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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05726/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore dell'ente previdenziale dei giornalisti per contributi e sanzioni relativi alla posizione di un addetto stampa della società per il periodo 2008-2010. La società aveva proposto opposizione sostenendo di avere inizialmente inquadrato il lavoratore come impiegato di concetto e di avere versato i contributi all'INPS in buona fede; in primo grado l'opposizione era stata accolta, mentre in appello era stata riformata con riconoscimento dell'obbligo di versare all'ente speciale anche le sanzioni civili, escludendo l'applicazione del meccanismo di trasferimento dei contributi al diverso ente previdenziale. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, omesso ed errato esame della documentazione e violazione della Convenzione INPS-INPGI del 7 ottobre 2009, della circolare INPGI n. 11 del 17 dicembre 2009 e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che l'ispezione e il verbale di accertamento sarebbero intervenuti quando tale disciplina convenzionale era già efficace e quindi andava applicata; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 116, comma 20, l. n. 388 del 2000 e degli artt. 1189, 2697 e 2727 ss. c.c., oltre che delle medesime fonti convenzionali, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la prova della buona fede della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente veicolati come violazione di legge e vizio motivazionale, fossero in realtà diretti a ottenere una rivalutazione del merito, in particolare della prova della buona fede e della documentazione richiamata. Inoltre ha rilevato il difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la parte ricorrente non aveva trascritto né prodotto il verbale di accertamento, la relata di notifica, la convenzione e le circolari invocate, limitandosi a richiamarli per relationem. Conseguentemente ha confermato la soccombenza della società, condannandola alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi formalmente prospettati come violazione di legge e vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa in sede di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere puntuale indicazione e specifica rappresentazione degli atti e documenti su cui si fonda; il richiamo generico al fascicolo di parte non soddisfa il requisito di autosufficienza.

  • art. 116, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere la trasferibilità dei contributi al diverso ente e l'esclusione delle sanzioni, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria buona fede nel pagamento al creditore apparente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione dell'onere della prova sulla buona fede.

  • art. 2727 c.c. e ss.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere un diverso apprezzamento delle presunzioni e della prova indiziaria.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per l'interpretazione della convenzione e della circolare invocate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 388 del 2000

    La legge è richiamata quale fonte del regime contributivo e sanzionatorio invocato nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: quando la censura si fonda su documenti o atti processuali, questi devono essere puntualmente indicati e il loro contenuto deve essere almeno riassunto nel ricorso, non bastando il rinvio al fascicolo di parte.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito o della prova, che resta preclusa al giudice di legittimità.
  • L'eccezione di buona fede nel versamento dei contributi e la disciplina applicabile al trasferimento di somme tra enti previdenziali devono essere sorrette da una compiuta allegazione e produzione dei documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza sulle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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