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Sentenza

Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - della delibera n. 100 del 11/07/2024, avente ad oggetto «Procedimento avviato con delibera n. 191/2023 nei confronti di Autolinee Federico s.p.a. concernente l’inottemperanza alle misure di cui alla delibera n. 28/2021. Adozione del provvedimento sanzionatorio» con la quale è stata accertata l’inottemperanza alle misure 3.3, 3.4, lettere a), b) e c) e 8.1, dell’allegato A della delibera n. 28/2021, ed è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 22.500,00 ai sensi dell’art. 37 comma 3 lettera i) d.l. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011; - di tutti gli atti presupposti, ed in particolare la delibera di avvio del procedimento, n. 191/2023 notificata il 07/12/2023, la nota del 05/04/2024 notificata il 18/04/2024, i verbali di audizione del 31/01/2024 e del 22/05/2024; - della nota notificata a mezzo PEC in data 08/08/2024 con la quale l’A.R.T. ha rigettato l’istanza di annullamento e/o rettifica della delibera n. 100/2024 inviata da Autolinee Federico, e acquisita con prot. ART n. 73732/2024 del 06/08/2024; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti. Nonché per la rideterminazione ex art. 134 co. 1 lett. c) c.p.a. delle sanzioni irrogate ad Autolinee Federico s.p.a. nei sensi e nei termini indicati in ricorso.

Giustizia amministrativa202401312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera sanzionatoria dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che ha accertato l’inottemperanza a misure informative sui reclami e ha irrogato una sanzione amministrativa di € 22.500,00, nonché il diniego di annullamento o rettifica della sanzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha accertato la violazione delle misure 3.3, 3.4, lettere a), b) e c), e 8.1 dell’allegato A alla delibera n. 28/2021, relative alle informazioni da pubblicare sul sito internet, nelle condizioni generali di trasporto e nella Carta della mobilità, e le ha irrogato una sanzione di € 22.500,00. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del regolamento sanzionatorio dell’Autorità e dell’art. 37, comma 3, lettera i), del d.l. n. 201/2011, nonché travisamento, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà. Ha sostenuto di avere completato gli adeguamenti prima dell’irrogazione della sanzione e che le dichiarazioni rese nel corso dell’audizione dovessero essere qualificate come proposta di impegni, con conseguente obbligo dell’Autorità di interrompere il procedimento sanzionatorio e avviare il subprocedimento per impegni. Ha inoltre richiamato la temporanea manutenzione del sito e l’avvenuta gestione dei reclami secondo il regolamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 11 l. n. 689/1981, dell’art. 25 del regolamento sanzionatorio dell’Autorità e delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, nonché difetto di istruttoria, violazione della proporzionalità e irragionevolezza. Ha contestato la gravità attribuita alla violazione, sostenendo che l’attività fosse limitata a un ambito territoriale locale, e ha censurato la valutazione delle condizioni economiche, assumendo che i dati del 2022 fossero influenzati da una componente reddituale straordinaria. In via subordinata ha chiesto la rideterminazione della sanzione ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda subordinata di rideterminazione della sanzione. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che una proposta di impegni fosse validamente configurabile soltanto mediante atto scritto, a pena di inesistenza, trasmesso alla PEC istituzionale dell’Autorità. Le dichiarazioni orali rese in audizione e verbalizzate non potevano essere equiparate a una proposta formale, anche perché il verbale era atto dell’Autorità e non della parte. Inoltre, le dichiarazioni della società non individuavano obblighi puntuali, costi e tempi di attuazione e si limitavano al mero adempimento degli obblighi contestati; sarebbero quindi risultate comunque irricevibili o inammissibili anche sotto il profilo contenutistico. Il giudice ha inoltre ritenuto applicabile il potere sanzionatorio previsto dall’art. 37, comma 3, lettera i), del d.l. n. 201/2011, trattandosi di inosservanza di misure adottate dall’Autorità. L’adeguamento intervenuto nel corso del procedimento non eliminava l’illecito, poiché le misure avrebbero dovuto essere attuate entro il 1° gennaio 2022 e la violazione era durata per un periodo significativo, essendo cessata soltanto dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto congrua e non arbitraria la quantificazione della sanzione. L’Autorità aveva considerato la natura dell’interesse tutelato, l’incidenza potenziale sull’intero bacino di utenza, la durata della violazione, l’assenza di reiterazione, le azioni di regolarizzazione e le condizioni economiche dell’impresa. La dimensione locale del servizio non rendeva di per sé lieve la violazione, poiché la gravità doveva essere rapportata al perimetro degli obblighi di servizio e alla potenziale incidenza sull’intera utenza servita. Anche considerando il fatturato indicato dalla ricorrente, la sanzione rispettava ampiamente il limite massimo legale e risultava proporzionata, mantenendo al contempo una funzione deterrente. La riduzione di € 7.500,00 riconosceva le attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 3, lettera i), d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011

