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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24320/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di azienda sanitaria, assunto in concorso nel 2009 con qualifica di fisioterapista, è stato licenziato con deliberazione del 20 gennaio 2022 perché, all'esito di un procedimento avviato su sollecitazione dell'Ordine professionale, era risultato non iscritto all'albo/ordine richiesto per l'esercizio della professione. Il lavoratore ha impugnato il recesso sostenendo, prima in sede di merito e poi in cassazione, che la cessazione fosse illegittima perché l'azienda avrebbe dovuto applicare il repechage, assegnandolo ad altre mansioni compatibili con il suo titolo di studio. In cassazione ha articolato un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 4, comma 4-ter, l. n. 42/1999, come introdotto dal d.l. n. 34/2023 conv. in l. n. 56/2023, assumendo che la norma avesse riaperto i termini per l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento dei massofisioterapisti con efficacia sanante e retroattiva anche per chi, pur tenuto a farlo entro i termini previsti dal D.M. 9 agosto 2019, non aveva tempestivamente presentato domanda. Secondo il ricorrente, ciò avrebbe fatto venir meno il presupposto del licenziamento e gli avrebbe dato diritto alla riammissione in servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta del 2023 non abbia trasformato il massofisioterapista in professione sanitaria, non abbia disposto alcuna equipollenza con il fisioterapista laureato e non abbia riaperto i termini per sanare retroattivamente l'omessa iscrizione negli elenchi speciali da parte di chi non si era avvalso tempestivamente della disciplina previgente. Ha quindi confermato la legittimità della decisione di merito che aveva escluso l'idoneità dello ius superveniens a travolgere il fondamento del licenziamento. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 4, comma 4-bis, l. n. 42/1999

    richiamato quale disciplina transitoria che subordina la prosecuzione dell'attività professionale all'iscrizione, entro il termine previsto, negli elenchi speciali ad esaurimento.

  • art. 4, comma 4-ter, l. n. 42/1999

    la Corte lo interpreta come norma che amplia l'accesso agli elenchi speciali ad esaurimento, ma senza riaprire automaticamente termini ormai scaduti né attribuire equipollenza con il fisioterapista.

  • l. n. 43/1999

    citata nel testo come fonte dell'art. 4; la decisione la considera nel quadro della disciplina di equipollenza e dei titoli del pregresso ordinamento.

  • l. n. 43/2006

    ha delimitato le professioni sanitarie e reso necessario il possesso del titolo abilitante; il massofisioterapista non vi è ricompreso come professione sanitaria tipizzata.

  • l. n. 3/2018

    ha introdotto l'obbligo di iscrizione all'albo per l'esercizio delle professioni sanitarie e previsto la trasformazione dei collegi in ordini.

  • D.M. 13 marzo 2018

    ha istituito gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e ribadito l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per l'esercizio della professione.

  • l. n. 145/2018

    ha istituito gli elenchi speciali ad esaurimento per operatori sanitari privi di iscrizione all'albo.

  • D.M. 9 agosto 2019

    ha istituito l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti e fissato i termini per l'iscrizione, poi richiamati come necessari e non riaperti dalla norma del 2023.

  • d.l. n. 34/2023, art. 15-bis

    ha introdotto il comma 4-ter nell'art. 4 l. n. 42/1999, ampliando l'accesso all'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti con requisito di attività inferiore a 36 mesi, ma senza riaprire i termini pregressi in modo sanante per chi era rimasto inerte.

  • l. n. 56/2023

    legge di conversione del d.l. n. 34/2023.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria degli elenchi speciali ad esaurimento ha funzione conservativa e di regolarizzazione dell'attività già svolta: consente la prosecuzione dell'esercizio professionale a chi rientra nei requisiti e nei termini stabiliti, ma non trasforma la figura in una professione sanitaria ordinaria né produce equipollenza con i profili sanitari riordinati.
  • La sopravvenienza normativa che ampli l'accesso a un elenco speciale non implica, di per sé, una riapertura generalizzata dei termini già scaduti né una sanatoria retroattiva per chi non abbia tempestivamente coltivato la possibilità prevista dalla disciplina precedente.
  • Quando l'esercizio della prestazione è subordinato per legge all'iscrizione all'albo/ordine, la mancanza del requisito abilitante al momento del licenziamento o della contestazione disciplinare può costituire presupposto legittimo del recesso, se la norma sopravvenuta non elimina ex tunc tale difetto.
  • L'interpretazione di una norma di favore in materia di abilitazione professionale va condotta nel sistema complessivo della riforma delle professioni sanitarie: il testo va letto in coerenza con la finalità transitoria e con la distinzione tra professioni sanitarie riordinate e operatori di interesse sanitario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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