Cassazione Penale, Sentenza n. 11573/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990 e difetto di motivazione sul punto se fosse ravvisabile un'organizzazione per lo spaccio e sul numero di dosi ricavabili dalla sostanza, sostenendo che la condotta sarebbe ascrivibile all'illecito amministrativo dell'art. 75 d.P.R. n.309/1990; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., per quantità ritenuta limitata e per condizioni personali; 3) violazione del principio devolutivo ex art. 597 c.p.p.: la Corte d'appello, pur avendo respinto l'appello del P.M. sulla responsabilità, ha comunque aggravato il trattamento sanzionatorio aumentandone pena e multa, in violazione dei limiti dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi due motivi, ritenendo congrua la motivazione della Corte d'appello circa la sussistenza della concreta finalità di spaccio e l'insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis (anche alla luce della rilevante quantità e del precedente specifico). Ha invece accolto il terzo motivo, constatando la violazione del principio devolutivo: avendo la Corte d'appello disatteso l'appello del P.M. sul punto della responsabilità, non poteva aumentare la pena. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena e rideterminata riportando il trattamento sanzionatorio al provvedimento di primo grado: sei mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa (pena sospesa). Il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
commi 1-bis, 4 e 5 (riqualificazione contestazione e norma sanzionatoria principale)
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie penale (detenzione ai fini di spaccio) perché la motivazione di appello ha evidenziato la concreta finalità di cessione e caratteristiche non riconducibili all'uso personale
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma costituisce illecito amministrativo per il consumo personale; è stata esclusa perché erano emersi elementi concreti indicativi della finalità di spaccio
Causa di non punibilità per lieve entità dell'offesa: è stata ritenuta inapplicabile per la quantità consistente della sostanza rinvenuta e per un precedente specifico recente
Principio devolutivo del giudizio di appello: la Corte d'appello non può aumentare la pena su un punto non devoluto dall'appello; qui l'aumento della pena pur essendo stato respinto l'appello del P.M. ha violato tale principio
lett. l) (richiamata per l'effetto dell'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena)
Consente alla Cassazione, quando ricorrono le condizioni, di annullare senza rinvio e rideterminare la pena originaria pronunziata in primo grado
Norma riferita alla diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche; applicata nei calcoli del trattamento sanzionatorio in entrambi i gradi
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alle formalità e specificità dei motivi d'appello: la mancanza di specificità impedisce la devoluzione della questione del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può aumentare la pena su un punto che non sia stato devoluto dal mezzo di impugnazione: se il P.M. chiede una qualificazione più grave ma il suo appello su responsabilità è respinto, l'aumento della sanzione è vietato per violazione del principio devolutivo.
- Per ottenere la riqualificazione del fatto da illecito amministrativo (art. 75) a reato (art. 73) è necessario che emergano elementi concreti idonei a dimostrare la finalità di cessione (quantità, modalità, contesto), non basta il mero sequestro di sostanza.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede valutazione concreta di entità e condizioni personali: quantità considerevole o precedenti specifici recenti ostano al riconoscimento.
- La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 620 c.p.p.; in casi di violazione del principio devolutivo il rimedio può essere il ripristino del trattamento sanzionatorio di primo grado.
- Chi impugna in appello deve specificare espressamente i punti di devoluzione (responsabilità e/o trattamento sanzionatorio); doglianze generiche o non specificate non consentono al giudice d'appello di intervenire su quei profili.
- Se si desidera contestare l'entità della pena in appello, occorre proporre motivo specifico in ordine al trattamento sanzionatorio; diversamente il giudice non può procedere d'ufficio ad aggravamenti basati su ragioni non devolute.
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