Sentenza del 04/02/2015 n. 1960 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società impugnavano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 215/63/10, depositata il 4 agosto 2010, che aveva respinto il loro appello e confermato il rigetto del ricorso contro l'avviso di liquidazione n. XXXXX. L'avviso aveva revocato l'agevolazione prevista dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973 per un contratto di finanziamento, recuperando imposta ipotecaria e imposta di bollo. Le ricorrenti denunciavano violazione delle norme sull'agevolazione e sull'interpretazione dei contratti, nonché dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 116 c.p.c.: sostenevano che la CTR avesse trascurato documenti ed elementi interpretativi dai quali, a loro avviso, risultava che il recesso non poteva essere esercitato prima del periodo minimo di diciotto mesi previsto per il finanziamento a medio e lungo termine. La CTR aveva invece interpretato l'art. 2 del contratto, che consentiva il recesso in ogni momento con quindici giorni di preavviso, come facoltà esercitabile anche prima di tale termine; aveva ritenuto che l'art. 8 riguardasse una distinta ipotesi di estinzione anticipata del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo e ha rigettato il ricorso, lasciando ferma la decisione della CTR e quindi il recupero delle imposte ipotecaria e di bollo conseguente alla revoca dell'agevolazione. Ha rilevato, da un lato, la mancata trascrizione nel ricorso dei documenti che si assumevano ignorati, con conseguente difetto di autosufficienza; dall'altro, che le società non avevano indicato in modo puntuale quale regola di interpretazione contrattuale fosse stata violata e proponevano soltanto una lettura alternativa e a sé favorevole, il cui riesame è precluso in cassazione. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, a rimborsare all'Agenzia del Territorio le spese processuali, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. Decisione assunta il 20 novembre 2014 e depositata il 4 febbraio 2015.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, commi 1 e 3
il motivo all'esame i contribuenti non precisano in quale modo esattamente la CTR abbia violato le regole sull'interpretazione dei contratti e bensì si limitino a sostenere una interpretazione del contratto diversa e a sè favorevole secondo apprezzamenti il cui sindacato è in questa sede di legittimità precluso
La Corte non decide nel merito la corretta applicazione dell'agevolazione né stabilisce in via generale la portata del requisito temporale di diciotto mesi: il ricorso è inammissibile perché non dimostra specificamente l'errore interpretativo attribuito alla CTR e sollecita una nuova valutazione del contratto.
Codice civile, artt. 1362 ss., in particolare artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371
i contribuenti non precisano in quale modo esattamente la CTR abbia violato le regole sull'interpretazione dei contratti e bensì si limitino a sostenere una interpretazione del contratto diversa e a sè favorevole secondo apprezzamenti il cui sindacato è in questa sede di legittimità precluso
Per censurare in cassazione l'interpretazione di un contratto non basta proporne una diversa: occorre indicare puntualmente la regola ermeneutica violata e spiegare in che modo la decisione se ne sia discostata. La rivalutazione dell'interpretazione contrattuale non è ammessa come riesame del merito.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6 (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione)
In disparte il difetto di autosufficienza, atteso che nel corpo del ricorso non viene riportato il testo dei documenti che la CTR avrebbe "ignorato"
Se la censura si fonda su documenti asseritamente non considerati, il ricorrente deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di verificarne la decisività senza ricercare autonomamente gli atti.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
La norma è indicata quale base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte chiarisce che tale censura deve identificare con precisione la regola violata e non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione del contratto.
Codice di procedura civile, art. 116
La disposizione è richiamata dalle ricorrenti, ma la Corte non ravvisa una violazione: la doglianza, priva di specifica dimostrazione dell'errore, mira a ottenere una diversa valutazione del materiale documentale e dell'interpretazione contrattuale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
La norma è richiamata dalle ricorrenti, ma la Corte non accerta una sua violazione; la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 91
La soccombenza comporta la condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese processuali in favore dell'Agenzia del Territorio.
Massime di principio
- In cassazione, chi sostiene che il giudice abbia ignorato documenti deve riportare nel ricorso il contenuto pertinente e spiegare perché quei documenti incidano sulla decisione; la semplice allegazione che siano stati trascurati non è sufficiente.
- Per contestare l'interpretazione di un contratto non è sufficiente offrire una lettura alternativa, anche se ritenuta più convincente: occorre individuare la specifica regola ermeneutica violata e illustrare concretamente l'errore del giudice.
- La cassazione non è un terzo grado di merito: di regola non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del contenuto del contratto o delle prove quando la censura si limita a contrapporre apprezzamenti diversi a quelli del giudice di merito.
- Quando un motivo di ricorso è inammissibile, la decisione di merito impugnata resta ferma; la parte soccombente può inoltre essere condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1950 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1952 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1953 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1956 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1961 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1962 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →