Cassazione Civile, Ordinanza n. 05727/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui un ente previdenziale dei giornalisti aveva ottenuto condanna di una società al pagamento di contributi omessi per il periodo 2002-2007, riferiti a sette soggetti. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva ridotto l'importo dovuto escludendo due posizioni lavorative ritenute non giornalistiche e aveva confermato la debenza di sanzioni per evasione contributiva, escludendo buona fede ed errore scusabile della società. Il ricorso principale dell'ente deduceva: nullità del procedimento per violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e omesso accertamento della reale natura dell'attività di due lavoratori; violazione dell'art. 1 l. 69/1963 e degli artt. 1 e 9 l. 150/2000, sostenendo la natura giornalistica delle attività di ufficio stampa; violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese. Il ricorso incidentale della società deduceva: violazione dell'art. 1 l. 69/1963 e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte riconosciuto la natura giornalistica di quattro ulteriori posizioni senza adeguata prova; violazione dell'art. 116, commi 8 e 20, l. 388/2000 e dell'art. 1189 c.c., invocando l'applicabilità del pagamento in buona fede a ente diverso dal titolare della contribuzione e la conseguente liberazione del debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e della natura delle prestazioni lavorative, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale; ha ritenuto infondato il terzo motivo sulle spese, osservando che la condanna dell'ente al pagamento parziale delle spese era legittima poiché l'ente era risultato solo parzialmente vittorioso. Anche il primo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, perché teso a una nuova valutazione dei fatti e delle prove; il secondo è stato giudicato infondato, poiché la società non aveva provato la buona fede né l'errore scusabile, requisiti necessari per invocare l'art. 1189 c.c., e non aveva neppure dimostrato di avere comunicato all'ente previdenziale i rapporti e la contribuzione dovuta. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato posto a carico di entrambe le ricorrenti l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La violazione delle regole di valutazione della prova non integra di per sé un vizio processuale denunciabile come nullità, se la censura investe in realtà l'apprezzamento di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è il paradigma corretto per contestare un errore di fatto nella valutazione probatoria, nei limiti attualmente consentiti.
art. 115 c.p.c.
Il cattivo uso della regola richiede che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, non che abbia attribuito diversa forza persuasiva alle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa delle prove è attività di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
art. 366, n. 6 c.p.c.
Le censure sono inammissibili se formulate in modo generico e senza specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.
art. 91 c.p.c.
La parte solo parzialmente vittoriosa può essere condannata alle spese nei limiti della soccombenza, con compensazione del residuo.
art. 1 l. 3 febbraio 1963, n. 69
Richiamato per la definizione della natura giornalistica della prestazione, ma la censura che mirava a rivalutare i fatti è stata dichiarata inammissibile.
art. 1 l. 7 giugno 2000, n. 150
Richiamato in relazione all'attività di ufficio stampa, ma senza che ciò impedisse la valutazione di merito sulla concreta natura della prestazione.
art. 9 l. 7 giugno 2000, n. 150
Richiamato con riferimento agli addetti stampa e alla qualificazione dell'attività, senza esito favorevole alla parte ricorrente.
art. 116, commi 8 e 20, l. 23 dicembre 2000, n. 388
La Corte ribadisce che la buona fede e l'errore scusabile non si presumono e devono essere provati; l'art. 116, comma 20, non è invocabile se il debitore non dimostra tali presupposti.
art. 1189 c.c.
Il pagamento al creditore apparente libera il debitore solo in presenza di errore scusabile, la cui prova grava su chi invoca la liberazione; nel caso concreto la prova mancava.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la natura giornalistica delle prestazioni e, per la società, i presupposti della buona fede o dell'errore scusabile ricadeva sulle parti che li allegavano.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dei ricorsi, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle parti ricorrenti.
art. 421 c.p.c.
Invocato come parametro della censura processuale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà al riesame del merito.
art. 437 c.p.c.
Invocato come parametro della censura processuale in appello, ma senza evidenziare un effettivo vizio processuale; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove in una formale denuncia di violazione di legge o di nullità processuale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o assume come prova ciò che prova non è; non basta contestare che il giudice abbia dato maggiore peso ad alcune risultanze rispetto ad altre.
- La qualificazione della prestazione lavorativa, quando dipende da accertamenti di fatto e istruttori, è riservata al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale e con puntuale specificazione degli atti rilevanti.
- La buona fede e l'errore scusabile non si presumono: chi li invoca deve provarne in concreto i presupposti, e senza tale prova non può avvalersi dell'effetto liberatorio del pagamento al soggetto non titolare del credito.
- In tema di spese processuali, la parte che risulti vittoriosa solo in parte può essere condannata al pagamento di una quota delle spese, con compensazione del residuo secondo la discrezionalità del giudice di merito.
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