Cassazione Penale, Sentenza n. 11571/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 26/05/2022 che aveva confermato la condanna di Massimiliano Benatelli per naufragio colposo e aveva riformato l'assoluzione di Marco Canta condannandolo. Le censure principali sono: illegittimità e carenza di motivazione dell'ordinanza di rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.); mancata escussione della teste straniera Heuren Lillemor Johanna Ulrika dopo l'ammissione; insussistenza del reato di "naufragio" (artt. 428 e 449 c.p.) e mancanza del pericolo concreto per l'incolumità pubblica; vizio di motivazione e travisamento delle prove; violazione del divieto di riforma in peius senza motivazione rafforzata (art. 521 c.p.p.) e, in generale, violazione di norme costituzionali e convenzionali (artt. 111 e 117 Cost., art.6 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili. Sul punto della rinnovazione istruttoria l'avvenuta acquisizione di prove in appello è stata ritenuta legittima e doverosa, soprattutto in considerazione dell'impugnazione del P.M. avverso l'assoluzione (richiamando il principio derivante da giurisprudenza consolidata, es. Dasgupta). La mancata escussione della teste straniera è stata ritenuta legittima per sopravvenuta superfluità: il processo era sufficientemente istruito e il suo contributo non è stato decisivo. Quanto alla qualificazione dell'evento come "naufragio", la Corte ha confermato l'orientamento di legittimità per cui non è necessario il completo affondamento: è sufficiente che il natante perda la capacità di galleggiare regolarmente e risulti inutilizzabile per la navigazione. La Corte ha altresì ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse congrua e anche "rafforzata" nella parte in cui ha ribaltato l'assoluzione di Canta, e ha escluso il travisamento della prova invocato dalla difesa. Conseguentemente sono state confermate le condanne (con concessione delle attenuanti generiche e sospensione condizionale delle pene) e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Norme richiamate
Consente la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto legittimo e necessario l'esame suppletivo dei testi ex officio, soprattutto quando il PM impugna una sentenza di assoluzione, in applicazione del principio di contraddittorio e del diritto di difesa (richiamo a giurisprudenza consolidata).
art. 428 cod. pen. (naufragio)
Il reato di naufragio può ravvisarsi anche quando il natante non si sia completamente inabissato, purché abbia perduto la normale capacità di galleggiare e sia divenuto inutilizzabile per la navigazione; la sentenza applica tale interpretazione alla fattispecie.
Richiamato unitamente all'art. 428 per precisare la rilevanza dell'evento-naufragio anche in presenza di danni che rendono la nave inidonea alla navigazione, con pericolo concreto per l'incolumità delle persone.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti operata in sentenza di appello non sostituisca illegittimamente la contestazione e sia coerente con i capi di imputazione, quindi non integra violazione dell'art. 521.
artt. 111 e 117 Cost.; art. 6 CEDU
Richiamati a supporto del principio secondo cui l'imputato ha il diritto di esaminare i testimoni a carico e ottenere l'esame di testi a discarico; la giurisprudenza europea e costituzionale giustifica, in presenza di impugnazione dell'assoluzione da parte del PM, l'adozione di attività istruttorie integrative in appello.
Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta)
Precedente di legittimità citato: stabilisce che, se il P.M. impugna una sentenza di assoluzione per vizio di valutazione delle prove, il giudice d'appello non può condannare senza aver rinnovato l'istruttoria dichiarativa sui testimoni ritenuti decisivi dall'assoluzione.
Giurisprudenza su definizione di "naufragio" (es. Sez. 4, n. 49887 del 16/10/2018 e altri precedenti citati)
Conferma l'interpretazione secondo cui per configurare il naufragio non è necessario l'affondamento integrale del natante; è sufficiente che esso non sia più in grado di galleggiare regolarmente e risulti inutilizzabile per la navigazione.
Massime di principio
- In appello, se il Pubblico Ministero impugna un'assoluzione, il giudice d'appello può e spesso deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale anche d'ufficio (art. 603 c.p.p.), per rispettare il diritto di difesa e il contraddittorio; l'omissione ingiustificata può rendere la riforma in peius illegittima.
- La mancata escussione di un teste straniero ammesso in precedenza può essere legittimamente revocata se, alla luce di ulteriori acquisizioni, la sua escussione risulta superflua e il processo è già sufficientemente istruito.
- Per il reato di naufragio (artt. 428 e 449 c.p.) non è necessario che il natante si sia completamente inabissato: è sufficiente che perda la capacità di galleggiare regolarmente o risulti inutilizzabile per la navigazione, con conseguente pericolo per l'incolumità.
- Per ottenere la cassazione per "travisamento" delle prove occorre indicare in modo puntuale l'atto processuale ritenuto decisivo, illustrare l'elemento fattuale incompatibile con la sentenza e provare la verità di tale elemento; mere rivalutazioni in fatto non sono ammissibili in sede di legittimità.
- La riforma in peius dell'assoluzione è ammessa se preceduta da una rinnovazione istruttoria adeguata e da una motivazione che risponda ai requisiti di completezza e, quando necessario, sia 'rafforzata' (motivazione particolarmente dettagliata) per superare il ragionevole dubbio su cui si fondava l'assoluzione.
- La modifica del fatto contestato in giudicato è vietata solo se il fatto accertato è sostanzialmente diverso da quello imputato; invece, adattamenti descrittivi che non mutano la sostanza della contestazione e che sono stati ampiamente dibattuti in contraddittorio con la difesa non compromettono la legittimità della condanna.
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