Cassazione Penale, Sentenza n. 11577/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente contestava: (1) la violazione dell'art. 314, comma 1, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrata la colpa grave in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di convalida (il ricorrente aveva dichiarato di essere presente sul luogo senza aver preso parte alla rapina); (2) la carenza e illogicità della motivazione, definita apodittica e non specifica nel qualificare il comportamento come mendace, reticente o di favoreggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con il punto decisivo del provvedimento impugnato, ossia la sua presenza fisica sul luogo e nel momento dell'aggressione, e che la versione resa potesse essere valutata dai giudici di merito come comportamento equivoco rilevante ai fini della colpa grave. Per tali ragioni il ricorso è stato considerato aspecifico e inammissibile. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria in favore della cassa (testo sentenza interrotto sul punto finale). Nulla è stato riconosciuto in favore del Ministero resistente in relazione alle spese, essendosi il Ministero limitato a generiche difese.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava l'applicazione della norma per ottenere riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha ritenuto, invece, che non fosse dimostrata l'assenza di colpa grave nelle condotte che hanno determinato la detenzione cautelare: le dichiarazioni rese e la presenza sul luogo sono state valutate come comportamento equivoco con rilevanza causale ai fini della misura cautelare, escludendo così il presupposto per la riparazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Applicata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso. La Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ritenuta equa.
Massime di principio
- La mera dichiarazione di presenza sul luogo degli eventi, pur negando la partecipazione attiva, può essere valutata come comportamento equivoco e contribuire a fondare la colpevolezza grave ai fini della custodia cautelare.
- Per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione è necessario dimostrare che la privazione della libertà sia dipesa da un errore gravemente colpevole dell'autorità; affermazioni difensive non contraddette non sempre escludono tale valutazione.
- In Cassazione il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico e argomentato con il punto decisivo del provvedimento impugnato; critiche generiche o aspecifiche determinano spesso l'inammissibilità del ricorso.
- I giudici di merito possono valutare anche la percezione esterna del comportamento dell'imputato (se appare contiguo all'azione criminosa) quando decidono sulla sussistenza della colpa grave ai fini della cautela.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la parte resistente ottiene normalmente la conservazione delle posizioni processuali salvo diversa valutazione.
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