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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05728/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società editoriale)

La controversia

L'ente previdenziale aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per contributi previdenziali omessi relativi a nove collaboratori di un quotidiano. La corte d'appello ha però accolto l'opposizione della società editrice, ritenendo che i rapporti fossero di lavoro autonomo e non subordinato, anche alla luce della documentazione contrattuale e delle prove testimoniali, e che non fosse stato assolto l'onere di provare la subordinazione. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione dell'art. 2094 c.c. per mancata analisi concreta delle modalità di svolgimento dei rapporti; (3) violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2 CGLG (d.P.R. 153/1961), per avere negato il carattere attenuato della subordinazione giornalistica e il rilievo dell'inserimento organico nella redazione; (4) violazione degli artt. 2094, 2697 e 1362 c.c. per avere attribuito rilievo alla qualificazione pattizia come lavoro autonomo, nonostante la pretesa divergenza tra incarico formale e prestazioni effettive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo e, congiuntamente, il secondo, terzo e quarto motivo. Ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era articolata e intellegibile, che i censure miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e che l'accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale, circa la mancanza di indici sufficienti della subordinazione e la genuinità della qualificazione contrattuale come autonoma, non era sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La Corte esclude che la sentenza d'appello fosse nulla per mancanza di motivazione, ritenendola invece ampia e chiara.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per dedurre la pretesa carenza di motivazione, ma la censura è disattesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge proposti dal ricorrente.

  • art. 2094 c.c.

    La Corte ribadisce che, in ambito giornalistico, la subordinazione può essere attenuata, ma richiede comunque indici concreti e univoci; nel caso concreto tali indici sono stati ritenuti insufficienti.

  • art. 2 CGLG (d.P.R. 153/1961)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il rilievo dell'inserimento organico del giornalista nell'attività redazionale; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere di provare la natura subordinata del rapporto, che la corte territoriale ha ritenuto non assolto.

  • art. 1362 c.c.

    Evocato dal ricorrente per contestare la valorizzazione della regolamentazione pattizia; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata presenti un percorso argomentativo articolato e intelligibile.
  • Nel lavoro giornalistico la subordinazione può presentare tratti attenuati, ma la sua affermazione richiede elementi fattuali specifici, concreti e univoci; la mera durata, frequenza delle prestazioni o generici richiami a direttive non bastano, se non dimostrano in modo convincente l'assoggettamento al potere direttivo e organizzativo.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che la qualificazione contrattuale di lavoro autonomo sia coerente con le modalità effettive di svolgimento della prestazione, tale accertamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • Laddove la parte che agisce per contributi previdenziali deduca la subordinazione, grava su di essa l'onere di provare gli elementi costitutivi del vincolo, non essendo sufficiente la sola riconduzione astratta della prestazione a categorie professionali tipiche.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiLicenziamentoImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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