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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05724/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una società editoriale era stata ritenuta in primo grado obbligata a versare contributi previdenziali all'ente di categoria per due giornaliste. La Corte d'appello aveva confermato la natura subordinata del rapporto con una delle due lavoratrici, ma aveva escluso l'obbligo contributivo per l'altra, ritenendo non provato il pieno inserimento della giornalista nella redazione e qualificando l'attività come saltuario. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato i verbali ispettivi dell'ente, che avrebbero attestato la subordinazione, e non li avrebbe confrontati con le testimonianze raccolte; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, identificato nuovamente nel contenuto dei verbali ispettivi. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze, pur formalmente riferite a violazioni di norme processuali e a omesso esame di un fatto decisivo, in realtà miravano a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, che non si era basata solo sui verbali ispettivi ma soprattutto sulle testimonianze, ritenute univoche nel descrivere una collaborazione saltuaria e priva degli indici della subordinazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi, mentre non è censurabile in cassazione la diversa ponderazione tra prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro la valutazione delle prove.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vero omesso esame, trattandosi di richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove prodotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio rientra nel libero convincimento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale.

  • art. 2697 c.c.

    È stato evocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla subordinazione, ma la doglianza è stata letta come critica al giudizio di merito sulle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato per l'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In cassazione non è deducibile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la mera contestazione della diversa forza persuasiva attribuita dal giudice di merito alle prove regolarmente acquisite: tale censura riguarda il libero apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove, quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche implicitamente, nell'ambito del ragionamento decisorio.
  • La prova della subordinazione del rapporto di lavoro deve essere desunta dal complesso degli elementi istruttori, con particolare rilievo per indici quali orario, potere direttivo e inserimento nell'organizzazione aziendale; la loro insussistenza può giustificare l'esclusione della natura subordinata.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi, non quando selezioni e ponderi in modo diverso le prove ritualmente acquisite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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