Cassazione Civile, Ordinanza n. 01643/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2008 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, costi ritenuti indeducibili e relativi a compensi corrisposti a un’impresa individuale. Secondo la sua prospettazione, tali esborsi derivavano da un contratto di collaborazione per segnalazioni su eventuali cantieri, con compenso fisso e bonus annuale, e quindi dovevano considerarsi inerenti e deducibili. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la deducibilità per difetto di inerenza e che la prova presuntiva fosse stata mal valutata; 2) omessa o apparente motivazione in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata valutazione di contratti, pagamenti e contabilità che avrebbero dimostrato la prestazione e la struttura fissa/variabile del compenso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui denunciava violazione di legge, perché la CTR non aveva negato l’inerenza del costo ma la sua stessa esistenza certa e determinabile; inammissibile anche la censura sulla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e ricostruibile. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, poiché rivolto non contro l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contro l’omessa considerazione di elementi istruttori; ha inoltre richiamato il limite del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la regola per cui il cattivo apprezzamento delle prove non è sindacabile come omesso esame del fatto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; nulla sulle spese per assenza di difese scritte dell’Agenzia, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La deducibilità del costo presuppone, prima ancora del giudizio di inerenza, che il costo sia certo nella sua esistenza ed entità e sia documentalmente supportato.
Le presunzioni richiamate dal ricorrente non possono trasformare in certo un costo che la CTR ha ritenuto non quantificabile e non determinabile sulla base della documentazione prodotta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere prospettata prescindendo dalla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se rende intellegibile la ragione della decisione, anche in forma sintetica.
art. 111, secondo comma, Cost.
La decisione deve essere sorretta da una motivazione ricostruibile e non meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile in cassazione riguarda l’omesso esame di un fatto storico, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o il cattivo apprezzamento delle prove.
È richiamata l’inammissibilità del motivo per doppia conforme, ove ricorrano i relativi presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma inserita a supporto del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità di un costo d’impresa, occorre anzitutto che il costo sia certo nella sua esistenza e nella sua entità; solo dopo tale verifica può porsi il tema della sua inerenza.
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove e la scelta degli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la decisione non consenta di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- L’omesso esame deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di singoli documenti o prove.
- Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
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