    una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata

    Attribuisce all’Autorità il potere di irrogare sanzioni per l’inottemperanza agli ordini e alle misure da essa disposti; il 10% del fatturato costituisce il limite massimo, non l’importo dovuto in ogni caso.

  • art. 13 del Regolamento sanzionatorio ART

    A pena di inesistenza, la proposta di impegni deve essere formulata per iscritto

    La proposta di impegni deve essere scritta e trasmessa alla PEC istituzionale dell’Autorità; dichiarazioni orali rese in audizione non sono sufficienti a instaurare il subprocedimento per impegni.

  • art. 14 del Regolamento sanzionatorio ART

    La proposta di impegni è irricevibile se ... non contiene in dettaglio gli obblighi ... [e] non indica i costi previsti ed i tempi di attuazione

    La proposta deve indicare puntualmente obblighi, costi e tempi di attuazione; la genericità ne determina l’irricevibilità.

  • art. 16, comma 4, lettera b), del Regolamento sanzionatorio ART

    La proposta di impegni è dichiarata inammissibile se ... consiste nel mero adempimento dell’obbligo di cui si contesta la violazione

    Non è ammissibile come proposta di impegni la mera promessa di adempiere all’obbligo già contestato.

  • misure 3.3, 3.4, lettere a), b) e c), e 8.1 dell’allegato A alla delibera ART n. 28/2021

    Imponevano agli operatori di trasporto specifici obblighi informativi sui reclami, da pubblicare sul sito web, nelle condizioni generali di trasporto e nella Carta della mobilità, con adeguamento entro il 1° gennaio 2022.

  • art. 11 l. n. 689/1981

    Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria ... si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche

    I criteri normativi per la graduazione della sanzione comprendono gravità, condotta riparatoria, personalità e condizioni economiche dell’autore.

  • art. 25 del Regolamento sanzionatorio ART

    Rinvia ai criteri di cui all’art. 11 l. n. 689/1981; il rispetto di questi ultimi soddisfa anche il parametro regolamentare.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 169/2014

    L’Autorità determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie ... nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità e in funzione della gravità della violazione, della reiterazione, delle azioni poste in essere ... e del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti

    Conferma i criteri di effettività e proporzionalità e impone di considerare gravità, reiterazione, condotte riparatorie e quota di passeggeri interessati.

  • art. 134, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Fondava la domanda subordinata di rideterminazione della sanzione, non accolta dal TAR.

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, la proposta di impegni deve essere formulata per iscritto e trasmessa alla PEC istituzionale dell’Autorità; a pena di inesistenza, non è sufficiente una dichiarazione orale resa in audizione e riportata a verbale.
  • Una proposta di impegni deve contenere obblighi puntuali, costi e tempi di attuazione; è comunque inammissibile quando si risolve nel mero adempimento dell’obbligo la cui violazione è contestata.
  • L’adempimento tardivo degli obblighi regolatori, intervenuto dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio, non elimina l’illecito già perfezionato né impedisce l’irrogazione della sanzione, se l’obbligo doveva essere adempiuto entro una data anteriore e la violazione si è protratta per un periodo significativo.
  • Nella graduazione di una sanzione per violazione degli obblighi informativi di un operatore di trasporto, la gravità deve essere rapportata al bacino di utenza interessato dagli obblighi di servizio assunti: anche un operatore territorialmente locale può commettere una violazione estesa quando l’omissione è potenzialmente idonea a incidere sull’intera utenza servita.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla quantificazione della sanzione non comporta la sostituzione del giudice all’Autorità nelle valutazioni discrezionali, quando il provvedimento espone un percorso logico coerente e considera gravità, durata, condotte riparatorie, reiterazione e condizioni economiche dell’agente.
  • Il limite percentuale massimo previsto dalla legge per la sanzione costituisce una soglia edittale e non impedisce all’Autorità di determinare un importo inferiore, purché la quantificazione sia motivata, proporzionata e conservi efficacia deterrente.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieTrasporto pubblico locale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneTrasporti e circolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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