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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1950 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento INVIM n. XXXXX. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto parzialmente il ricorso dei contribuenti, riducendo del 10% il valore accertato dei cespiti alienati; la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 65/35/08 depositata il 12 novembre 2008, aveva confermato tale decisione. In Cassazione i contribuenti hanno contestato: (1) la motivazione dell’avviso e la mancata allegazione degli elementi di stima richiamati, denunciando violazione della legge n. 212/2000 e degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986; (2) la dichiarazione di novità e inammissibilità dell’argomento relativo alla valutazione automatica prevista dall’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986; (3) un ulteriore motivo, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: il quesito di diritto era astratto e scollegato dal caso concreto, e il ricorso non trascriveva l’avviso, risultando carente di autosufficienza. Ha accolto il secondo motivo, stabilendo che l’invocazione della valutazione automatica nel giudizio d’impugnazione non poteva essere dichiarata inammissibile come eccezione nuova, in relazione alla disciplina applicabile agli atti anteriori all’entrata in vigore del D.P.R. n. 131/1986. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, cui spetta accertare gli ulteriori fatti e regolare le spese di ogni fase e grado. Non è stata quindi decisa definitivamente la pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile, oltre che per difetto di autosufficienza, in assenza di trascrizione dell'atto impositivo, preliminarmente per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. perchè il quesito si presenta astratto e cioè del tutto svincolato dalla concreta fattispecie.

    Il quesito di diritto deve riferirsi alla controversia concreta e indicare l’errore attribuito al giudice; un quesito formulato in termini astratti non consente di enunciare una regola utile e rende inammissibile il motivo.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il motivo è fondato perchè, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, "In relazione ad un atto di compravendita immobiliare stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986, il contribuente può presentare l'istanza di valutazione automatica di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 nel corso del giudizio di impugnazione in virtù della previsione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 79, comma 1" (Cass. sez. trib. n. 517 del 2002; Cass. sez. 1 n. 11864 del 1999). L'eccezione non poteva quindi essere considerata inammissibile per la sua novità.

    Nel caso considerato, l’istanza di valutazione automatica prevista dall’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 poteva essere proposta nel corso del giudizio d’impugnazione in forza dell’art. 79, comma 1, dello stesso decreto; pertanto, la sua proposizione non poteva essere esclusa come eccezione nuova ai sensi dell’art. 57.

  • Art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986

    In relazione ad un atto di compravendita immobiliare stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986, il contribuente può presentare l'istanza di valutazione automatica di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 nel corso del giudizio di impugnazione in virtù della previsione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 79, comma 1.

    Per gli atti di compravendita immobiliare anteriori all’entrata in vigore del decreto, l’istanza di valutazione automatica può essere presentata anche nel corso del giudizio d’impugnazione, secondo il richiamo all’art. 79, comma 1.

  • Art. 79, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986

    In relazione ad un atto di compravendita immobiliare stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 131 del 1986, il contribuente può presentare l'istanza di valutazione automatica di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 nel corso del giudizio di impugnazione in virtù della previsione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 79, comma 1.

    La disposizione consente, nella fattispecie esaminata, di proporre nel giudizio d’impugnazione l’istanza di valutazione automatica relativa a un atto immobiliare anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 131/1986.

Massime di principio

  • In Cassazione, il quesito di diritto deve confrontarsi con la decisione impugnata e con i fatti della causa; una domanda astratta, priva dell’indicazione dell’errore concreto, può comportare l’inammissibilità del motivo.
  • Chi contesta un atto per carenze di motivazione o per mancata allegazione di documenti deve riportare nel ricorso il contenuto rilevante dell’atto, così da consentire alla Corte di verificarne la censura.
  • La possibilità di introdurre in appello una questione o istanza dipende dalla sua natura e dalla disciplina speciale applicabile: in questa vicenda la valutazione automatica poteva essere richiesta nel giudizio d’impugnazione e non poteva essere respinta come eccezione nuova.
  • La cassazione con rinvio non determina da sola l’annullamento definitivo della pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti ancora necessari e decidere attenendosi al principio di diritto enunciato.

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