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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24247/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una segretaria comunale, dipendente del Ministero dell'Interno, aveva conseguito nel 2014 l'iscrizione nella fascia professionale B dei segretari comunali dopo il superamento del corso di specializzazione Spe.S. Nonostante ciò, per il periodo dal 1.1.2015 al 28.12.2017 le era stato mantenuto il trattamento economico della fascia C, poiché in quel periodo risultava collocata in disponibilità e priva di un incarico presso un ente di fascia B. Agiva quindi per ottenere la differenza retributiva e l'indennità di risultato previste per i segretari di categoria B. La ricorrente sosteneva che il solo conseguimento dell'abilitazione/collocazione nella fascia B bastasse a far scattare il relativo trattamento economico, senza necessità di effettiva presa di servizio presso un ente di dimensione demografica corrispondente. Denunciava perciò violazione degli artt. 31, comma 1, 3, comma 5, e 39 del CCNL 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel sistema del d.P.R. n. 465 del 1997 e del CCNL di categoria, l'iscrizione nella fascia superiore attribuisce solo l'idoneità alla nomina, ma non costituisce di per sé titolo autonomo al trattamento economico pieno della fascia B. La retribuzione piena è inscindibilmente collegata alla titolarità di una sede o al conferimento di un incarico; in mancanza, il segretario collocato in disponibilità percepisce solo il trattamento previsto per tale condizione, riferito all'ultima sede di servizio. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 11 d.P.R. n. 465 del 1997

    l'iscrizione alle fasce professionali abilita alla nomina; la fascia superiore conserva la fascia inferiore fino alla prima nomina, e il trattamento economico resta correlato all'incarico e alla sede

  • art. 12 d.P.R. n. 465 del 1997

    il trattamento giuridico ed economico dei segretari resta determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo

  • art. 19 d.P.R. n. 465 del 1997

    ai segretari collocati in disponibilità spetta il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio; le ipotesi di nomina durante la disponibilità non mutano la regola di fondo

  • art. 31 CCNL 16.5.2001

    la corresponsione del trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della retribuzione di posizione

  • art. 35 CCNL 16.5.2001

    regola il primo inquadramento nelle nuove fasce professionali, senza attribuire un autonomo titolo retributivo sganciato dall'incarico

  • art. 39 CCNL 16.5.2001

    disciplina lo stipendio tabellare per le diverse fasce, ma non deroga alla regola che il trattamento economico pieno è collegato all'effettivo servizio

  • art. 43 CCNL 16.5.2001

    per i segretari in disponibilità è dovuto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come principio generale di corrispondenza tra trattamento economico e parità di mansioni

  • art. 36 Cost.

    la retribuzione deve essere proporzionata alla prestazione effettivamente resa

  • art. 97 Cost.

    la soluzione è ritenuta conforme al buon andamento dell'amministrazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • Cass., Sez. U, n. 12543/2011

    richiamata dalla ricorrente ma ritenuta non pertinente perché relativa a una questione di giurisdizione

Massime di principio

  • L'iscrizione in una fascia professionale superiore abilita alla nomina e attesta l'idoneità, ma non equivale automaticamente al diritto alla retribuzione corrispondente in assenza di un effettivo incarico o della titolarità di una sede.
  • Quando la disciplina legale e contrattuale collega il trattamento economico alla sede e all'effettivo esercizio delle funzioni, la sola abilitazione professionale non basta a fondare la richiesta delle voci retributive piene, comprese quelle accessorie.
  • Il segretario comunale collocato in disponibilità percepisce il trattamento economico specificamente previsto per tale stato, normalmente ancorato all'ultima sede di servizio, e non quello spettante al titolare della fascia superiore non ancora incaricato.
  • La retribuzione del pubblico dipendente deve restare coerente con la prestazione effettivamente resa e con le funzioni concretamente esercitate, in applicazione del principio di corrispondenza tra lavoro svolto e trattamento economico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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