottratto alla disponibilità negoziale dell'ente.
- Se una clausola può essere letta in modo conforme a validità, il principio di conservazione del contratto e l'interpretazione complessiva delle clausole impongono di privilegiare il significato che le conferisce effetto, ma tale scelta spetta al giudice di merito sulla base dell'intero assetto contrattuale.
- L'omessa pronuncia su eccezioni e istanze istruttorie decisive, specie se relative all'acquisizione di documenti indispensabili, integra un vizio denunciabile in cassazione e può condurre alla cassazione con rinvio.
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