Sentenza del 04/02/2015 n. 1953 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento notificato il 2 dicembre 2004 per l’anno d’imposta 2001, con il quale l’Agenzia aveva recuperato a tassazione ai fini IRPEG e IVA tre categorie di costi: € 278.677,73 per servizi ritenuti non inerenti, € 22.300,70 per rimborsi spese agli agenti e € 65.485 per convegni e meeting, qualificati come spese di rappresentanza anziché pubblicità. La CTP di Milano aveva accolto parzialmente il ricorso della società, confermando soltanto la ripresa relativa ai rimborsi agli agenti. La CTR Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agenzia sulla prima ripresa, accolto quello sulla terza e accolto l’appello incidentale della società sulla seconda. L’Agenzia ha contestato in Cassazione il contrasto tra motivazione e dispositivo, la motivazione sulle riprese relative ai servizi e ai rimborsi e la deducibilità dei rimborsi; la società ha contestato la specificità dell’appello dell’Agenzia e la qualificazione dei costi per convegni e meeting.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia sia quello incidentale della società e ha compensato integralmente le spese. Ha escluso la nullità della sentenza della CTR: il riferimento in motivazione alla conferma della ripresa n. 1 era un refuso, chiaribile leggendo la decisione nel suo complesso, il cui dispositivo confermava l’annullamento della ripresa. I motivi dell’Agenzia sulle valutazioni di fatto relative ai costi dei servizi e ai rimborsi sono stati dichiarati inammissibili per mancanza del richiesto momento di sintesi previsto dall’allora vigente art. 366-bis c.p.c.; la censura sui rimborsi è stata inoltre ritenuta inconferente, perché la CTR aveva considerato le spese anticipate dagli agenti per conto della società, non spese proprie degli agenti. Sul ricorso incidentale, è stata respinta la contestazione di genericità dell’appello dell’Agenzia: la riproposizione delle ragioni di primo grado può essere sufficiente se consente di individuare una critica chiara e specifica alla decisione. È stato dichiarato inammissibile il motivo di vizio motivazionale sulla medesima questione processuale, perché la Corte poteva verificare direttamente gli atti. È stato infine dichiarato inammissibile il motivo sulla documentazione relativa ai convegni, per difetto di autosufficienza e perché la censura, anche se fondata, avrebbe prospettato un errore revocatorio e non una contraddizione motivazionale. Restano quindi ferme le statuizioni della CTR: annullamento della ripresa sui servizi e sui rimborsi agli agenti, conferma della ripresa di € 65.485 per convegni e meeting.
Norme richiamate
Art. 156, comma 2, c.p.c.
il vizio di nullità ricorre solo quando, all'esito di una lettura integrata di dispositivo e motivazione (cfr. Cass., sez. 5, sent. n. 26185 del 12 dicembre 2014), resti "impossibile individuare il contenuto sostanziale" della sentenza, al punto che ogni eventuale intervento ermeneutico risulterebbe esorbitante dal perimetro della correzione di errore materiale
Un’incongruenza tra motivazione e dispositivo non determina automaticamente la nullità: occorre che, letti congiuntamente, non permettano di ricostruire il contenuto sostanziale della decisione. Se il significato è ricavabile dal contesto, l’errore può essere trattato come refuso.
Art. 132 c.p.c.
La norma disciplina i requisiti della sentenza; nella decisione è richiamata per distinguere la disciplina specifica della sentenza da quella generale sulla nullità degli atti. La Corte rileva che l’incongruo richiamo alla sola norma generale non cambia l’esito, poiché la decisione è comunque intelligibile.
Artt. 287 e seguenti c.p.c.
il vizio di nullità ricorre solo quando, all'esito di una lettura integrata di dispositivo e motivazione (cfr. Cass., sez. 5, sent. n. 26185 del 12 dicembre 2014), resti "impossibile individuare il contenuto sostanziale" della sentenza, al punto che ogni eventuale intervento ermeneutico risulterebbe esorbitante dal perimetro della correzione di errore materiale
La correzione dell’errore materiale è utilizzabile quando il senso della pronuncia è ricostruibile senza un intervento che ne alteri il contenuto sostanziale; se invece il contenuto resta impossibile da individuare, il problema è di nullità.
