Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento prot. Nr. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 06/11/2024), avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 25/07/1998, n. 286, proposta da -ricorrente-; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Torino di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sull'insufficienza del reddito percepito nel 2023. La Questura aveva considerato valutabili soltanto redditi pari a 6.323 euro, escludendo ulteriori 3.723 euro derivanti da lavoro occasionale, perché ritenuti inidonei a dimostrare un effettivo radicamento socio-economico. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 9 e 29 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 16 d.P.R. 394/1999, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; il ricorrente ha contestato anche la violazione del termine di conclusione del procedimento. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 5, comma 9, e 22 d.lgs. 286/1998 e gli stessi vizi di istruttoria e motivazione, per non avere l'Amministrazione valutato, in subordine, la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro o per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno. In giudizio l'Amministrazione ha inoltre prospettato l'insufficienza reddituale nel quinquennio precedente, nonché redditi insufficienti nel 2024 e il licenziamento intervenuto nel 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo la restituzione degli atti al Ministero per il riesame. Ha affermato che gli artt. 9 e 29 d.lgs. 286/1998 e l'art. 16 d.P.R. 394/1999 richiedono un reddito proveniente da fonte lecita e superiore alla soglia prevista, senza consentire di escludere i redditi soltanto perché derivanti da lavoro occasionale. L'esclusione non ha base testuale né sistematica e può condurre al risultato irragionevole di ammettere chi percepisca un reddito inferiore ma stabile e di escludere chi percepisca un reddito superiore da rapporti occasionali. Il giudice ha ritenuto inammissibile l'integrazione postuma della motivazione relativa al reddito del quinquennio precedente, poiché il provvedimento aveva contestato esclusivamente il reddito del 2023. Le circostanze relative al 2024 e al licenziamento del 2025 non erano inoltre provate in modo inequivoco. Il TAR ha comunque rilevato che l'Amministrazione aveva omesso di valutare, ai sensi dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, l'eventuale sussistenza dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno. Il riesame dovrà rispettare l'effetto conformativo della sentenza quanto al computo dei redditi da lavoro occasionale e agli obblighi istruttori e decisori, restando impregiudicata la valutazione sostanziale alla luce delle sopravvenienze. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale
Il requisito reddituale per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere verificato computando tutti i redditi provenienti da fonte lecita, inclusi quelli derivanti da lavoro occasionale; la norma non richiede la stabilità del rapporto lavorativo.
art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998
di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite
La disposizione individua la soglia reddituale e la provenienza lecita del reddito, senza distinguere tra redditi derivanti da rapporti di lavoro stabili e occasionali.
art. 16, comma 4, lett. c), d.P.R. 394/1999
il reddito richiesto per le finalità di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico
La documentazione del reddito deve essere valutata secondo i parametri dell'art. 29, senza introdurre il requisito ulteriore della stabilità del rapporto lavorativo.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Quando non sussistono i presupposti per il titolo richiesto, l'Amministrazione deve valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio o il rinnovo di un diverso titolo di soggiorno.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata valutazione della possibilità di rinnovo del permesso per lavoro, ma la decisione si fonda principalmente sull'obbligo di valutazione derivante dall'art. 5, comma 9.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Disciplina il deposito delle memorie conclusive, richiamato nello svolgimento del processo.
Massime di principio
- Ai fini del requisito reddituale previsto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, devono essere computati tutti i redditi provenienti da fonte lecita che raggiungano la soglia normativa, senza poter escludere quelli derivanti da rapporti di lavoro occasionale in ragione della loro asserita instabilità.
- Gli artt. 9 e 29 d.lgs. 286/1998 e l'art. 16 d.P.R. 394/1999 non consentono all'Amministrazione di introdurre, in via interpretativa, un requisito ulteriore di stabilità del rapporto di lavoro, non previsto dal testo normativo.
- L'Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del diniego introducendo per la prima volta ragioni ostative riferite a periodi o presupposti diversi da quelli esaminati nel provvedimento impugnato.
- Nel procedimento relativo al rilascio di un titolo di soggiorno, il rigetto della domanda principale impone all'Amministrazione di valutare, ai sensi dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, se sussistano i presupposti per il rilascio o il rinnovo di un diverso titolo di soggiorno.
- L'annullamento del diniego per erronea interpretazione del requisito reddituale comporta la riedizione del potere e non determina automaticamente il rilascio del permesso: l'Amministrazione conserva il potere di rivalutare tutti i presupposti alla luce delle sopravvenienze, nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.
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