Cassazione Penale, Sentenza n. 11730/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo impeditivo su € 19.000.000 disposto nel procedimento per corruzione in atti giudiziari (imputazioni artt. 110, 319-ter e 321 c.p.). Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, nel frattempo, la controversia tributaria oggetto del presunto accordo corruttivo era stata definita con il versamento delle somme dovute nell'ambito della “pace fiscale” (d.l. n. 119/2018) e da ultimo la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione aveva dichiarato estinto il giudizio tributario per effetto dei pagamenti. Poiché il sequestro aveva natura esclusivamente impeditiva, la cessazione del credito tributario rendeva venuti meno i presupposti per mantenere il vincolo reale e rendeva impossibile ipotizzare una confisca del profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Roma. La Corte ha rilevato che, essendo il sequestro di natura impeditiva, l'intervenuta estinzione del credito tributario (per effetto della definizione agevolata e dei pagamenti) impone una nuova valutazione dei presupposti del sequestro e impedisce di ipotizzare la confisca del profitto, sicché non possono permanere i medesimi argomenti di mantenimento del vincolo reali senza rivalutazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'impugnazione degli atti cautelari; utilizzata quale base procedurale per l'appello/ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame
Articolano il reato complessivo contestato (concorso, corruzione in atti giudiziari e norme sul reato) e giustificano l'adozione della misura cautelare reale nei confronti del credito ritenuto profitto del reato
Citato in relazione alla natura del sequestro preventivo; il Tribunale del riesame aveva qualificato il vincolo come sequestro impeditivo ex art. 321 c.p.p.
art. 6 d.l. 119/2018 (c.d. pace fiscale)
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie invocata dalla società per sostenere l'intervenuta estinzione del credito tributario mediante versamento
«il sequestro preventivo è eseguito: a) ... sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento ... presso il terzo in quanto applicabili»
Indica le modalità di esecuzione del sequestro sui crediti; la Corte richiama il principio che anche crediti incerti o condizionati possono essere assoggettati a vincolo impeditivo se identificabili
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 41571 del 14/10/2021 e altre pronunce)
Principio consolidato secondo cui il sequestro impeditivo è ammissibile anche sui crediti in relazione al profitto della corruzione in atti giudiziari, ma tale ammissibilità è condizionata alla persistente rilevanza del credito come profitto, valutabile alla luce di eventuali sopravvenienze
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di natura impeditiva può colpire crediti anche incerti, condizionati o non immediatamente esigibili, purché il credito sia identificabile e pertinente al reato.
- Se, dopo l'adozione del sequestro impeditivo, intervengono fatti giuridici che estinguono o novano il rapporto giuridico su cui il sequestro grava (es. definizione agevolata e pagamento del credito tributario), il giudice della cautela deve riesaminare i presupposti del vincolo; l'estinzione del credito può rendere illegittimo il mantenimento del sequestro.
- La possibilità teorica di confisca del profitto perde consistenza quando il bene o il credito oggetto del sequestro non esiste più in ragione di sopravvenienze estintive: in tal caso viene meno la ragione finale del vincolo.
- La pronuncia favorevole del Pubblico Ministero a favore del dissequestro o la sopravvenuta pronuncia di altra sezione della Corte che definisce/estingue la controversia costituiscono elementi nuovi che il giudice cautelare deve valutare e possono giustificare il dissequestro.
- La definizione fiscale non elimina automaticamente ogni legame con il profitto del reato se la condotta corruttiva ha riguardato proprio la controversia definita; tuttavia, quando la definizione produce l'estinzione del credito, occorre verificare concretamente se permangono ragioni attuali per il vincolo impeditivo.
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