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Sentenza

Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Questura di Torino ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente; - nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale;

Giustizia amministrativa202500682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità e archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Torino ha dichiarato inammissibile la domanda di conversione, ritenendo che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023, il permesso per cure mediche non rientrasse più tra i titoli convertibili ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998. Sono stati dedotti la violazione di legge e l’eccesso di potere, contestando l’interpretazione della disciplina transitoria dell’art. 7 d.l. n. 20/2023. Il permesso per cure mediche era stato rilasciato dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, ma prima di tale entrata in vigore la Commissione territoriale aveva già accertato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione di esaminare nel merito l’istanza di conversione. Il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina previgente perché, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, il procedimento relativo al rilascio del permesso per cure mediche risultava già sostanzialmente avviato, essendo stata già adottata dalla Commissione territoriale la determinazione di trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del titolo. La disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023 deve essere interpretata nel senso che rileva la data di presentazione dell’istanza originaria per il rilascio del titolo da convertire, e non la successiva data di presentazione dell’istanza di conversione né la data di rilascio del permesso. Tale interpretazione preserva l’intero regime previgente, compresa la convertibilità del permesso per cure mediche in permesso per lavoro subordinato, ed evita disparità di trattamento dipendenti dai tempi di definizione amministrativa del procedimento. Le spese sono state compensate per la novità e la difficoltà interpretativa della questione.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    La disposizione, prima dell’abrogazione della lettera h-bis), consentiva la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro.

  • art. 7, commi 1, lettera a), 2, 2-bis e 3, d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023

    Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

    La disciplina transitoria conserva il regime previgente per le istanze originarie di rilascio del titolo presentate prima dell’entrata in vigore della novella, o per i procedimenti già giunti alla fase dell’invito della Questura. La regola comprende la facoltà di conversione del permesso per cure mediche in permesso per lavoro.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale base normativa del permesso di soggiorno per cure mediche oggetto della disciplina transitoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto per la pubblicazione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, rileva la data di presentazione dell’istanza originaria per il rilascio del permesso di soggiorno oggetto di successiva conversione, non la data di presentazione dell’istanza di conversione né, di per sé, la data di rilascio del titolo.
  • Quando, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, la Commissione territoriale abbia già accertato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso per cure mediche, al successivo titolo si applica il regime previgente, inclusa la possibilità di conversione in permesso per lavoro subordinato, se sussistono gli altri requisiti di legge.
  • L’interpretazione della disciplina transitoria deve evitare che l’applicazione della normativa sopravvenuta, più sfavorevole, determini disparità di trattamento tra cittadini stranieri fondate esclusivamente sui diversi tempi di definizione amministrativa del procedimento, estranei al loro controllo.
  • L’annullamento del diniego di conversione fondato sull’erronea applicazione della novella normativa comporta l’obbligo dell’amministrazione di esaminare nel merito l’istanza, senza che il giudice amministrativo sostituisca la propria valutazione a quella spettante all’autorità competente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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