Cassazione Penale, Sentenza n. 11575/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la conferma dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 589-bis, co. 1, cod. pen., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nell'escludere la responsabilità dell'imputata per la manovra di immissione dalla strada con obbligo di arresto. Il ricorso contestava la motivazione della Corte territoriale (vizi di logicità, contraddittorietà e apoditticità), rilevando che la sentenza aveva omesso di ricostruire adeguatamente i fatti alla luce delle deposizioni (in particolare del teste Piacenza) e senza utilizzare perizie tecniche sulla velocità/energia d'urto, nonostante l'affermazione secondo cui non era possibile accertare il mancato arresto al segnale di stop e la prevedibilità della presenza del motociclista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 608 cod. proc. pen., dopo la conferma in appello di una sentenza di proscioglimento il Procuratore Generale possa proporre ricorso per Cassazione solo per i motivi tassativamente indicati (lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606). Nel caso di specie le censure del Procuratore Generale erano, di fatto, mirate alla critica del tessuto motivazionale e alla valutazione di merito (vizi di motivazione/illogicità), ossia questioni non consentite dall'art. 608, comma 1-bis; dunque il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 589-bis, co. 1, cod. pen.
Norma richiamata quale fattispecie contestata (omicidio stradale). Nel caso ha formato l'oggetto dell'assoluzione confermata dalla Corte d'appello.
art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Richiamati dal Procuratore Generale come base di censura (vizi di legge e vizi di motivazione); nel ricorso si è fatto riferimento a queste lettere per lamentare violazioni di legge e carenze motivazionali.
art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma decisiva per l'inammissibilità: limita i motivi di ricorso in Cassazione proponibili dal Procuratore Generale dopo la conferma in appello di una sentenza di proscioglimento, consentendo solo i motivi tassativi indicati dall'art. 606, comma 1 (lette a, b, c). Le censure che attaccano la valutazione e la motivazione dei fatti non sono ammissibili.
Riferita dal Procuratore Generale per richiamare l'obbligo di usare la massima prudenza nell'immissione sulla strada principale; la Corte d'appello aveva riconosciuto l'obbligo ma nondimeno escluso la prova della colpa fattuale.
Richiamata nel ricorso come norma pertinente alla responsabilità nella circolazione, ma la critica resta diretta alla valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- Dopo la conferma in appello di una sentenza di proscioglimento il Procuratore Generale può proporre ricorso per Cassazione solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 608, comma 1-bis (rimedi limitati).
- Le censure che attaccano in sostanza la valutazione del merito, la logica o la coerenza della motivazione della sentenza di merito rientrano nel vizio di motivazione e, se proposte dal Procuratore Generale in questa fattispecie, sono inammissibili in Cassazione.
- Nei procedimenti per incidenti stradali l'accertamento della responsabilità richiede prova ragionevole degli elementi fattuali (es. mancato arresto al segnale, prevedibilità della presenza di altro veicolo). L'assenza di elementi tecnici non esonera il giudice dall'argomentare, ma le contestazioni sulla valutazione complessiva delle prove restano questioni di merito.
- Se si vuole impugnare efficacemente una decisione di proscioglimento confermata in appello è necessario formulare censure che rientrino nei motivi ammissibili per la Cassazione (errori di diritto o vizi strettamente qualificabili secondo l'art. 606 e ammessi dall'art. 608, comma 1-bis), oppure acquisire elementi probatori nuovi e decisivi nei gradi di merito prima di sollevare profili di legittimità.
- In casi di manovre di immissione e sorpasso repentino, la determinazione della colpa può dipendere dalla prevedibilità del comportamento altrui: l'interferenza di un veicolo che occupa la traiettoria pur essendo favorito può integrare responsabilità dell'immettente, ma ciò richiede adeguata prova della dinamica e del nesso causale.
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