Cassazione Civile, Sentenza n. 24120/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la ripetizione di somme erogate a un dipendente regionale tra il 2010 e il 2012 come arretrati ritenuti dovuti sulla base del CCNL di settore di diritto privato 2006/2009, somme poi recuperate dall'amministrazione mediante trattenute in busta paga dopo pronunce di legittimità che avevano escluso l'applicabilità diretta di quel CCNL alla Regione Siciliana in difetto di recepimento. Il lavoratore ha chiesto la restituzione di quanto trattenuto, sostenendo che l'art. 30 del CIRL dell'1/1/2017, recepito dalla Regione, escludesse ogni recupero retributivo e consolidasse quanto già corrisposto; inoltre ha dedotto che la Regione aveva già in precedenza recepito il CCNL e che un protocollo d'intesa del 2009 impegnava l'amministrazione al pagamento delle differenze. In appello la Corte territoriale ha accolto la domanda, interpretando l'art. 30 come riferito alle somme già pagate in eccedenza prima della maturazione dei nuovi incrementi e valorizzando l'allegato 1 al CIRL. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo che l'unico CIRL entrato in vigore sarebbe quello del 2018, non contenente la clausola di non ripetizione, e omessa pronuncia sulla richiesta di produzione di tale contratto; (2) omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla vigenza del CIRL 2018 e sull'istanza istruttoria; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte ignorato tale eccezione; (4) nullità per mancata ammissione della produzione del CIRL 2018 in appello.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha osservato, in via preliminare, che una clausola di "non recupero retributivo", se letta in senso letterale e avulsa dal contesto, sarebbe nulla perché inciderebbe su un dovere della pubblica amministrazione di ripetere l'indebito oggettivo, dovere posto da principi di ordine pubblico non disponibili per via negoziale. Tuttavia ha affermato che la clausola poteva anche essere intesa come regolazione negoziale degli effetti del recepimento tardivo della contrattazione, ma tale interpretazione appartiene al merito. Nel caso concreto, il giudice di appello aveva omesso di esaminare il fatto storico, ritualmente dedotto, della sopravvenuta stipula di un diverso CIRL nel 2018, non riproducente la clausola controversa, e aveva omesso di pronunciarsi sulla relativa richiesta di produzione. La Corte ha ritenuto che tale omissione fosse censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché il fatto omesso era astrattamente decisivo, in quanto potenzialmente idoneo a dimostrare una volontà di ritrattazione o comunque a incidere sulla validità ed efficacia della clausola alla luce della successione dei contratti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato per denunciare omessa pronuncia, motivazione apparente e nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, qui individuato nella stipula del CIRL 2018 e nella sua mancata produzione/esame.
è evocato a fondamento della censura di omessa pronuncia sui fatti e sulle istanze istruttorie dedotte in appello.
è richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
è richiamato in relazione all'esigenza di motivazione sufficiente e non apparente.
è richiamato per sostenere l'ammissibilità della produzione documentale ritenuta indispensabile.
è richiamato per la produzione di documenti in appello nel rito del lavoro, ove indispensabili.
è utilizzato come criterio di interpretazione complessiva del contratto.
è utilizzato come criterio di conservazione del contratto, privilegiando l'interpretazione utile a produrre effetti.
viene richiamato nel ragionamento generale sulla contrattazione collettiva pubblica, ma la Corte osserva che non si applica direttamente ai rapporti regionali siciliani in esame.
viene richiamato nel quadro normativo generale della contrattazione collettiva pubblica; la Corte precisa che non attribuisce efficacia cogente ai contratti nazionali stipulati dall'ARAN nella Regione Siciliana.
è indicato come base della possibilità per le regioni a statuto speciale di avvalersi di agenzie tecniche proprie per la contrattazione collettiva.
art. 45 ter L.R. Sicilia n. 16/1996
è indicato come disciplina del personale forestale assunto in attuazione delle disposizioni regionali, da coordinarsi con la normativa regionale sul recepimento contrattuale.
art. 49 L.R. Sicilia n. 14/2006
è richiamato quale norma che disciplina tempi e modi del recepimento della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato da parte della Regione.
artt. 24 e seguenti L.R. Sicilia n. 10/2000
sono richiamati per la disciplina della contrattazione collettiva regionale e per gli oneri di copertura finanziaria dei contratti.
art. 28, comma 3, L.R. Sicilia n. 10/2000
"I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa"
si ricava l'esigenza di compatibilità finanziaria e di copertura degli oneri della contrattazione collettiva regionale.
art. 2, comma 4, L.R. n. 8/2018
è richiamato dalla resistente per sostenere la copertura degli impegni di spesa collegati al CIRL 2017, ma non è decisivo nel dispositivo.
Massime di principio
- In materia di contrattazione collettiva pubblica, una clausola negoziale che incida sulla ripetizione dell'indebito da parte della pubblica amministrazione, se letta come deroga al dovere di recuperare somme non dovute, è incompatibile con principi di ordine pubblico e quindi non può essere validamente intesa in quel senso.
- Se una controversia dipende dall'efficacia di una clausola contenuta in un contratto collettivo e la parte deduce ritualmente la successiva stipula di un diverso contratto non riproduttivo di quella clausola, il giudice di merito deve esaminare tale fatto storico, poiché può essere astrattamente decisivo ai fini della validità ed efficacia della regolazione contestata.
- L'omesso esame della stipula di un successivo contratto collettivo, quando dedotta come fatto storico rilevante e accompagnata da istanza di produzione documentale, è censurabile in cassazione come omesso esame di fatto decisivo, non come mera contestazione della valutazione di merito.
- Nel rito del lavoro, la produzione documentale in appello può essere ammessa quando il documento sia indispensabile ai fini del decidere; il giudice deve dar conto della relativa istanza e della sua incidenza sulla decisione.
- L'interpretazione del contratto resta attività di merito, ma deve svolgersi considerando l'intero testo contrattuale e, se possibile, in modo conservativo; tuttavia il canone conservativo non consente di omettere l'esame di fatti storici successivi che incidano sulla persistenza o meno della clausola interpretata.
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