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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1978 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento ICI per gli anni 2001-2005 relativo a un impianto eolico classificato in categoria catastale D/1. In assenza di denuncia, il Comune aveva determinato la base imponibile sulla base dei valori contabili. La Commissione tributaria aveva respinto il ricorso della società; in appello la decisione era stata riformata solo quanto alle sanzioni, annullate per obiettiva incertezza interpretativa, mentre era stata confermata la legittimità dell'accertamento. Il Comune ha contestato in cassazione l'esclusione delle sanzioni. La società, con ricorso incidentale, ha contestato la classificazione catastale delle pale eoliche in categoria D anziché E, ha invocato il principio di affidamento e ha censurato i criteri di determinazione della base imponibile.

La decisione

La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della società sull'inammissibilità del ricorso principale per carente esposizione dei fatti e per violazione dell'art. 360-bis c.p.c. Nel merito, ha confermato che per gli anni 2001-2005 sussisteva un'effettiva incertezza interpretativa sulla classificazione e valutazione catastale degli impianti eolici, giustificando l'esclusione delle sanzioni. Ha respinto la censura incidentale sulla categoria catastale: il parco eolico è classificabile in D/1 e le pale sono componenti essenziali della centrale, mentre la categoria E è incompatibile con una destinazione industriale o commerciale. Ha inoltre escluso che il mancato precedente esercizio della potestà impositiva da parte dell'amministrazione fondi un affidamento tutelabile o esoneri dal pagamento. La censura sulla base imponibile è stata respinta: la società non ha dimostrato la distinta contabilizzazione degli immobili e, in tale situazione, è legittimo il ricorso alla comparazione con immobili similari. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 366 c.p.c.

    La narrativa della vicenda processuale trova, peraltro, immediati riscontri nella sentenza oggetto di impugnazione, della quale, tuttavia, il ricorso non riproduce pedissequamente il contenuto (ed. "descrizione copia-incolla"), operando una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure.

    L'esposizione sommaria dei fatti richiesta nel ricorso per cassazione non deve riprodurre integralmente la sentenza o ogni passaggio della vicenda processuale: è sufficiente una sintesi che consenta di comprendere e valutare le censure.

  • Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Nel caso concreto, la deduzione di una decisione conforme a un orientamento consolidato non è stata ritenuta sufficiente perché la società aveva richiamato principi giurisprudenziali in termini generali, senza indicare precedenti specifici idonei a dimostrare l'esistenza di tale orientamento.

  • Art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata insieme alle norme sulle sanzioni a fondamento della questione dell'obiettiva incertezza interpretativa; la Corte ha ritenuto che la novità della questione catastale, i chiarimenti amministrativi non uniformi e il contrasto giurisprudenziale giustificassero l'esclusione delle sanzioni per gli anni controversi.

  • Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La Corte ha confermato l'esclusione delle sanzioni in ragione dell'effettiva incertezza normativa e interpretativa sulla classificazione e valutazione catastale degli impianti eolici nel periodo 2001-2005.

  • Art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La disposizione è stata considerata nel quadro dell'obiettiva incertezza interpretativa che giustificava l'esclusione delle sanzioni. Distintamente, quanto al principio di affidamento invocato dalla società, la Corte ha affermato che esso trova giustificazione soprattutto di fronte a un comportamento positivo dell'amministrazione, non nel semplice mancato esercizio temporaneo del potere impositivo.

  • Art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La censura fondata sulla disciplina delle esenzioni ICI e sulla direttiva relativa alle fonti rinnovabili non consente di riconoscere una specifica esenzione o una classificazione catastale speciale per gli impianti eolici; la Corte ha richiamato l'assenza di previsioni di esenzione ICI nel quadro normativo considerato.

  • Direttiva 2001/77/CE

    La direttiva, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, non fonda una specifica classificazione catastale degli impianti eolici né un'esenzione o riduzione ICI.

  • Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 10

    il fatto che il pagamento di una determinata imposta non sia, per qualche anno, richiesto, non vuoi dire, e non può in alcun caso voler dire, che tale imposta non è dovuta, in quanto il debito tributario nasce dalla legge.

    Il silenzio o la temporanea inerzia dell'amministrazione non comportano che il tributo non sia dovuto e non legittimano l'inadempimento del contribuente; l'inerzia può incidere sulla decadenza o prescrizione della pretesa, ma non elimina l'obbligo tributario stabilito dalla legge.

  • Art. 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 387

    La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili serve a razionalizzare e semplificare le procedure di realizzazione; non determina la classificazione catastale degli impianti.

  • Art. 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

    la norma stabilisce una sorta di intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la possibile classificabilità in categoria "E", fino al punto di prevedere che se un immobile a tale uso destinato sia ricompreso in una più ampia unità immobiliare in detta categoria classificata, l'immobile de quo, che abbia una propria autonomia funzionale e reddituale, debba essere necessariamente classificato in un diverso gruppo.

    Un immobile con destinazione industriale o commerciale e autonomia funzionale e reddituale non può essere classificato in categoria E; deve essere censito in un diverso gruppo catastale.

  • Art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per la determinazione del valore degli immobili classificati in cat. D non iscritti e privi di rendita (nella specie, campo di golf con sovrastante fabbricato), la mancanza della "distinta contabilizzazione in bilancio" non permette il calcolo del valore secondo la previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, ma consente solo l'applicazione della regola residuale ivi contenuta nell'art. 5, comma 4, secondo la quale il valore ai fini I.C.I. deve essere stabilito con riferimento a fabbricati "similari" già iscritti in catasto.

    Per gli immobili di categoria D non iscritti e privi di rendita, il criterio basato sui valori contabili richiede la distinta contabilizzazione in bilancio. Se questa manca, si applica il criterio residuale del confronto con fabbricati similari iscritti in catasto; nel caso concreto la società non ha provato la distinta contabilizzazione.

  • Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha considerato che la specificazione in appello del riferimento all'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 poteva costituire sviluppo di una contestazione già proposta in primo grado sui criteri di determinazione della base imponibile; ha tuttavia respinto la censura nel merito per mancanza di prova della distinta contabilizzazione.

Massime di principio

  • Quando, nel periodo d'imposta, una questione tributaria è nuova, le indicazioni amministrative sono state più volte precisate e vi è un effettivo contrasto giurisprudenziale, tale quadro può integrare obiettiva incertezza interpretativa e giustificare l'esclusione delle sanzioni. L'incertezza va valutata con riferimento al periodo concreto, non soltanto alla luce degli orientamenti affermatisi successivamente.
  • Un parco eolico, in quanto centrale elettrica, è classificabile in categoria D/1; le pale eoliche sono componenti strutturali essenziali e concorrono alla determinazione della rendita. La destinazione industriale è incompatibile con la classificazione in categoria E nei termini considerati dalla decisione.
  • Il mancato o tardivo esercizio del potere impositivo, da solo, non crea un affidamento tutelabile circa l'esenzione dal tributo: l'obbligo nasce dalla legge e l'inerzia può rilevare per decadenza o prescrizione, non per legittimare il mancato pagamento.
  • Per gli immobili di categoria D non iscritti e privi di rendita, il criterio dei valori contabili presuppone la distinta contabilizzazione in bilancio. Se tale requisito manca o non è provato, può operare il criterio residuale di comparazione con immobili similari iscritti in catasto.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti può essere sintetica: non occorre ricostruire meticolosamente ogni fase processuale, purché il contenuto permetta di individuare la controversia e comprendere le censure.

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