Cassazione Civile, Ordinanza n. 23118/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva a una società operante nel commercio di carburanti il versamento di accisa su oli minerali asseritamente non versata per un importo di euro 731.600,06 relativo al periodo d'imposta 2016. Il recupero traeva origine da un processo verbale di constatazione nel quale si contestava che le partite di carburante acquistate dalla società fossero state movimentate con documenti di accompagnamento (DAS) falsi o irregolari, riferibili a due soggetti cedenti qualificati dall'Ufficio come "cartiere" o comunque anomali rispetto al commercio di prodotti petroliferi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che non potesse esserle imputata la frode commessa da altri perché aveva dimostrato la propria buona fede e l'adozione di misure di ordinaria diligenza. L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse errato nel riparto dell'onere della prova, non avendo correttamente individuato gli elementi che l'Amministrazione doveva provare e quelli che gravavano sulla contribuente per liberarsi dalla responsabilità per l'accisa evasa; il secondo, assorbito, contestava ulteriori profili motivazionali relativi alla valutazione degli elementi probatori, in particolare sulla evidenza della falsità dei documenti e sulla conoscibilità della frode da parte di un operatore del settore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova. Ha affermato che, in materia di accisa sugli oli minerali importati senza assolvimento dell'imposta, se l'Amministrazione contesta una frode, deve provare anche in via presuntiva sia l'elemento oggettivo della frode sia quello soggettivo della conoscenza o conoscibilità, da parte dell'acquirente, della frode usando l'ordinaria diligenza propria dell'operatore petrolifero. Una volta assolto tale onere, incombe sull'acquirente la prova contraria di avere adottato la diligenza qualificata esigibile. La Corte ha inoltre precisato che non sono rilevanti, ai fini liberatori, la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di un vantaggio economico apparente dalla rivendita, né altri elementi meramente formali. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
regola il riparto dell'onere della prova; in questa materia l'Amministrazione deve provare elemento oggettivo e soggettivo della frode, mentre al contribuente spetta la prova contraria della propria estraneità mediante diligenza qualificata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge consistente nella falsa applicazione del canone probatorio.
art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamato come disposizione del TUA Accise concernente le sanzioni e pene per chi interviene nella circolazione e commercializzazione irregolare di merci soggette ad accisa.
art. 47 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamato nel complesso normativo relativo alla disciplina delle accise sugli oli minerali.
art. 49 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
nel testo ratione temporis vigente, prevede che gli oli minerali trasportati senza la documentazione richiesta, ovvero con documento falso o alterato, si presumono di illecita provenienza.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal giudice d'appello per l'acquisizione in appello di ricevute di pagamento; la Corte si limita a menzionarlo nel riepilogo della motivazione della sentenza impugnata.
richiamato in relazione alla produzione in appello di ricevute di pagamento, secondo la giurisprudenza consolidata citata dalla CTR.
Massime di principio
- In materia di accisa sugli oli minerali, quando l'Amministrazione contesti una frode connessa all'uso di documenti di accompagnamento falsi o irregolari, deve provare, anche per presunzioni, non solo la materialità dell'operazione illecita ma anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente secondo la diligenza esigibile dal professionista del settore.
- Il contribuente può liberarsi dalla pretesa tributaria solo dimostrando, con prova contraria, di avere adottato la diligenza qualificata richiesta all'operatore accorto; non sono sufficienti elementi formali come la regolarità contabile o la tracciabilità apparente dei pagamenti.
- Ai fini della valutazione della buona fede dell'acquirente in operazioni potenzialmente fraudolente, il giudice non può attribuire rilievo decisivo a circostanze meramente esteriori o facilmente manipolabili, quali contabilità regolare, pagamenti apparenti o congruità del prezzo, se il carico fiscale evaso è l'elemento che rende economicamente vantaggiosa la frode.
- Quando il giudice di merito applica l'art. 2697 c.c. deve individuare correttamente quale parte sopporta ciascun segmento dell'onere probatorio e sussumere nella regola probatoria i fatti specifici rilevanti, senza sostituire al criterio legale una valutazione meramente equitativa della buona fede.
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