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Sentenza

Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Rovigo che aveva imposto la rivalutazione del servizio civile sostitutivo del servizio militare nelle graduatorie ATA di circolo e di istituto di terza fascia

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato. La sentenza aveva imposto al Ministero di valutare integralmente il servizio civile sostitutivo di quello militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso alle graduatorie ATA, attribuendo 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del triennio 2021-2024. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. L’amministrazione ha dedotto l’impossibilità di eseguire il giudicato poiché il ricorrente era stato cancellato dalle graduatorie di terza fascia dal 25 agosto 2023. Il ricorrente ha sostenuto che tale circostanza non potesse essere fatta valere per limitare l’esecuzione del giudicato e che permanesse il suo interesse, poiché il riconoscimento del servizio civile avrebbe prodotto effetti anche nelle successive graduatorie e nella carriera.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse a una decisione nel merito. È stato accertato che il ricorrente, già inserito nelle graduatorie permanenti ATA dal 25 agosto 2023, è stato assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2025. In forza dell’art. 1, commi 2 e 6, del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, le graduatorie di terza fascia avevano validità limitata al triennio 2021/2024 e coloro che venivano inseriti nelle graduatorie permanenti per il medesimo profilo erano cancellati dalla terza fascia. Pertanto, il ricorrente non era più iscritto nelle graduatorie cui si riferiva il giudicato ed era già stato assunto a tempo indeterminato, sicché non poteva conseguire alcuna utilità concreta dall’ottemperanza relativa alla rideterminazione del punteggio o all’eventuale assunzione. Il giudice ha precisato che il riconoscimento amministrativo del servizio civile ai fini della ricostruzione della carriera nelle graduatorie permanenti resta astrattamente possibile, ma non costituisce effetto del giudicato azionato, il cui oggetto era circoscritto alle graduatorie di terza fascia disciplinate dal D.M. n. 50/2021. Il vincolo derivante dal giudicato non esclude quindi la necessità di verificare preliminarmente le condizioni dell’azione, tra cui l’interesse concreto e attuale a ricorrere. Non sono stati nominati commissari ad acta né è stata applicata una penalità di mora. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la richiesta non è stata esaminata favorevolmente a causa dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti, ma il vincolo derivante dalla sentenza non elimina la necessità di verificare la sussistenza dell’interesse concreto e attuale all’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 2, D.M. n. 50 del 3 marzo 2021

    le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24

    La graduatoria di terza fascia oggetto del giudicato aveva validità temporalmente limitata al triennio 2021-2024.

  • art. 1, comma 6, D.M. n. 50 del 3 marzo 2021

    coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia

    L’inserimento nelle graduatorie permanenti e la successiva assunzione a tempo indeterminato determinano la cancellazione dalla terza fascia, facendo venir meno l’utilità dell’ottemperanza riferita a quest’ultima.

  • art. 5 D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000

    È richiamato quale disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, anche quando il giudicato proviene dal giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare preliminarmente la sussistenza delle condizioni generali dell’azione, incluso l’interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia esecutiva.
  • L’interesse all’ottemperanza viene meno quando, nelle more del giudizio, il ricorrente non appartenga più alla graduatoria cui si riferisce il giudicato e abbia già conseguito l’utilità finale oggetto della pronuncia, come l’assunzione a tempo indeterminato.
  • L’ambito oggettivo del giudizio di ottemperanza è delimitato dal contenuto del dispositivo e dalla portata del giudicato: non possono essere fatti valere in tale sede effetti ulteriori, riferiti a graduatorie o posizioni diverse da quelle esaminate nel giudizio di cognizione.
  • La possibilità di ottenere in via amministrativa il riconoscimento di un titolo ai fini di una diversa graduatoria o della ricostruzione della carriera non dimostra, di per sé, l’interesse all’ottemperanza di un giudicato circoscritto a una graduatoria ormai non più attuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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