Cassazione Penale, Sentenza n. 11578/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Tricarico era stato ristretto in custodia cautelare dal 18/07/2019 al 25/09/2020 per accuse di concorso in lesioni aggravate e incendio; condannato in primo grado con rito abbreviato il 05/12/2019 a 5 anni, poi assolto dalla Corte d'appello di Roma il 25/09/2020 per non avere commesso il fatto. L'ordinanza di rigetto della Corte territoriale motivava il diniego richiamando un presunto mendacio reso dall'imputato in interrogatorio del 22/07/2019 e le cosiddette frequentazioni ambigue con il pregiudicato Alessandro Faina (numerose telefonate il giorno dei fatti, incarico fiduciario di 'controllare' la compagna di Faina). Tricarico ha dedotto che le telefonate riferite erano state ingiustamente ricondotte a lui e che la valutazione della corte non aveva collegato in modo causale tali elementi all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse carente: non è stato chiarito se la presunta menzogna fosse stata valutata già dai giudici della cautela o fosse valutazione autonoma del giudice della riparazione; inoltre non è stata spiegata la concausalità necessaria tra mendacio o frequentazioni e l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare (in particolare le dichiarazioni del 22/07/2019 non potevano aver causato l'arresto del 18/07/2019, e il giudice non ha illustrato se e come tali dichiarazioni abbiano inciso sul protrarsi della misura). Per queste ragioni la decisione è stata annullata con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
L'articolo disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la sentenza richiama che la colpa grave del richiedente, se dimostrata (es. mendacio o comportamenti), è ostativa al riconoscimento dell'indennizzo
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4 comma 4 lett. b
Modifica normativa richiamata per affermare che la falsa prospettazione di fatti in sede di interrogatorio non è assimilabile al silenzio difensivo e può incidere sulla valutazione della colpa grave
Cassazione, Sez. 4, n. 27533 del 27/05/2008 (Min. Economia in proc. Vergassola)
Giurisprudenza richiamata in tema di necessità di valutare il nesso di causalità tra comportamento dell'indagato e misura cautelare
Cassazione, Sez. 4, n. 24374 del 27/04/2006 (Ranno)
Ulteriore precedente sulla necessità di collegare concretamente le condotte del richiedente all'adozione o al mantenimento della custodia cautelare
Cassazione, Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022 (PG in proc. Denaro Manlio)
Principio secondo cui le frequentazioni ambigue possono essere ostative al risarcimento solo se emerge almeno una concausalità rispetto all'adozione della misura cautelare
Cassazione, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 (Puro Pasquale)
Principio che impone al giudice della riparazione di motivare adeguatamente l'idoneità oggettiva delle frequentazioni a costituire indizi di complicità e la loro relazione con la misura restrittiva
Massime di principio
- La mendacità dell'indagato in interrogatorio può escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione solo se è dimostrata e collegata causalmente all'adozione o al mantenimento della misura cautelare; dichiarazioni rese dopo l'arresto non possono aver causato l'emissione del provvedimento, salvo che si dimostri un effetto sul suo mantenimento
- Le cosiddette frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati non costituiscono di per sé prova di colpa grave: il giudice deve motivare come e perché tali rapporti siano oggettivamente idonei a costituire indizi di complicità e in che misura abbiano concorso a determinare la misura cautelare
- Il giudice della riparazione deve chiarire se la valutazione di mendacio provenga dai giudici della cautela o sia frutto di una valutazione autonoma, e spiegare il nesso causale tra tale valutazione e il protrarsi della detenzione
- In assenza di una motivazione che colleghi concretamente le prove (intercettazioni, telefonate, frequentazioni) all'adozione o al mantenimento della custodia cautelare, la decisione sulla riparazione è vulnerabile e può essere annullata con rinvio
- Per chi si trovi in situazione analoga, è utile far emergere nel ricorso di riparazione la mancata dimostrazione del nesso di causalità tra proprie condotte e la misura cautelare e sollecitare il giudice a specificare l'origine e la portata delle valutazioni sui presunti comportamenti colposi
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