Art. 366-bis c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)
per la corretta proposizione del motivo riconducibile all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) richiede la formulazione di un "momento di sintesi", consistente in un apposito passaggio espositivo, distinto ed autonomo (anche graficamente) rispetto allo svolgimento del motivo, tale da individuare chiaramente e sinteticamente il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione
Per i ricorsi soggetti alla disciplina transitoria, il motivo di vizio motivazionale doveva contenere una sintesi autonoma che identificasse il fatto decisivo controverso e spiegasse la carenza della motivazione. In mancanza, il motivo era inammissibile.
Art. 58, comma 5, legge 18 giugno 2009, n. 69
Alla sentenza impugnata, in quanto pubblicata nel periodo previsto dalla disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, (2 marzo 2006 - 4 luglio 2009), si applica infatti l'abrogato art. 366-bis cod. proc. civ.
La disciplina transitoria individua le sentenze per le quali continua ad applicarsi l’abrogato art. 366-bis c.p.c.; nel caso concreto, la data di pubblicazione della sentenza d’appello rendeva necessario il momento di sintesi.
Art. 1748, ultimo comma, c.c.
La norma è stata invocata dall’Agenzia sul presupposto che le spese fossero proprie degli agenti. La Corte ha ritenuto la censura inconferente perché la CTR aveva accertato che gli agenti avevano soltanto anticipato spese di pertinenza della società preponente.
Art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La deducibilità è stata valutata in relazione all’inerenza dei costi. La CTR aveva riconosciuto la detrazione alla società perché le spese erano state anticipate dagli agenti per conto della preponente e riferibili alla sua attività, non perché fossero spese proprie degli agenti.
Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, ma possa sostanziarsi nella esposizione chiara ed univoca, per quanto sommaria, delle ragioni per le quali viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado
La specificità dell’appello tributario non richiede formule sacramentali né una critica strutturata in modo formalistico. È sufficiente che dall’atto risultino con chiarezza le ragioni della richiesta di riforma, anche tramite la riproposizione delle argomentazioni già svolte, purché siano riconoscibili le censure alla decisione impugnata.
Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'art. 18, comma 3, D.Lgs. cit. sancisce l'inammissibilità del ricorso ove detto presupposto "manca o è assolutamente incerto".
L’inammissibilità per difetto dei motivi opera quando questi mancano del tutto o sono assolutamente incerti. Non basta che l’appello riproponga argomenti precedenti: occorre verificare se, nel suo complesso, consenta di individuare le critiche alla pronuncia.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La decisione distingue i diversi vizi deducibili in cassazione: la violazione o falsa applicazione di legge per gli errori di diritto, la nullità processuale per i vizi processuali e il vizio motivazionale, nel regime applicabile, per questioni di fatto decisive. Una questione puramente processuale non può essere convertita in una censura di insufficiente motivazione.
Massime di principio
- Un contrasto testuale tra motivazione e dispositivo non comporta nullità se la lettura complessiva della sentenza permette di identificare senza ambiguità la decisione effettivamente adottata; un refuso può essere corretto senza riaprire il merito.
- Quando il regime processuale applicabile lo richiede, un motivo di ricorso per vizio motivazionale deve indicare autonomamente e con chiarezza il fatto decisivo controverso e spiegare perché la motivazione è inadeguata; la sola argomentazione diffusa non sostituisce il requisito formale.
- La deduzione di violazione di legge deve rispettare i fatti accertati dal giudice di merito. Se la censura presuppone una ricostruzione fattuale diversa, può risultare inconferente, anche quando la norma invocata sia astrattamente pertinente.
- Nel processo tributario l’appello può riproporre anche le ragioni del primo grado, ma deve consentire al giudice e alla controparte di comprendere quali statuizioni si chieda di riformare e per quali ragioni. L’inammissibilità è riservata alla mancanza o assoluta incertezza delle censure.
- Le questioni di ammissibilità processuale vanno contestate con il corretto vizio di diritto o di nullità processuale, non tramite una generica censura di insufficienza della motivazione; in Cassazione la Corte può esaminare direttamente gli atti rilevanti.
- Chi afferma che il giudice ha valutato documenti mai prodotti deve indicare e riprodurre in modo sufficiente gli atti necessari a dimostrare la censura. Se si denuncia l’erroneità percettiva di un fatto processuale, il vizio può avere natura revocatoria anziché motivazionale.
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