Cassazione Civile, Ordinanza n. 05762/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, contestando il rigetto della propria insinuazione per crediti da rapporto di lavoro: retribuzioni asseritamente non percepite, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, permessi e TFR. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo non provata l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza, non provati i crediti. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme in tema di rapporto di lavoro subordinato e, comunque, vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni rese da due testimoni e i principi giurisprudenziali sugli elementi costitutivi della subordinazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non integrassero una vera violazione di legge, perché miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione in fatto compiuta dal Tribunale. Ha inoltre rilevato la carenza di specificità del motivo, per mancata trascrizione delle prove orali richiamate e per l’indeterminatezza dell’attività lavorativa asseritamente svolta dal ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 755 ss., L. 296/2006
richiamato dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, ma ritenuto inconferente dalla Corte rispetto alle censure prospettate.
richiamato dal ricorrente in relazione al TFR, ma la Corte non affronta il merito della pretesa perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare un vizio di motivazione; la Corte osserva che, in realtà, la censura si risolve in una contestazione dell’accertamento di fatto e della valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di specificità del ricorso; il motivo è ritenuto carente di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato come parametro di specificità del ricorso; la Corte rileva la mancanza di trascrizione delle prove orali poste a fondamento della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando la parte, sotto tale etichetta, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sovrapporre una diversa lettura del compendio istruttorio alla valutazione del giudice di merito, se la motivazione è congrua e non manca del tutto.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare un requisito di specificità: se si fonda su prove orali, occorre riportarne o trascriverne in modo adeguato il contenuto rilevante, così da consentire il controllo di legittimità.
- La contestazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dei crediti connessi, se risolta dal giudice di merito con apprezzamento delle prove, non è riesaminabile in cassazione salvo veri errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05724/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05725/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05726/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05727/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05728/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05729/2023 del 24/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →