Sentenza n. 1800/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 1136/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1136/2023 e, in primo grado, comunicazione e schema di accordo contrattuale dell’Azienda USL relativi alla gestione di una RSA per il periodo 2023-2025, nella parte in cui prevedono che la tariffa sanitaria sia comprensiva dell’IVA
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il gestore di RSA ha impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro la clausola dello schema di accordo contrattuale con cui l’Azienda USL aveva stabilito che il corrispettivo sanitario fosse onnicomprensivo dell’IVA. L’appellante ha dedotto: l’assenza di una norma nazionale o regionale che attribuisse all’amministrazione il potere di differenziare o determinare la tariffa in base al regime fiscale del gestore; la nullità della clausola per invasione della competenza statale in materia tributaria e violazione dell’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972; l’incompetenza dell’Azienda USL rispetto alla Regione e agli enti locali nella disciplina del sistema integrato dei servizi sociali; l’esercizio di un potere impositivo volto a neutralizzare il vantaggio fiscale dell’aliquota IVA del 5% applicabile alle cooperative sociali; lo sviamento di potere, la violazione dei principi di imparzialità, solidarietà, sussidiarietà, sostenibilità, continuità e appropriatezza e la disparità di trattamento; nonché l’inefficacia della corrispondente clausola del contratto sottoscritto in caso di declaratoria di illegittimità dello schema. L’appellante ha inoltre contestato l’utilizzabilità dei precedenti richiamati dal TAR, ritenendoli riferiti alla diversa disciplina lombarda. L’Azienda USL ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more era stato sottoscritto l’accordo contrattuale contenente la medesima clausola.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inutilizzabile la memoria dell’appellante depositata oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza, calcolato escludendo sia il dies a quo sia il dies ad quem. Ha respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli accordi stipulati dalle RSA devono riprodurre lo schema contrattuale e l’eventuale illegittimità della clausola dello schema si rifletterebbe sulla corrispondente clausola del contratto, considerata nulla per violazione di norme imperative. Nel merito, ha ritenuto ragionevole e immune da vizi l’interpretazione dell’Azienda USL secondo cui la tariffa sanitaria regionale è comprensiva dell’IVA. La previsione non costituisce esercizio di potestà tributaria, ma una scelta di programmazione sanitaria e contenimento della spesa pubblica. Il principio di onnicomprensività comporta che la tariffa rappresenti l’importo massimo che l’ente pubblico si impegna a corrispondere per la prestazione sociosanitaria, inclusivo di ogni onere fiscale e non differenziabile in base alla natura giuridica o al regime fiscale del gestore. La predeterminazione della spesa è funzionale anche a favorire l’accesso ai servizi sociosanitari a una platea più ampia di utenti. La diversa tariffa netta risultante per gli operatori dipende dai regimi IVA applicabili e non da una scelta discriminatoria dell’amministrazione. Inoltre, l’aliquota IVA del 5% costituisce un regime di favore per le cooperative sociali rispetto all’esenzione prevista per le prestazioni di assistenza sociosanitaria; in regime di tariffe fisse, la diversa incidenza dell’IVA non determina necessariamente un trattamento deteriore, anche considerando la detraibilità dell’imposta sugli acquisti. L’appello è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 76 l.r. Toscana n. 40/2005
Il comma 2 prevede che la Giunta regionale determini tariffe massime per ogni prestazione.
La disciplina regionale attribuisce alla programmazione regionale e alla Giunta la determinazione dei criteri e delle tariffe massime relative alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
deliberazione Giunta regionale Toscana n. 995/2016
Ha approvato lo schema di accordo contrattuale destinato a regolare i rapporti giuridici ed economici tra enti pubblici e gestori di strutture sociosanitarie accreditate; lo schema non specificava espressamente il trattamento dell’IVA.
Prevede il regime di esenzione IVA per le prestazioni di assistenza sociosanitaria richiamate nella decisione.
Tabella A, parte II-bis, d.P.R. n. 633/1972
Prevede l’aliquota IVA agevolata del 5% per le cooperative sociali; il Consiglio di Stato la considera un regime di favore rispetto all’esenzione.
Il termine di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie prima dell’udienza va calcolato escludendo sia il giorno iniziale sia quello finale; la memoria tardiva è inutilizzabile.
art. 2, comma 2, l.r. Toscana n. 41/2005
È stato invocato dall’appellante in relazione alla competenza regionale e degli enti locali sull’organizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, ma le relative censure sono state respinte.
Massime di principio
- La previsione secondo cui una tariffa pubblica per prestazioni sociosanitarie è comprensiva dell’IVA non costituisce esercizio della potestà tributaria, ma rientra nella programmazione sanitaria e nella determinazione del limite massimo della spesa pubblica sostenibile.
- Il principio di onnicomprensività della tariffa pubblica consente di predeterminare l’importo massimo che l’amministrazione corrisponde per l’acquisto di una prestazione, includendovi gli oneri fiscali, senza differenziazioni fondate sulla natura giuridica o sul regime fiscale del gestore.
- La diversa remunerazione netta derivante dall’applicazione di regimi IVA differenti non integra, di per sé, una discriminazione imputabile all’amministrazione quando la tariffa lorda sia uniforme e la differenza dipenda direttamente dalla disciplina fiscale statale applicabile ai diversi operatori.
- La sottoscrizione del contratto conforme a uno schema contrattuale impugnato non determina la sopravvenuta carenza di interesse quando l’eventuale illegittimità della clausola dello schema possa riflettersi sulla corrispondente clausola contrattuale, secondo il regime delle norme imperative.
- Nel processo amministrativo, il termine di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie prima dell’udienza si calcola escludendo sia il dies a quo sia il dies ad quem; la memoria depositata oltre tale termine è inutilizzabile.
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