Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore e ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego implicito della stabilizzazione e della sottoposizione alla procedura di valutazione per la chiamata a professore associato prevista dall'art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010
Esito
Favorevole al ricorrente (ricercatore universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in servizio dal 1° luglio 2018 come ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240/2010, e già titolare di assegni di ricerca presso il medesimo Ateneo, ha chiesto l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato e alla partecipazione alla procedura di valutazione prevista dall'art. 24, comma 5, della medesima legge. Ha dedotto, in primo luogo, il contrasto della disciplina nazionale dei ricercatori di tipo A con il diritto dell'Unione europea e con l'art. 117, comma 1, Cost., lamentando l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e l'assenza di un obbligo di stabilizzazione. Ha prospettato, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, della l. n. 240/2010 per violazione degli artt. 3, 9 e 33 Cost., in quanto la disposizione prevede contratti a termine senza garantire l'accesso al tempo indeterminato. Infine, ha denunciato l'illegittimità dei commi 5 e 6 dell'art. 24 della l. n. 240/2010, nella parte in cui consentono la valutazione per la chiamata a professore associato ai ricercatori di tipo B e ai ricercatori a tempo indeterminato, ma non ai ricercatori di tipo A in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale; ha chiesto la disapplicazione della disciplina interna o, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto in parte. Ha respinto la domanda di accertamento del diritto alla stabilizzazione, rilevando che la procedura prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 costituisce una facoltà eccezionale dell'amministrazione e non un diritto soggettivo del lavoratore precario, e che i ricercatori universitari sono esclusi dal relativo ambito applicativo in quanto soggetti al proprio ordinamento. Il Collegio ha ritenuto non contrastante con il diritto dell'Unione europea la disciplina nazionale che consente contratti triennali prorogabili, pone un limite complessivo di dodici anni e non prevede la stabilizzazione dei ricercatori universitari, richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2022 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 8010/2023. Ha altresì ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate, considerando ragionevole la disciplina differenziata in ragione della peculiarità della figura del ricercatore universitario e della previsione di limiti temporali e meccanismi selettivi. Quanto alla partecipazione alla procedura ex art. 24, comma 5, ha disapplicato i commi 5 e 6 dell'art. 24 nella parte in cui escludono i ricercatori di tipo A abilitati, riconoscendo al ricorrente il diritto a essere ammesso a eventuali procedure di valutazione per la chiamata a professore associato. Tale posizione non è stata però qualificata come diritto assoluto all'indizione della procedura o all'assunzione: l'Università deve preliminarmente valutare la disponibilità delle risorse nell'ambito della programmazione e, ove non ritenga di indire la procedura, deve comunicare le ragioni della decisione negativa. Il TAR ha ordinato al Politecnico di procedere a tale valutazione entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. n. 75/2017
la stabilizzazione del personale precario attraverso la procedura eccezionale prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 non ha mai costituito un obbligo, bensì una facoltà per l’Amministrazione
La procedura di stabilizzazione è eccezionale e facoltativa e non attribuisce al lavoratore precario un diritto soggettivo alla stabilizzazione.
art. 3 d.lgs. n. 165/2001
i professori e ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato
I professori e ricercatori universitari rientrano nel personale disciplinato dai rispettivi ordinamenti e sono esclusi dalla disciplina generale del personale contrattualizzato, compresa la stabilizzazione prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.
art. 22, comma 9, l. n. 240/2010
fissa a dodici anni la durata complessiva dei contratti di lavoro che uno stesso ricercatore può stipulare
Il limite complessivo di durata dei rapporti a termine costituisce, secondo il giudice, una misura idonea a prevenire l'abuso dei contratti a tempo determinato.
art. 24, comma 3, l. n. 240/2010
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a)
La previsione del rapporto a tempo determinato per i ricercatori universitari di tipo A è compatibile con il diritto europeo e con i principi costituzionali esaminati, purché inserita nel sistema di limiti temporali e di progressione previsto dalla legge.
art. 24, commi 5 e 6, l. n. 240/2010
senza attribuire la medesima facoltà ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), in possesso della medesima abilitazione scientifica nazionale
Le disposizioni devono essere disapplicate nella parte in cui escludono i ricercatori di tipo A abilitati dalla possibilità di essere sottoposti alla valutazione per la chiamata a professore associato.
art. 16 l. n. 240/2010
abilitazione scientifica nazionale
Il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale costituisce il presupposto soggettivo per l'ammissione alla valutazione prevista dall'art. 24, comma 5, secondo la disciplina conformata dal giudice.
art. 117, comma 1, Cost.
La censura di contrasto con il diritto dell'Unione europea è stata respinta quanto alla stabilizzazione, mentre è stata accolta, mediante disapplicazione della disciplina interna, con riferimento all'esclusione dei ricercatori di tipo A dalla valutazione per la chiamata a professore associato.
artt. 3, 9 e 33 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina dei contratti dei ricercatori universitari e all'esclusione dalla stabilizzazione sono state ritenute manifestamente infondate.
Massime di principio
- La procedura di stabilizzazione prevista per il personale precario dall'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 è una misura eccezionale e facoltativa dell'amministrazione e non attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo alla stabilizzazione; i ricercatori universitari, soggetti al proprio ordinamento, ne restano esclusi.
- La disciplina nazionale che consente alle università di stipulare con i ricercatori contratti a tempo determinato di durata triennale, prorogabili entro il limite previsto dalla legge, e che fissa un limite complessivo alla durata dei rapporti, non contrasta con la direttiva 1999/70/CE quando il sistema contiene meccanismi idonei a prevenire l'abuso dei contratti a termine.
- L'esclusione dei ricercatori universitari di tipo A, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, dalla procedura di valutazione per la chiamata a professore associato prevista dall'art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010 è incompatibile con il diritto dell'Unione europea; le disposizioni interne devono essere disapplicate nella parte escludente.
- Il riconoscimento della possibilità per un ricercatore di tipo A abilitato di essere sottoposto alla valutazione per la chiamata a professore associato non comporta un diritto assoluto all'indizione della procedura o all'assunzione. L'università deve verificare la disponibilità di risorse nell'ambito della programmazione e, se decide di non indire la procedura, deve esplicitare le ragioni della decisione.
- Quando una sentenza riconosce al ricercatore di tipo A una pretesa alla valutazione, tale pretesa ha natura di aspettativa qualificata alla valutazione da parte dell'università circa l'opportunità di avviare la procedura, non di diritto soggettivo all'immediato avvio di una procedura concorsuale.
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