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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11573/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990 e difetto di motivazione sul punto se fosse ravvisabile un'organizzazione per lo spaccio e sul numero di dosi ricavabili dalla sostanza, sostenendo che la condotta sarebbe ascrivibile all'illecito amministrativo dell'art. 75 d.P.R. n.309/1990; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., per quantità ritenuta limitata e per condizioni personali; 3) violazione del principio devolutivo ex art. 597 c.p.p.: la Corte d'appello, pur avendo respinto l'appello del P.M. sulla responsabilità, ha comunque aggravato il trattamento sanzionatorio aumentandone pena e multa, in violazione dei limiti dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi due motivi, ritenendo congrua la motivazione della Corte d'appello circa la sussistenza della concreta finalità di spaccio e l'insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis (anche alla luce della rilevante quantità e del precedente specifico). Ha invece accolto il terzo motivo, constatando la violazione del principio devolutivo: avendo la Corte d'appello disatteso l'appello del P.M. sul punto della responsabilità, non poteva aumentare la pena. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena e rideterminata riportando il trattamento sanzionatorio al provvedimento di primo grado: sei mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa (pena sospesa). Il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    commi 1-bis, 4 e 5 (riqualificazione contestazione e norma sanzionatoria principale)

    La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie penale (detenzione ai fini di spaccio) perché la motivazione di appello ha evidenziato la concreta finalità di cessione e caratteristiche non riconducibili all'uso personale

  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma costituisce illecito amministrativo per il consumo personale; è stata esclusa perché erano emersi elementi concreti indicativi della finalità di spaccio

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per lieve entità dell'offesa: è stata ritenuta inapplicabile per la quantità consistente della sostanza rinvenuta e per un precedente specifico recente

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Principio devolutivo del giudizio di appello: la Corte d'appello non può aumentare la pena su un punto non devoluto dall'appello; qui l'aumento della pena pur essendo stato respinto l'appello del P.M. ha violato tale principio

  • art. 620 cod. proc. pen.

    lett. l) (richiamata per l'effetto dell'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena)

    Consente alla Cassazione, quando ricorrono le condizioni, di annullare senza rinvio e rideterminare la pena originaria pronunziata in primo grado

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma riferita alla diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche; applicata nei calcoli del trattamento sanzionatorio in entrambi i gradi

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alle formalità e specificità dei motivi d'appello: la mancanza di specificità impedisce la devoluzione della questione del trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può aumentare la pena su un punto che non sia stato devoluto dal mezzo di impugnazione: se il P.M. chiede una qualificazione più grave ma il suo appello su responsabilità è respinto, l'aumento della sanzione è vietato per violazione del principio devolutivo.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto da illecito amministrativo (art. 75) a reato (art. 73) è necessario che emergano elementi concreti idonei a dimostrare la finalità di cessione (quantità, modalità, contesto), non basta il mero sequestro di sostanza.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede valutazione concreta di entità e condizioni personali: quantità considerevole o precedenti specifici recenti ostano al riconoscimento.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 620 c.p.p.; in casi di violazione del principio devolutivo il rimedio può essere il ripristino del trattamento sanzionatorio di primo grado.
  • Chi impugna in appello deve specificare espressamente i punti di devoluzione (responsabilità e/o trattamento sanzionatorio); doglianze generiche o non specificate non consentono al giudice d'appello di intervenire su quei profili.
  • Se si desidera contestare l'entità della pena in appello, occorre proporre motivo specifico in ordine al trattamento sanzionatorio; diversamente il giudice non può procedere d'ufficio ad aggravamenti basati su ragioni non devolute.

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