Cassazione Civile, Ordinanza n. 05729/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società editoriale)
La controversia
La controversia nasceva dall’opposizione a tre decreti ingiuntivi ottenuti dall’ente previdenziale contro la società editoriale per il pagamento di contributi dovuti sulle posizioni di alcuni giornalisti. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva riconosciuto l’obbligo contributivo solo per i collaboratori fissi, escludendolo per altri collaboratori per i quali non era emerso un vincolo di subordinazione, riducendo così in modo rilevante l’importo complessivamente dovuto. L’ente previdenziale ricorrente lamentava: 1) nullità della sentenza di rinvio per violazione dell’art. 384 c.p.c., assumendo che il giudice di rinvio non si fosse attenuto al principio di diritto della precedente cassazione e avesse valutato in modo inadeguato il materiale istruttorio; 2) violazione degli artt. 2094 c.c. e 2 CNLG (DPR 153/1961), per non avere la Corte considerato tutte le concrete modalità della collaborazione fissa e per avere attribuito rilievo eccessivo al solo profilo della disponibilità/reperibilità; 3) violazione degli artt. 2 e 12 CNLG, sostenendo che, per qualificare alcuni giornalisti come corrispondenti locali, occorreva verificare l’assegnazione di una zona di competenza e la copertura dell’informazione del territorio. La società resistente, con ricorso incidentale, contestava specularmente la sentenza di rinvio nella parte in cui aveva riconosciuto il vincolo di subordinazione per quattro giornalisti, deducendo: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. per motivazione insufficiente e non intellegibile; 2) violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 2 CCNLG per erronea qualificazione come collaboratori fissi, sostenendo che l’elemento decisivo fosse l’obbligo di rimanere a disposizione dell’editore tra un incarico e l’altro; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla valutazione delle prove e delle deduzioni difensive su quei quattro giornalisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto il primo motivo del ricorso principale generico e non autosufficiente, perché non individuava con precisione il fatto processuale e la corretta soluzione alternativa; ha reputato inammissibili anche gli altri motivi del ricorso principale e quelli incidentali, poiché, pur formalmente prospettando violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la decisione di rinvio nella sostanza processuale, senza entrare nel merito delle qualificazioni dei singoli rapporti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e sono stati posti a carico di entrambe le parti gli ulteriori importi dovuti a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; in cassazione la censura è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto processuale e la corretta soluzione alternativa, non potendo la Corte supplire alle carenze del ricorso.
Il vizio processuale richiede una critica specifica e autosufficiente; non è ammissibile se la doglianza è generica o si risolve nella richiesta di riesame del merito.
La violazione di legge non può essere usata come schermo per chiedere una rivalutazione dei fatti e delle prove accertati dal giudice di merito.
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta contestare la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori.
La qualificazione del rapporto di lavoro subordinato va ricavata dalla valutazione complessiva degli indici rilevanti, non da un singolo elemento isolato.
art. 2 CNLG (DPR 153/1961)
Le modalità della collaborazione fissa devono essere apprezzate nella loro globalità, alla luce degli indici contrattuali della continuità della prestazione, del vincolo di dipendenza e della responsabilità di un servizio.
art. 12 CNLG (DPR 153/1961)
Per la figura del corrispondente locale rileva il contenuto dell’incarico territoriale e l’assetto concreto della prestazione, ma la censura che mira a una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile in cassazione.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, e il modo in cui è stato dedotto nel processo.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo del vizio denunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione, la deduzione di un error in procedendo richiede una specifica indicazione del fatto processuale rilevante e della diversa soluzione che si assume corretta; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che, sotto l’apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano solo a ottenere una diversa valutazione delle prove.
- La qualificazione del rapporto di collaborazione in ambito giornalistico deve avvenire attraverso una valutazione complessiva e coordinata di tutti gli indici della subordinazione o della collaborazione fissa, senza attribuire valore decisivo a un singolo elemento isolato.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo se è omesso l’esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singole risultanze istruttorie.
- Quando il giudice di merito ha comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, la critica alla ponderazione delle prove non integra omesso esame decisivo ma si risolve in una contestazione sul merito, non scrutinabile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05724/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05725/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05726/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05727/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05728/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05730/2023 del 24/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →