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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1956 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di classamento notificato il 13 agosto 2004 dopo una ristrutturazione regolarmente denunciata: l'Ufficio attribuì all'immobile la categoria D/8 invece della D/7 proposta dalla banca e una rendita catastale di 91.690 euro invece di 37.348 euro. La CTP di Lecco aveva accolto il ricorso per carenza di motivazione dell'avviso; la CTR della Lombardia aveva riformato la decisione e respinto il ricorso. In cassazione la banca ha formulato sette motivi: nullità della sentenza della CTR per mancanza dei requisiti minimi e motivazione apparente; inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per omessa indicazione della controparte; mancata attestazione di conformità e contestata incompletezza dell'atto notificato; difetto dell'autorizzazione a proporre appello; insufficiente motivazione dell'avviso e mancata allegazione degli atti richiamati; omessa indicazione del responsabile del procedimento e di altre informazioni; infine, mancato esame della contestazione sul saggio di fruttuosità del 3% e sulla congruità della rendita, con dedotto difetto di prova a carico dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la sentenza della CTR non riportava in modo comprensibile lo svolgimento del processo e le richieste delle parti, indicava erroneamente che l'Ufficio avesse chiesto la conferma della sentenza di primo grado e non esponeva argomentazioni idonee a rendere riconoscibile la ratio decidendi. La motivazione era quindi meramente apparente e la decisione nulla. Gli altri sei motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito sulle contestazioni relative all'avviso, all'appello e alla rendita catastale. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR della Lombardia, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla correttezza della categoria o della rendita.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Deve ritenersi, infatti, che la sentenza impugnata, nella sua articolazione, non contenga i requisiti minimi perchè possano ritenersi rispettate le richiamate prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c.. Mancano, in effetti, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e l'indicazione delle richieste delle parti, mentre la motivazione si risolve in motivazione meramente apparente.

    La sentenza tributaria deve esporre concisamente lo svolgimento del processo e indicare le richieste delle parti; la loro omissione, insieme a una motivazione soltanto apparente, determina nullità quando impedisce di comprendere la decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Per costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte cfr. Cass. civ. sez. 5 24 marzo 2006, n. 6660; Cass. civ. sez. 2 3 aprile 1999, n. 3282) in base alle norme richiamate (quanto all'art. 132 codice di rito, in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 applicabile, in quanto compatibile, al processo tributario, secondo il testo vigente, ratione temporis, anteriormente alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17) la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto danno luogo a nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle regioni che stanno a fondamento del dispositivo.

    Le prescrizioni dell'art. 132 c.p.c. si applicano, nei limiti di compatibilità, al processo tributario. L'omissione degli elementi processuali e dei fatti rilevanti, o una motivazione eccessivamente concisa, comporta nullità quando non consente di ricostruire l'oggetto della decisione e le ragioni che sostengono il dispositivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    Per costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte cfr. Cass. civ. sez. 5 24 marzo 2006, n. 6660; Cass. civ. sez. 2 3 aprile 1999, n. 3282) in base alle norme richiamate (quanto all'art. 132 codice di rito, in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 applicabile, in quanto compatibile, al processo tributario, secondo il testo vigente, ratione temporis, anteriormente alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17) la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto danno luogo a nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle regioni che stanno a fondamento del dispositivo.

    Il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile rende applicabili al processo tributario, in quanto compatibili, i requisiti di motivazione della sentenza; la Corte applica il testo vigente ratione temporis.

Massime di principio

  • Una sentenza è nulla per motivazione apparente se non permette di ricostruire quali questioni siano state devolute al giudice e quale ragionamento abbia condotto al dispositivo: una semplice elencazione di dati o documenti non basta.
  • La concisione della motivazione non è di per sé causa di nullità; lo diventa quando, insieme all'omissione dello svolgimento processuale o delle richieste delle parti, rende impossibile identificare il thema decidendum e la ratio decidendi.
  • Quando la cassazione accoglie una censura processuale che comporta la nullità della sentenza impugnata, gli altri motivi possono restare assorbiti: ciò non equivale a un loro rigetto né a una decisione definitiva sulle questioni di merito, che saranno esaminate nel giudizio di rinvio.

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