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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1952 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cartella emessa dopo il controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sul modello 770/2001, relativo a redditi del 2000 soggetti a tassazione separata. Il contribuente contestava, tra l’altro, il difetto di motivazione della cartella: non erano chiari i soggetti che avevano presentato il modello, le fonti dei dati e il calcolo dell’imposta; inoltre, l’aliquota media del 34,24% era riferita agli anni 1996-1997 anziché al biennio precedente pertinente, 1998-1999. Contestava anche la decadenza dall’iscrizione a ruolo. In Cassazione l’Agenzia censurava la valutazione di insufficiente motivazione e denunciava l’omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il contribuente aveva inoltre proposto quattro motivi incidentali condizionati, dedotto il giudicato sulla tardività della cartella e chiesto il risarcimento ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo: gli errori e le ambiguità della cartella, compresa l’indicazione del biennio sbagliato e l’incertezza sulle fonti dei dati, impedivano al contribuente di ricostruire l’iter seguito per determinare l’imposta e di difendersi adeguatamente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’errore sul biennio non era l’unica ragione della decisione, il ricorso non riportava adeguatamente le risultanze della CTU e la censura non era decisiva. I motivi incidentali condizionati sono rimasti assorbiti; la deduzione incidentale di giudicato sulla tardività è stata comunque dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, rilevando inoltre che l’Agenzia aveva impugnato anche quel capo. Respinta la domanda ex art. 96 c.p.c.: non risultavano mala fede o colpa grave né era provata l’iscrizione ipotecaria, e i danni asseritamente prodotti nei precedenti gradi dovevano essere richiesti in quei giudizi. È stata confermata la decisione della CTR Piemonte, che aveva mantenuto l’accoglimento del ricorso contro la cartella. Agenzia condannata alle spese di Cassazione: 2.300 euro, di cui 200 per esborsi, oltre accessori; spese dei gradi di merito compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 7, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente)

    “gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”

    La cartella deve rendere comprensibili i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso concreto, indicazioni ambigue sulle fonti dei dati e l’errato biennio di riferimento non consentivano di ricostruire il calcolo dell’imposta e sono state ritenute incompatibili con un’adeguata motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La censura per omessa motivazione deve riguardare un fatto controverso decisivo. È inammissibile quando il fatto indicato non costituisce l’unica ragione della decisione, manca l’indicazione autosufficiente degli elementi istruttori invocati o la censura non è decisiva rispetto alla motivazione effettivamente adottata.

  • Codice di procedura civile, art. 96

    “la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. - applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 - ‘disciplina un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della detta responsabilità’”

    La domanda di responsabilità processuale aggravata va proposta nel giudizio nel quale si sarebbe verificata la condotta temeraria, perché la valutazione è collegata alla decisione di quel processo. Nel caso concreto la richiesta è stata inoltre respinta per mancanza di prova di mala fede o colpa grave e dell’asserita iscrizione ipotecaria.

  • Decreto legislativo n. 546/1992, art. 1, comma 2

    “la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. - applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2”

    Il rinvio generale alle norme del processo civile rende applicabile l’art. 96 c.p.c. anche al processo tributario, nei limiti precisati dalla Corte: la relativa domanda è endoprocessuale e va presentata nel giudizio in cui si assume maturata la responsabilità.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”

    La disposizione richiamata consente al giudice, quando provvede sulle spese, di condannare anche d’ufficio la parte soccombente a una somma equitativa; la pronuncia precisa che anche tale ipotesi rientra nella natura endoprocessuale della responsabilità ex art. 96 c.p.c.

Massime di principio

  • Una cartella derivante da liquidazione automatizzata deve esporre dati e criteri in modo abbastanza preciso da permettere al destinatario di verificare il calcolo e contestarlo. Errori sul periodo d’imposta o riferimenti generici alle possibili fonti dei dati possono rendere la motivazione inadeguata quando impediscono tale verifica.
  • Nel giudizio di legittimità non basta indicare un errore della decisione: per una censura di omessa motivazione occorre individuare un fatto decisivo e dimostrare che sia stato trascurato, confrontandosi con tutte le ragioni autonome che sostengono la pronuncia e riportando o localizzando in modo autosufficiente gli atti e le prove invocati.
  • La consulenza tecnica non determina da sola l’esito della causa: la censura relativa alla mancata considerazione delle sue conclusioni deve mostrare che esse incidono su un fatto decisivo e contestare efficacemente la motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. va chiesta nel processo in cui si assume sia stata tenuta la condotta temeraria; non può essere fatta valere per la prima volta in Cassazione per danni attribuiti ai gradi precedenti. Occorre inoltre provare i presupposti richiesti, non essendo sufficiente la soccombenza dell’altra parte.
  • Chi deduce in Cassazione che un capo della sentenza sia passato in giudicato perché non impugnato deve riportare o indicare con precisione l’atto di appello e gli elementi necessari a verificare la deduzione: altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

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