Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot n -OMISSIS-, con cui la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di aggiornamento della carta di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Torino relativo all’istanza di aggiornamento della carta di soggiorno, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. L’amministrazione aveva richiesto la copia integrale del passaporto in corso di validità e la dichiarazione delle entrate e delle uscite dal territorio nazionale tra il 2018 e il 2023. Il ricorrente ha sostenuto di avere incaricato un CAF di effettuare l’integrazione documentale e di non conoscere le ragioni della mancata acquisizione o valutazione della documentazione. In sede cautelare il TAR aveva ordinato il riesame, ma la Questura non vi aveva ottemperato. Il ricorrente ha inoltre contestato l’incompletezza dell’istruttoria. La relazione sui fatti depositata tardivamente dalla Questura è stata ritenuta inutilizzabile ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. e non è stata valutata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto verosimile, anche in ragione del comportamento non collaborativo dell’amministrazione, che la documentazione richiesta fosse stata effettivamente consegnata agli uffici competenti e che non fosse stata esaminata per errore. Ne è derivata l’illegittimità del diniego, adottato all’esito di un’istruttoria incompleta. Il provvedimento è stato annullato e la Questura è stata obbligata a concludere nuovamente il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato, valutando i documenti presenti agli atti di causa. La Questura è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi
I termini per il deposito di memorie e documenti sono perentori, perché funzionali alla tutela del contraddittorio e all’ordinato svolgimento del processo; la produzione tardiva è inutilizzabile e deve essere considerata tamquam non esset.
Massime di principio
- Il diniego amministrativo adottato senza esaminare documenti tempestivamente prodotti dall’interessato è illegittimo per incompletezza dell’istruttoria e deve essere annullato.
- Quando il giudice ordina il riesame dell’istanza in sede cautelare, l’amministrazione deve dare effettiva esecuzione all’ordine e rivalutare la posizione dell’interessato; l’inerzia rafforza la rilevanza del vizio istruttorio già rilevato.
- L’amministrazione, a seguito dell’annullamento di un diniego fondato su un’istruttoria incompleta, deve concludere nuovamente il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato, valutando la documentazione acquisita.
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